Difesa d’ufficio: ha diritto al compenso anche l’avvocato nominato in sostituzione del precedente – CORTE COSTITUZIONALE, Oodinanza n. 8 del 14/01/2005
Infondati i dubbi
sull’articolo 117 del Dpr 115/02. La Consulta chiarisce la chiave interpretativa
della pronuncia delle sezioni unite
Presidente
ONIDA
Relatore
CONTRI
Camera di Consiglio del
07/07/2004
Decisione del
11/01/2005
Deposito del
14/01/2005
Pubblicazione in G. U.
Ordinanze di rimessione
1062/2003
Massime:
CORTE
COSTITUZIONALE, Oodinanza n. 8 del 14/01/2005
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Valerio ONIDA Presidente
–
Carlo MEZZANOTTE Giudice
–
Fernanda CONTRI "
–
Guido NEPPI MODONA "
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale MARINI "
–
Franco BILE "
–
Giovanni Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfonso QUARANTA "
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 25
luglio 2003 dal Tribunale di Catanzaro, sull’istanza proposta da Galeotta
Vincenzo, iscritta al n. 1062 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno
2003.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto
che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 25 luglio 2003, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e
36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 117 del
decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in
sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere
la liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale svolta in
luogo del difensore sostituito, e ancora nella parte in cui circoscrive alla
sola ipotesi di irreperibilità dell’imputato dichiarata ai sensi dell’art. 159
del codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed
onorari, senza prevedere il caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui
confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc.
pen.;
che il
rimettente è investito della decisione sull’istanza di liquidazione dei
compensi presentata da un difensore che ha prestato la propria opera
professionale a favore di una imputata irreperibile, dopo esser stato nominato
all’udienza quale sostituto del difensore di ufficio previamente designato, a
seguito della constatata assenza di quest’ultimo;
che, dopo
aver analiticamente riportato lo svolgimento del procedimento a quo, il
rimettente osserva che nel caso sottoposto al suo esame non puo’ trovare
applicazione l’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente invocato
dall’istante, in quanto il difensore non ha esperito, nè ha dedotto di aver
esperito, alcuna procedura per il recupero del suo credito professionale;
che, come
osserva il giudice a quo, deve trovare applicazione l’art. 117 del d.P.R.
citato, visto che il professionista istante non ha rivestito la qualità di
difensore di ufficio dell’imputata, ma quella di “difensore designato ai sensi
dell’art. 97 cod. proc. pen.”, in temporanea sostituzione del difensore
originariamente nominato, non intervenuto all’udienza;
che, come
osserva ancora il rimettente, l’imputata non è mai stata dichiarata formalmente
irreperibile, non sussistendo i presupposti e le condizioni previste dall’art.
159 cod. proc. pen.;
che il
Tribunale di Catanzaro rileva che, fuori dei casi di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, la legge accorda esclusivamente al difensore d’ufficio,
“precostituito” ai sensi