Corte Costituzionale

Difesa d’ufficio: ha diritto al compenso anche l’avvocato nominato in sostituzione del precedente – CORTE COSTITUZIONALE, Oodinanza n. 8 del 14/01/2005

Infondati i dubbi
sull’articolo 117 del Dpr 115/02. La Consulta chiarisce la chiave interpretativa
della pronuncia delle sezioni unite

 


Presidente


ONIDA


  Relatore


CONTRI


Camera di Consiglio del


07/07/2004


  Decisione del


11/01/2005


Deposito del


14/01/2005


  Pubblicazione in G. U.


 


 


Ordinanze di rimessione


1062/2003  


Massime:

 

CORTE
COSTITUZIONALE, Oodinanza n. 8 del 14/01/2005


 


 

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

    –
Valerio           ONIDA        Presidente

 

    –
Carlo             MEZZANOTTE    Giudice

 

    –
Fernanda          CONTRI            "

 

    –
Guido             NEPPI MODONA      "

 

    – Piero
Alberto     CAPOTOSTI         "

 

    –
Annibale          MARINI            "

 

    –
Franco            BILE              "

 

    –
Giovanni Maria    FLICK             "

 

    –
Francesco         AMIRANTE          "

 

    –
Ugo               DE SIERVO         "

 

    –
Romano            VACCARELLA        "

 

    –
Paolo             MADDALENA         "

    –
Alfonso           QUARANTA          "


ha pronunciato
la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 25
luglio 2003 dal Tribunale di Catanzaro, sull’istanza proposta da Galeotta
Vincenzo, iscritta al n. 1062 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno
2003.

 


    Visto

l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 


    Ritenuto

che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 25 luglio 2003, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e
36, primo comma,  della Costituzione,  questione  di   legittimità   
costituzionale   dell’art. 117 del

 

   

 

 decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in
sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere
la liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale svolta in
luogo del difensore sostituito, e ancora nella parte in cui circoscrive alla
sola ipotesi di irreperibilità dell’imputato dichiarata ai sensi dell’art. 159
del codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed
onorari, senza prevedere il caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui
confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc.
pen.;

 

    che il
rimettente è investito della decisione sull’istanza di liquidazione dei
compensi presentata da un difensore che ha prestato la propria opera
professionale a favore di una imputata irreperibile, dopo esser stato nominato
all’udienza quale sostituto del difensore di ufficio previamente designato, a
seguito della constatata assenza di quest’ultimo;

 

    che, dopo
aver analiticamente riportato lo svolgimento del procedimento a quo, il
rimettente osserva che nel caso sottoposto al suo esame non puo’ trovare
applicazione l’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente invocato
dall’istante, in quanto il difensore non ha esperito, nè ha dedotto di aver
esperito, alcuna procedura per il recupero del suo credito professionale;

 

    che, come
osserva il giudice a quo, deve trovare applicazione l’art. 117 del d.P.R.
citato, visto che il professionista istante non ha rivestito la qualità di
difensore di ufficio dell’imputata, ma quella di “difensore designato ai sensi
dell’art. 97 cod. proc. pen.”, in temporanea sostituzione del difensore
originariamente nominato, non intervenuto all’udienza;

 

    che, come
osserva ancora il rimettente, l’imputata non è mai stata dichiarata formalmente
irreperibile, non sussistendo i presupposti e le condizioni previste dall’art.
159 cod. proc. pen.;

 

    che il
Tribunale di Catanzaro rileva che, fuori dei casi di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, la legge accorda esclusivamente al difensore d’ufficio,
“precostituito” ai sensi

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