Corte Costituzionale

Immotivata compensazione delle spese. La Consulta salva l’articolo 92 Cpc – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 395 del 21/12/2004

CORTE COSTITUZIONALE,
Ordinanza n. 395 del 21/12/2004

 


Presidente


ONIDA


  Relatore


VACCARELLA


Camera di Consiglio del


17/11/2004


  Decisione del


13/12/2004


Deposito del


21/12/2004


  Pubblicazione in G. U.


 


 


Ordinanze di rimessione


321/2004  


Massime:


28946  


 

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

– 
Valerio              ONIDA                   Presidente

 

–  Carlo               
MEZZANOTTE                Giudice

 

–  Guido
               NEPPI MODONA                 “

 

–  Piero
Alberto        CAPOTOSTI                    “

 

– 
Annibale             MARINI                       “

 

– 
Franco               BILE                         “

 

–  Giovanni
Maria       FLICK                        “

 

– 
Francesco            AMIRANTE                     “

 

– 
Ugo                  DE SIERVO                    “

 

– 
Romano               VACCARELLA                   “

 

– 
Paolo                MADDALENA                    “

 

– 
Alfio                FINOCCHIARO                  “

 

– 
Alfonso              QUARANTA                     “

– 
Franco               GALLO                        “


ha pronunciato
la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice di
procedura civile promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dal Tribunale di
Camerino nel procedimento civile vertente tra Piloni Ruggero e Trottini Ada ed
altri, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno
2004.

 

     
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

     
udito
nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore
Romano Vaccarella.

 


     

Ritenuto

che, con ordinanza del 22 luglio 2003, il Tribunale di Camerino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile,
“nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in
parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali, senza
esporre espressa e giustificata motivazione dei “giusti motivi” di tale
decisione”;

 

      che il
giudice a quo riferisce di aver deciso il procedimento civile n. 176 del
1996 con sentenza del 24 giugno 2003 di accoglimento della domanda attrice e di
avere, tuttavia, disposto la sospensione del processo limitatamente alla
pronuncia accessoria sulle spese legali, perchè, ritenendo di dover fare uso
della facoltà di compensarle, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc.
civ., dubita della legittimità costituzionale di tale norma, “cosi’ come
interpretata dalla giurisprudenza pressochè univoca e costante della Suprema
Corte”;

 

      che il
principio fissato dall’art. 91 cod. proc. civ. ” secondo il quale gli oneri
economici del processo vanno a carico della parte soccombente (principio di cui
è applicazione l’ipotesi di compensazione per soccombenza reciproca) ” ha come
unica eccezione l’ipotesi della compensazione “per giusti motivi”, perchè in
questo caso le spese vengono a gravare sulla parte vittoriosa;

 

      che
l’applicazione del canone ermeneutico sancito dall’art. 12 delle preleggi,
nonchè l’esigenza di rendere trasparente l’iter argomentativo seguito
dal decidente, allorchè reputa di discostarsi dalla regola generale di cui
all’art. 91 cod. proc. civ., lascerebbero intendere che il giudice debba
esplicitare le ragioni per le quali “dispone, in deroga al principio legale di
soccombenza, la compensazione ai danni della parte vittoriosa”;

 

      che,
tuttavia, la giurisprudenza pressochè costante e univoca della Cassazione
(smentita dalla sola sentenza n. 4455 del 1999) ritiene che non vi sia alcun
obbligo di motivare il capo della sentenza col quale viene disposta la
compensazione delle spese “per giusti motivi”, trattandosi di statuizione
discrezionale, assistita da una presunzione di conformità a diritto;

 

   &nb

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