Sono occorsi ben tre anni di lavori parlamentari per arrivare
a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2004 la tanto
attesa legge delega (n.308 del 15 dicembre 2004) in vigore dal 11 gennaio
2005 e mirata a riordinare tutto il settore della legislazione ambientale,
sino ad ora regolato da ben 1.148 leggi. Al governo è affidato il compito,
da svolgersi nei prossimi diciotto mesi, di riformulare e coordinare
l’intera materia ambientale, creando dei testi unici che rispondano il più
possibile alle reali esigenze del territorio italiano e che siano conformi
alle linee guida contenute in questo provvedimento. Queste ultime riguardano
vari punti nevralgici quali: la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti
contaminati; la tutela delle acque dall’inquinamento, la gestione delle
risorse idriche; la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione; la
gestione delle aree protette; la conservazione e utilizzo sostenibile degli
esemplari di specie protette di flora e di fauna, la tutela risarcitoria
contro i danni ambientali; la procedura per le valutazioni di impatto
ambientale; la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni
nell’atmosfera. Il compito di tracciare la riforma è affidato ad una
commissione di ventiquattro saggi (in carica un anno), scelti fra professori
universitari, massimi dirigenti di istituti pubblici di ricerca ed esperti
di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.
Questa commissione sarà assistita da una segreteria tecnica composta da
venti persone, coordinata dal capo dell’ufficio legislativo del Ministero
dell’Ambiente. La legge, composta da un solo articolo declinato in 54 commi,
detta anche una serie di norme ad applicazione diretta (commi dal 20 al 54)
che sono inerenti alle competenze del Ministero dell’Ambiente e contiene
delle misure che riguardano determinati aspetti della normativa di tutela
paesaggistica ed ambientale (commi dal 32 al 39). Le maggiori novità
concerno soprattutto il tema scottante delle demolizioni. In particolare
questo provvedimento stabilisce che, in caso l’autorità amministrativa
preposta alla tutela del paesaggio ed alle demolizioni non provveda
d’ufficio entro 180 giorni dall’accertamento di illecito, debba essere il
direttore regionale competente a procedere nei trenta giorni successivi.
Riguardo alle somme raccolte tramite questi illeciti, è stabilito che esse
vengano impiegate non solo per ripristinare la situazione che vigeva prima
dell’abuso, ma anche ad effettuare altri interventi di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradate, nonchè di recupero dei valori
paesaggistici. In particolare, i commi 32, 33 e 34 contengono indicazioni in
merito all’annosa questione della lottizzazione selvaggia realizzata in
località Punta Perotti, nel comune di Bari. La legge in questione
conferisce al direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, una volta verificato che
il comune non ha provveduto a demolire il "mostro" già confiscato come
stabilito da sentenza penale passata in giudicato, il potere di diffidare il
comune stesso a provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando
per di più la regione Puglia ad esercitare il potere sostitutivo. In caso
di ulteriori ritardi da parte dei due enti, sarà sempre cura del direttore
generale provvedere agli interventi di demolizione, le cui spese saranno
pagate attingendo ai fondi incamerati con il recente condono edilizio e con
quelli regionali accumulati tramite le sanzioni amministrative degli abusi
edilizi. Il provvedimento contiene anche un inasprimento delle pene per i
reati di abuso compiuti a danno delle aree di tutela paesaggistica: da 2 a 4
anni, se gli interventi realizzati abbiano comportato aumenti di volumetria
maggiori del 30% o di 750 metri cubi complessivi, oppure abbiano creato
nuove costruzioni con volumetrie superiori ai 1000 metri cubi. E’
interessante, comunque, sottolineare che la legge delega pone alcune
significative deroghe alla demolizione, anche se gli abusi vengono puniti
con multe o sanzioni amministrative ripritinatorie. In pratica, la
demolizione non dovrà più essere effettuata ogni volta che: 1) i lavori
realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati; 2) i materiali impiegati in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica siano comunque compatibili con l’ambiente
circostante; 3) i lavori eseguiti siano configurabili come interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico per
l’edilizia, articoli 35 e 36). La sanatoria paesaggistica include inoltre la
depenalizzazione dei reati per tutti gli abusi commessi entro e non oltre il
30 settembre 2004 con la realizzazione di edifici in luoghi tutelati oppure
per chi ha trasformato il paesaggio, non solo per quelli costruiti senza
autorizzazione, ma anche per quelli difformi ai permessi di compatibilità
ottenuti. Il provvedimento stabilisce che il reato venga considerato estinto
nei seguenti casi: 1) qualora le tipologie edilizie realizzate ed i
materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale
autorizzazione, rientrino fra quelli previsti ed assentiti dagli strumenti
di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o altrimenti, siano giudicati
compatibili con il contesto paesaggistico; 2) qualora i trasgressori abbiano
già provveduto a pagare: a) la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167
del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
b) una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall’autorità
amministrativa competente, tra un minimo di 30.000 Euro ed un massimo di
50.000 Euro. Il secondo punto nevralgico delle legislazione ambientale
riguarda i rifiuti. La legge delega stabilisce, tra le altre cose, che
occorre razionalizzare tutto il sistema di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, soprattutto favorendo forme diverse dalla
tradizionale discarica, definendo le norme tecniche da adottare per
l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati,
garantendo adeguati incentivi e forme di sostegno ai coloro che riciclano i
rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati e
promuovendo gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti
contaminati da amianto. E’ fondamentale il passaggio che concerne i rottami
ferrosi e non ferrosi, nonchè gli altri scarti di lavorazioni industriali
ed artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo. Se essi sono,
infatti, destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche vengono
classificati come materie prime secondarie e quindi non sono più sottoposti
al regime dei rifiuti. Stesso destino seguono i rottami ferrosi e non
provenienti dall’estero che trovino lo stesso impiego nel nostro paese. La
legge delega, per far si che avvenga questa sorta di riqualificazione,
istituisce una sezione speciale dell’Albo Nazionale delle Imprese, a cui si
potranno iscrivere anche quelle di Paesi comunitari e non che operano nel
settore del recupero dei rottami di questo genere. Questa iscrizione,
infine, puo’ essere effettuata dalla compagnia estera semplicemente tramite
una comunicazione all’Albo stesso, che riporti in allegato un’attestazione
di conformità rilasciata dall’autorità competente del Paese di
appartenenza. (13 gennaio 2005)
LEGGE 15 dicembre 2004, n.308 Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e
misure di diretta applicazione
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti
legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni
legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di
testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
contaminati;
b) tutela delle acque dall’inquinamento e
gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla
desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione
e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di
fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni
in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono
altresi’ i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di
due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i
necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle
norme tecniche, individuando altresi’ gli ambiti nei quali la potestà
regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell’articolo
117 della Costituzione [1].
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
recano l’indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della
loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati,
sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [2].
5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi
tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando
specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e
ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica
dell’attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti
schemi devono altresi’ essere corredati di relazione tecnica. Il Governo,
tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro
quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare,
ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni
parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo,
dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la
decadenza dall’esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Cookie strettamente necessari
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.