Immotivata compensazione delle spese. La Consulta salva l’articolo 92 Cpc – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 395 del 21/12/2004
CORTE COSTITUZIONALE,
Ordinanza n. 395 del 21/12/2004
Presidente
ONIDA
Relatore
VACCARELLA
Camera di Consiglio del
17/11/2004
Decisione del
13/12/2004
Deposito del
21/12/2004
Pubblicazione in G. U.
Ordinanze di rimessione
321/2004
Massime:
28946
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Valerio ONIDA Presidente
– Carlo
MEZZANOTTE Giudice
– Guido
NEPPI MODONA “
– Piero
Alberto CAPOTOSTI “
–
Annibale MARINI “
–
Franco BILE “
– Giovanni
Maria FLICK “
–
Francesco AMIRANTE “
–
Ugo DE SIERVO “
–
Romano VACCARELLA “
–
Paolo MADDALENA “
–
Alfio FINOCCHIARO “
–
Alfonso QUARANTA “
–
Franco GALLO “
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice di
procedura civile promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dal Tribunale di
Camerino nel procedimento civile vertente tra Piloni Ruggero e Trottini Ada ed
altri, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno
2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore
Romano Vaccarella.
Ritenuto
che, con ordinanza del 22 luglio 2003, il Tribunale di Camerino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile,
“nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in
parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali, senza
esporre espressa e giustificata motivazione dei “giusti motivi” di tale
decisione”;
che il
giudice a quo riferisce di aver deciso il procedimento civile n. 176 del
1996 con sentenza del 24 giugno 2003 di accoglimento della domanda attrice e di
avere, tuttavia, disposto la sospensione del processo limitatamente alla
pronuncia accessoria sulle spese legali, perchè, ritenendo di dover fare uso
della facoltà di compensarle, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc.
civ., dubita della legittimità costituzionale di tale norma, “cosi’ come
interpretata dalla giurisprudenza pressochè univoca e costante della Suprema
Corte”;
che il
principio fissato dall’art. 91 cod. proc. civ. ” secondo il quale gli oneri
economici del processo vanno a carico della parte soccombente (principio di cui
è applicazione l’ipotesi di compensazione per soccombenza reciproca) ” ha come
unica eccezione l’ipotesi della compensazione “per giusti motivi”, perchè in
questo caso le spese vengono a gravare sulla parte vittoriosa;
che
l’applicazione del canone ermeneutico sancito dall’art. 12 delle preleggi,
nonchè l’esigenza di rendere trasparente l’iter argomentativo seguito
dal decidente, allorchè reputa di discostarsi dalla regola generale di cui
all’art. 91 cod. proc. civ., lascerebbero intendere che il giudice debba
esplicitare le ragioni per le quali “dispone, in deroga al principio legale di
soccombenza, la compensazione ai danni della parte vittoriosa”;
che,
tuttavia, la giurisprudenza pressochè costante e univoca della Cassazione
(smentita dalla sola sentenza n. 4455 del 1999) ritiene che non vi sia alcun
obbligo di motivare il capo della sentenza col quale viene disposta la
compensazione delle spese “per giusti motivi”, trattandosi di statuizione
discrezionale, assistita da una presunzione di conformità a diritto;
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