IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali e
della Croce Rossa, per garantire l’azione di contrasto alla criminalità da
parte dell’Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire
l’entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell’accesso al mercato
dell’autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il
finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare
continuità all’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Bilanci di
previsione degli enti locali).
1. Il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28
febbraio 2005.
Articolo. 2.
(Procuratore
nazionale antimafia).
1. Il magistrato preposto alla Direzione
nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto
continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del
settantaduesimo anno di età.
Articolo. 3.
(Liberalizzazione
dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci
per conto di terzi).
1. All’articolo 22, comma 1-bis, del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, cosi’ come da ultimo
modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le
parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
Articolo. 4.
(Finanziamento
provvisorio alle regioni).
1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora
le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto
delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data
è sospesa l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del
2000, nonchè l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono
erogate alle regioni, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i
conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall’applicazione
dell’articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.
Articolo. 5.
(Personale a tempo
determinato della Croce Rossa).
1. Al fine di assicurare il regolare
svolgimento dell’attività dell’Associazione italiana della Croce Rossa, la
medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti
di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con
il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.
Articolo. 6.
(Contributi allo
spettacolo dal vivo).
1. In attesa della riforma della disciplina in
materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l’erogazione dei contributi
alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono
confermati per l’anno 2005. I termini per la presentazione delle relative
domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si
applica la disciplina prevista dall’articolo 23, comma 6, del decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003.
Articolo. 7.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
L’emendamento approvato
Art. 2.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 e sino al 1o
gennaio 2006 il Procuratore Nazionale Antimafia in carica è confermato
nell’incarico: il posto si considera vacante da tale ultima data.
2. 6.Gironda Veraldi, Cola.