Appalti, passaggi tutelati. Estese le garanzie ai lavoratori per i trasferimenti d’azienda – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 493 del 13/01/2005
Trasferimento
d’azienda a tutto campo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 493 della
sezione Lavoro, depositata lo scorso 13 gennaio, ha stabilito che la fattispecie
si puo’ configurare anche nell’ipotesi di successione nell’appalto di servizi. A
patto che si accompagni a un trasferimento di beni di proporzione tale da
consentire lo svolgimento di una specifica impresa.
La decisione della Corte è intervenuta nella vertenza avviata da un lavoratore
inzialmente in servizio presso la società che gestiva i servizi di terra della
base aerea di Sigonella.
Alla società è poi subentrato un consorzio, senza pero’ che esistesse un
rapporto contrattuale diretto tra la società stessa e il consorzio, ma essendo
intervenuto un mediatore. Si era comunque verificato un completo passaggio di
beni da un soggetto all’altro e non c’era stata interruzione nell’esercizio
dell’attività d’impresa. Il dipendente della società non era stato riassunto
dal consorzio. Di qui l’avvio della causa e la pronuncia della Cassazione,
intervenuta dopo che il lavoratore aveva perso in primo grado e vinto in appello
ottenendo la conservazione del posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni
arretrate.
La Cassazione conferma la sentenza della Corte d’appello facendo rilevare,
innanzitutto, che perchè sia possibile l’applicazione dell’articolo 2112 sul
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda è
sufficiente che il complesso dei beni dell’impresa sia passato a un diverso
titolare sulla base di una vicenda giuridica che si possa ricondurre al fenomeno
della successione in senso ampio. Non deve, cioè, essere considerato essenziale
che ci sia stato un contatto diretto tra le due figure imprenditoriali
interessate: la presenza di un soggetto terzo, con funzioni di mediazione, non
è di per sè idonea a fare cambiare la fattispecie e le conseguenti garanzie
nei confronti della forza lavoro passata dall’uno all’altro.
A chiarire i termini della questione aiuta, poi, anche la giurisprudenza della
Corte di giustizia europea che si è più volte soffermata sul punto,
stabilendo, tra l’altro che “la nozione di cessione contrattuale suscettibile di
concretizzare il trasferimento d’azienda sia estensibile a tutti i casi di
mutamento della persona, fisica o giuridica, responsabile dell’impresa e che
assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dell’impresa
medesima”. La cessione puo’, poi, anche essere strutturata in due fasi con
l’intermediazione di un terzo senza che nulla cambi nel quadro delle regole.
Inoltre, sempre la Corte di giustizia ha considerato applicabile la direttiva
77/187/Cee (con la disciplina comunitaria sul livello di protezione da accordare
ai lavoratori in caso di trasferimenti d’imprese o di parti di stabilimento) a
una situazione nella quale un ente pubblico, che aveva dato in concessione il
proprio servizio di assistenza a domicilio di persone disabili o aggiudicato
l’appalto per la sorveglianza di alcuni suoi locali, abbia poi deciso, alla
scadenza del contratto o in seguito a recesso, di assegnare l’appalto a una
seconda impresa, quando l’operazione è stata accompagnata dal trasferimento di
beni tra le due imprese. La conclusione cui arriva la Corte di cassazione è
cosi’ che i giudici europei ritengono necessario che il trasferimento abbia per
oggetto “una entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non
si limiti all’esecuzione di un’opera determinata, ma coinvolga durevolmente un
complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di
un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato
obiettivo”.
A essere respinto è stato cosi’ il ricorso del consorzio teso a dimostrare
come, in assenza di un rapporto contrattuale diretto con la società,
l’eventuale trasferimento d’azienda avrebbe potuto essere accertato solo se si
fosse verificata la riassunzione della parte essenziale del personale da
destinare all’esecuzione del lavoro di gestione dei servizi di terra.
Giovanni Negri,
Il Sole 24 Ore
La sentenza:
“L’assunto che il
trasferimento d’azienda sia configurabile anche in ipotesi di successione
nell’appalto di un servizio sempre che si abbia un passaggio di beni, di non
trascurabile entità ma tale da rendere possibile lo svolgimento di una
specifica impresa, trova conforto anche in numerose decisioni della Corte di
giustizia che ” attribuendo valore decisivo all’assunzione da parte della nuova
impresa di alcuni o di tutti i dipendenti già addetti presso la concretizzare
il trasferimento d’azienda sia estensibile a tutti i casi di mutamento della
persona fisica o giuridica, responsabile dell’impresa e che assume le
obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa
medesima, sicchè non è richiesta la sussistenza di rapporti contrattuali
diretti tra cedente e cessionario tanto che la cessione puo’ essere realizzata
anche in due fasi per effetto della intermediazione di un terzo (sentenza Merchx
del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94).”