Norme & Prassi

Il progetto di riforma della scuola secondaria (Schema dlgs Istruzione 18.1.2005)

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Parte il progetto di riforma del secondo ciclo della scuola: lo
schema di decreto legislativo frutto del lavoro di 200 esperti (già consegnato
alle istituzioni, alle parti sociali e alle associazioni degli studenti e dei
genitori) è stato diffuso dal ministero per il contributo di tutti. Gli
obiettivi della riforma sono l’innalzamento dei livelli culturali, il
superamento delle disuguaglianze sociali, una maggiore libertà di scelta e una
migliore formazione. Tra le innovazioni storiche la pari dignità tra licei e
istituti di formazione professionale, la possibilità di passare da un tipo di
studi a un altro in qualsiasi momento e la personalizzazione dei corsi di
studio.

 


Schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53

 


INDICE


Premesse……………………………………………………………


CAPO I Secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione


Articolo 1 – (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione)…………………………….….……..


CAPO II I licei


Articolo 2 – (Finalità e durata)……………………………….…..


Articolo 3 – (Attività educative e didattiche)……………………


Articolo 4 – (Liceo artistico)………………………………………


Articolo 5 – (Liceo classico)……………………………………….


Articolo 6 – (Liceo economico)……………………………………..


Articolo 7 – (Liceo linguistico)………………………………….….


Articolo 8 – (Liceo musicale e coreutico)………………………..…


Articolo 9 – (Liceo scientifico)…………………………………..…


Articolo 10 – (Liceo tecnologico)………………………………..…


Articolo 11 – (Liceo delle scienze umane)…………………………


Articolo 12 – (Organizzazione educativa e didattica)………………


Articolo 13 – (Valutazione e scrutini)…………………………….


Articolo 14 – (Esame di Stato)…………………………………….


CAPO III L’ istruzione e formazione
professionale


Articolo 15 – (Livelli essenziali delle prestazioni)…………..….


Articolo 16 – (Livelli essenziali dell’offerta formativa)…….….


Articolo 17 – (Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e
dell’articolazione dei percorsi formativi)….……


Articolo 18 – (Livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo
educativo, culturale e professionale)……


Articolo 19 – (Standard minimi dei percorsi formativi)……….


Articolo 20 – (Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)…….


Articolo 21 – (Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle
competenze)………………….…….…


Articolo 22 – (Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi
servizi)………………………….………….


Articolo 23 – (Livelli essenziali dei passaggi tra i sistemi)……


Articolo 24 – (Valutazione)…………………………………….…


CAPO IV Norme transitorie e finali


Articolo 25 – (Passaggio al nuovo ordinamento)……….………


Articolo 26 – (Trasferimento di competenze alle Regioni) …


Articolo 27 – (Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione)………………….


Articolo 28 – (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano)…………………………………………….


UFFICIO LEGISLATIVO Schema di decreto legislativo concernente le norme generali
relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53

IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; VISTO il
decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a
norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53"; VISTO il decreto
legislativo concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione nonchè riordino dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28
marzo 2003, n.53"; VISTO il decreto legislativo recante "Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53"; VISTO il
decreto legislativo recante "Definizione delle norme generali relative
all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n.53"; VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62; VISTA la legge 14 febbraio
2003, n.30; VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive
modificazioni; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e,
in particolare, l’articolo 21; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del ACQUISITO, in data……………………………, il parere
della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ; VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; Su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E M A N A il seguente
decreto legislativo:


CAPO I


Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione


Articolo 1


(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1.
Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito
dai licei e dall’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo
segmento in cui si realizza il dirittodovere all’istruzione e formazione.

2.
Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione.

3.
Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e
lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea.

4.
I licei e le istituzioni formative nelle quali si realizza il dirittodovere
all’istruzione e formazione sono di pari dignità e sono dotati di autonomia
didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.

5.
I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione professionale
perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, nonchè di sviluppare l’autonoma capacità di
giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie e la
padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il
profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi
assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi
specifici indicati ai Capi II e III.

6.
Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l’alternanza scuolalavoro, come
previsto dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n.53.

7.
E’ assicurata e assistita la possibilità di cambiare percorso tra i licei e
all’interno dei licei, come previsto dall’articolo 12, comma 4, nonchè di
passare dai licei all’istruzione e formazione professionale, e viceversa, come
previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali
sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, emanato in attuazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.

8.
La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi
tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative
riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le
esercitazioni pratiche, le esperienze formative e gli stages realizzati in
Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi.

9.
Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede
previo superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

10.
La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli
di cui all’articolo 69 della legge n.144 del 1999 è realizzata tramite accordi
in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997,
prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

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