Il licenziamento non può avvenire per fatti diversi da quelli contestati – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 428 del 12/01/2005
Il licenziamento
non puo’ avvenire per fatti diversi da quelli contestati. Anche quando questi
ultimi hanno un aspetto comune con quelli accertati. Lo precisa la Corte di
cassazione con la sentenza n. 428 del 2005 della Sezione lavoro depositata il 12
gennaio. Il caso esaminato era quello di un dipendente di una multinazionale
tedesca, licenziato per ragioni disciplinari essendogli stata contestata una
falsa esposizione “di percorrenze chilometriche non eseguite” e di avere quindi
presentato note di rimborso prive di ogni fondamento. Nel corso del giudizio era
stato invece accertato l’utilizzo di un veicolo diverso da quello indicato nella
richiesta di rimborso spese. Una ragione quest’ultima sufficiente secondo la
Corte di appello di Milano per confermare il licenziamento, visto che in
entrambi i casi si trattava di dichiarazioni false e tali da interrompere il
rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.
La Corte di cassazione non è stata di questo avviso e ha messo in evidenza come
la pronuncia del giudice di secondo grado viola il principio dell’immutabilità
dei fatti contestati. “Se il licenziamento non puo’ avvenire ” osserva la
sentenza ” per fatti diversi da quelli contestati, a maggior ragione quando essi
sono posti a giustificazione del recesso, la valutazione della sussistenza della
giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento non puo’ avvenire su
fatti diversi da essi ed emersi nel corso del giudizio”.
Se poi anche esiste un’analogia tra i fatti oggetto di appunto disciplinare e
quelli che effettivamente sono stati valutati dal giudice, questo non esclude
comunque una diversità tale da far venir meno il principio della giusta causa.
Nella fattispecie, l’inadempimento più grave era quello della mancata
prestazione nei giorni indicati, mentre quello minore era rappresentato da
rimborsi per spese non effettuate. Il giudizio sulla legittimità del
licenziamento deve avere per oggetto i fatti posti a giustificazione del recesso
e se il suo esito è quello dell’insussistenza di prove oppure quello della
prova di fatti diversi e magari anche più gravi di quelli contestati, il
licenziamento deve essere considerato nullo. Nel corso del processo, quindi,
l’accertamento dell’esistenza di una diversa causa di recesso rispetto a quella
inizialmente prefigurata è destinato a restare privo di effetti Di qui il
rinvio del processo ad altro giudice.