Dopo il taglio, un reintegro alle Comunità montane (Legge 309/04 Gu 304 29.12.2004)
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1. Il Fondo nazionale per la montagna, di 2. All’onere derivante dal presente 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze
1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 31 "5. I criteri di ripartizione del Fondo tra
1. La presente legge entra in vigore il La presente legge, munita del sigillo dello Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3182): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in Esaminato dalla 5ª commissione, in sede Camera dei deputati (atto n. 5427): Assegnato alla V commissione (bilancio, Esaminato dalla V commissione, in sede Nuovamente assegnato alla V commissione, in Esaminato dalla V commissione, in sede |
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NOTE
[1] Il testo dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, (Nuove
disposizioni per le zone montane), come modificato dalla presente legge,
stabilisce quanto segue: "Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). – 1. E’
istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il
Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti
comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad
ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti
locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna alimentati anche
con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli
interventi speciali di cui all’art. 1. 4. Le regioni e le province autonome
disciplinano con propria legge i criteri relativi all’impiego delle risorse di
cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le
province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeiale
per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e
forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell’esigenza della
salvaguardia dell’ambiente con il conseguente sviluppo delle attività
agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell’estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla
occupazione ed all’indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del
livello dei servizi e dell’entità dei trasferimenti ordinari e speciali.".