Esami di avvocato, il voto non basta. La questione al vaglio della Consulta. TAR EMILIA ROMAGNA, Sezione di Bologna, Ordinanza n 1 del 04/01/2005
La già più volte controversa assenza
di motivazione (anche se l’orientamento prevalente "promuove" il semplice
punteggio di valutazione) offre al Tar Emilia Romagna l’occasione per chiedere
l’intervento della Corte costituzionale
La riforma dell’esame forense al vaglio della Corte costituzionale. A chiederne
l’intervento è stato il Tar Emilia Romagna con l’ordinanza del 4 gennaio scorso
(qui leggibile nei documenti correlati).
La pronuncia del Tribunale è scattata in seguito al ricorso di una praticante
che aveva partecipato alla sessione 2003 dell’esame di avvocato e che era stata
bocciata per non aver raggiunto il punteggio minimo di 90 punti complessivi.
Punteggio, pero’, che era stato espresso senza alcuna motivazione. Pertanto non
era stato possibile capire quale fosse stato il procedimento logico seguito
dalla commissione.
In sostanza, al Tribunale emiliano toccava stabilire se nell’esame forense fosse
sufficiente il punteggio numerico per esprimere la valutazione delle prove
scritte. Una questione non certo nuova per la giustizia amministrativa che più
volte si è espressa in materia.
L’orientamento prevalente ritiene adeguato il punteggio alfanumerico per la
valutazione tecnica della commissione. Nonostante tutto non sono mancate tesi
difformi e alcuni Tribunali amministrativi (Tar Lazio 194/00, Tar Reggio
Calabria 1965/00 e Tar Venezia 137/02) hanno invece ribadito che ogni
provvedimento amministrativo deve essere motivato e il punteggio numerico è
sufficiente solo qualora i criteri siano predeterminati. Indirizzi diversi che
hanno costretto il Consiglio di Stato a scendere in campo e a risolvere il
contrasto giurisprudenziale. Palazzo Spada, pero’, con la decisione 2331/03 ha
sposato la tesi predominante che ritiene necessario motivare il punteggio
numerico, mentre con la pronuncia 6155/04 ha stabilito che, invece, il voto
numerico è già di per sè una motivazione per la valutazione della prova
scritta. A mettere ordine nel caos, ci penserà la Corte costituzionale.
(Commento tratto da D&G)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano
Presidente
Dott. Bruno Lelli
Consigliere
Dott. Ugo Di
Benedetto Consigliere
Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso N. 1251/2004
proposto da Nannini Alessandra, rappresentata e difesa da Roberto Miniero e
Barbara Calabrese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
,
in Bologna, via G. Mazzini n. 2/3;
e contro
il Ministero di Grazia e Giustizia e la Commissione
Esami di Avvocato per la sessione 2003, istituita presso la Corte d’Appello di
Bologna, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’annullamento
–
del criterio deciso
dalla Commissione Esami di Avvocato ” sessione 2003 ” nella riunione del
21/1/2004 relativo alla correzione degli elaborati scritti (non evidenziandone
in alcun modo gli eventuali errori) e di quello relativo al “giudizio sulle
prove” scritte (solo punteggio numerico come espressione compiuta dal giudizio);
–
del provvedimento
adottato dalla Commissione Esami Avvocato ” sessione 2003 ” di non positiva
valutazione degli elaborati scritti dalla ricorrente espresso, in adempimento
del detto prefissato criterio, con solo punteggio numerico;
–
dei provvedimenti
connessi e conseguenti ed in particolare di quello di non ammissione alle prove
orali della D. ssa Nannini;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 9/12/2004 gli Avv. ti
presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato all’esame di
abilitazione per esercizio della professione legale nella sessione 2003 presso
la Corte d’Appello di Bologna.
In data 16, 17 e 18 dicembre 2003 ha sostenuto le
prove scritte.
Le votazioni attribuite alla ricorrente sono state
le seguenti: 25 con riferimento al parere in materia civile; 24 con riferimento
al parere in materia penale; 30 con riferimento all’atto giudiziario in materia
civile.
Non avendo raggiunto il punteggio complessivo di 90
non è stata ammessa alla prova orale.
Ha, quindi, presentato ricorso al Tar, impugnando
gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.
In particolare ha contestato la mancanza di
motivazione del voto insufficiente attribuito dalla commissione agli atti
giudiziari redatti in materia civile e penale ritenendo che cio’ ha reso
impossibile percepire l’iter logico seguito dalla commissione nell’attribuzione
del punteggio negativo di 25 con riferimento al parere in materia civile e 24
con riferimento al parere in materia penale.
Ha, altresi’, rilevato che, stante la genericità
dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, la mera
attribuzione di un voto non renderebbe possibile risalire al modo in cui detti
criteri siano stati applicati nel caso concreto.
In effetti, nella specie dal verbale della
commissione giudicatrice, risulta che “La Commissione a maggioranza, decide di
non apporre sugli elaborati alcun segno di correzione e di non evidenziare in
alcun modo eventuali errori.
Per quanto concerne il giudizio sulle prove, la
Commissione concorda altresi’ nel ritenere che lo stesso sia espresso
compiutamente attraverso l’attribuzione di un punteggio numerico e la
graduazione di questo tra il minimo ed il massimo previsto..”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza
n. 1176 del 15 ottobre 2004 e all’udienza del 9/12//2004 la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. La normativa di riferimento, per quanto concerne
la valutazione delle prove dell’esame di abilitazione alla professione di
Avvocato, consente alla commissione giudicatrice di attribuire un mero punteggio
per ciascuna prova scritta.
Infatti, l’articolo 23, quinto comma, del R. D. 22
gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che “la commissione
assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi
dell’articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, secondo le norme
stabilite dall’articolo 17 bis”.
L’articolo 24, primo comma, del R. D. 22 gennaio
1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che “il voto deliberato
deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce
al lavoro. L’annotazione è sottoscritta dal presidente dal segretario”.
L’articolo 17-bis, secondo comma, del R. D. 22
gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione dispone che ” alla prova orale
sono ammessi candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un
punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30
punti per almeno due prove”.
3. Non vi è dubbio che il quadro normativo di
riferimento non consente altra interpretazione se non quella che la commissione
giudicatrice deve esprimere un semplice voto nel giudicare le prove scritte
dell’esame di abilitazione alla professione avvocato. Tale è la consolidata
prassi amministrativa espressa dalle relative circolari 10 luglio 2000, prot. n.
7/29013002/2678/Ue e n. 7/1947/V del 12/7/2001 (quest’ult