Norme & Prassi

Gli stanziamenti per le missioni di pace (Dl Cdm 14.1.2005)


Circa 19 milioni di euro per la prosecuzione, fino al 30 giugno
2005, della missione umanitaria in Iraq. E’ quanto è stato deciso dal Consiglio
dei Ministri di venerdi’ 14 gennaio 2005, con l’approvazione di un decreto legge
recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni di pace.
Oltre alla proroga della missione umanitaria è stato prevista anche la proroga
fino al 30 giugno 2005 della missione militare in Iraq, volta a garantire le
condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari e a prevedere la
partecipazione di esperti militari alla formazione e addestramento del personale
delle Forze arate irachene, con un sforzo finanziario di circa 270 milioni di
euro. Vengono inoltre differiti al 30 giugno 2005 i termini, scaduti il 31
dicembre 2004, per la partecipazione del contingente italiano civile e militare
alle missioni internazionali in atto: Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Albania,
Hebron, Etiopia ed Eritrea. Per tali missioni vengono stanziati complessivamente
circa 264 milioni di euro.
Il decreto legge deve ora andare alle Camere per la conversione in legge.



SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE
ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI
                                                                                                                                                                                          
 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


VISTO il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali;


VISTA la legge 30 luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali;


VISTE le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi
irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell’8 giugno 2004;


VISTA l’azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione Europea
il 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;


VISTA la decisione 2004/803/CFSP adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il
25 novembre 2004, in merito all’avvio, a decorrere dal 2 dicembre 2004,
dell’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA;


VISTA la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale
sull’Iraq il 23 novembre 2004;


RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad
assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di
stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell’Iraq, nonchè la
prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno
della popolazione;


RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad
assicurare la continuazione della partecipazione italiana ad altre missioni
internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonchè la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell’area balcanica;


VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
…………..;


SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli
affari esteri, della difesa e dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente
decreto-legge:

CAPO I


Missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

ART. 1


(Missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq)

1.
E’ autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per
la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione
in Iraq, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di
fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e
nell’assistenza alla popolazione.

2.
Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione
delle Nazioni Unite n. 1546 dell’8 giugno 2004, le attività operative della
missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo
iracheno e destinate, tra l’altro:

a)
al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli
della popolazione;

b)
al sostegno istituzionale e tecnico;

c)
alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle
infrastrutture, dell’informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d)
al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e)
al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3.
Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza,
a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato.

ART. 2


(Organizzazione della
missione)

1.
Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la
direzione in loco della missione di cui all’articolo 1.

ART. 3


(Rinvii normativi)

1.
Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si
applicano l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
l’articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2.
Per l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi’ le
disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

CAPO II


Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali

ART. 4


(Partecipazione di
personale militare alla missione internazionale in Iraq)

1.
E’ differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di personale militare alla
missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.

2.
Nell’ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti temporali dallo stesso
previsti, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di
necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000,
entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze
di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di euro 4.000.000.

3.
Nei limiti temporali di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2005, la
spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari italiani alla
riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonchè alle attività di
formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

ART. 5


(Partecipazione di
personale militare a missioni internazionali)

1.
E’ differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour
e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2.
E’ differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1, comma 2,
della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione
internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di
euro 74.436.206.

3.
E’ differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1, comma 3,
della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti
missioni internazionali:


a) Over the Horizon Force in Bosnia;


b) Multinational Specialized Unit (MSU) in
Kosovo;


c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e
NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;

d)
United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit
(CIU) in Kosovo;

e)
Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

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