I soggetti coinvolti devono tutti necessariamente partecipare al giudizio – CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 8079 del 16/12/2004
Il processo amministrativo deve svolgersi in
contraddittorio con tutti i soggetti interessati, per cui la mancata
partecipazione al giudizio amministrativo anche di uno di essi comporta
l’annullamento della sentenza con rinvio della controversia al giudice di primo
grado. Il Consiglio di Stato ha cosi’ accolto il ricorso del Comune di Valdagno
contro due consorzi di bonifica che avevano ottenuto l’annullamento di due
provvedimenti della Giunta regionale e di un provvedimento del Consiglio
regionale del Veneto da parte del tribunale amministrativo regionale del Veneto
in un procedimento al quale il comune ricorrente non aveva partecipato. Secondo
i supremi giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il giudice di
primo grado avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio per
consentire al Comune di Valdagno di prendere parte al giudizio in quanto il
Comune era interessato alla conservazione degli atti impugnati e quindi titolare
di un interesse di segno opposto di quello dei due consorzi, tanto più che
negli stessi atti impugnati si citava spesso il Comune.
Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 8079/2004
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr.
6632/1998 R.G., proposto dal Comune di Valdagno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vittorio
Domenichelli e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo
in Roma, Via Confalonieri n. 5,
CONTRO
– Il Consorzio di bonifica Riviera Berica, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Giovanni Compagno ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via
Isonzo 50;
– Il Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Giovanni Compagno ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma,
Via Isonzo 50;
e nei confronti di
– Regione Veneto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale
dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– Comunità Montana Agno Chiampo, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
– Comune di Chiampo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
– Comune di Brogliano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento o la riforma
della sentenza del T.A.R. del Veneto, sez. I, 19
maggio 1997, n. 903.
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti
appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 11 novembre 2003,
relatore il consigliere Michele Corradino;
Uditi gli avvocati Di Mattia su delega dell’avv.
Manzi e l’avv. Martino come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata il TAR
del Veneto ha accolto, previa riunione, i ricorsi (iscritti ai nr. 680/1996 e
1495/1996) con cui i Consorzi di bonifica Riviera Berica e Zerpano Adige Guà
avevano gravato la deliberazione della Giunta regionale del veneto n. 121/1995,
la deliberazione della Giunta regionale del veneto in data 27 dicembre 1995 e la
delibera del Consiglio regionale del Veneto n. 15/1996, mentre ha dichiarato
inammissibile il ricorso nr. 679/1996 R.G..
La sentenza è stata appellata
dal Comune di Valdagno che contrasta le argomentazioni del TAR Veneto.
La Regione Veneto ed i Consorzi
di bonifica Riviera Berica e Zerpano Adige Guà si sono costituiti per resistere
all’appello.
La Comunità Montana Agno
Chiampo, il Comune di Chiampo ed il Comune di Brogliano non si sono costituiti
per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del 11
novembre 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato, e
conseguentemente va annullata la pronuncia gravata con rinvio al giudice di
primo grado.
Con il primo motivo di ricorso
l’appellante Comune di Valdagno sostiene di essere rimasto assente nel giudizio
di primo grado, nonostante la sua qualifica di soggetto controinteressato in
quanto portare di un interesse qualificato alla conservazione degli atti gravati
ed annullati dal giudice di prime cure.
L’eccezione merita di essere
condivisa.
Nel processo amministrativo la
qualità di controinteressato va individuata non in rapporto ad esigenze
processuali, bensi’ in seguito al riconoscimento della titolarità di un
interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso
(c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza che il provvedimento impugnato
riguardi nominativamente un soggetto formale, il quale abbia un interesse
giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento stesso (Cons.
Stato, Ad. Plen., 21/06/1996, n. 9; cfr. altresi’ <<La qualità di
controinteressato va individuata con riferimento alla titolarità di un
interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorso ed
in relazione alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi
nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque
agevolmente individuabile, che sia detentore di un interesse giuridicamente
qualificato alla conservazione del provvedimento stesso>> Cons. Stato, sez. V,
07/02/2003, n. 647).
Invero, in disparte il rilievo
circa l’evidente sussistenza in capo all’appellante di un interesse
giuridicamente qualificato alla conservazione dei provvedimenti gravati, è da
osservare, quanto al requisito formale, che il Comune di Valdagno risultava
espressamente menzionato negli atti annullati.
Il TAR del Veneto avrebbe
dovuto, pertanto, disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 21 della L. 06/12/1971 n. 1034. Orbene, il mancato espletamento
dell’integrazione del contraddittorio, concretandosi in un <<difetto di
procedura>>, impone al Giudice d’appello (che non puo’ trattenere la causa), ai
sensi dell’art. 35 della L 06/12/1971 n. 1034, l’annullamento della sentenza
medesima ed il rinvio della controversia al giudice di primo grado, perchè
disponga, nei tempi e nei modi di cui al comma 4 dello stesso art. 35, nel testo
sostituito dall’art. 11 della L. n. 205 del 2000, la prosecuzione del giudizio,
previa integrazione del contraddittorio, dettando, al riguardo, le modalità
ritenute opportune in relazione al caso concreto (Cons. Stato, sez. VI,
16/06/2003, n. 3389; Cons. Stato, sez. VI, 18/04/2003, n. 2113; Cons. Stato,
sez. VI, 10/03/2003, n. 1269; Cons. Stato, sez. VI, 06/03/2003, n. 1232; Cons.
Stato, sez. VI, 14/01/2003, n. 106; Cons. Stato, sez. VI, 05/11/2002, n. 6048;
Cons. Stato, sez. VI, 07/05/2001, n. 2530).
Resta assorbito ogni ulteriore
motivo di appello, tornando ad essere impregiudicata la decisione della causa in
primo grado.
Sussistono giuste ragioni per
compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza gravata con
rinvio della controversia al giudice di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, palazzo Spada, sede del
Consiglio di Stato, nelle camere di consiglio dell’11 novembre 2003 e, 22 giugno
2004 con l’intervento dei sigg.ri
Emidio Frascione presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Claudio Marchitiello consigliere.
Michele Corradino consigliere estensore,
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Michele Corradino f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2004