“Perfetto” e imprescrittibile il diritto di asilo politico – TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, Sezione I, Sentenza n. 4010 del 15/12/2004
Il
terzo comma dell’art. 10 della Costituzione è una norma immediatamente
precettiva, che costituisce in capo allo straniero che provenga da un paese nel
quale “sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana” un diritto perfetto all’asilo. E cio’
anche in mancanza di una legge ordinaria che disciplini in dettaglio i modi di
esercizio di tale diritto.
Unico presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo è la provenienza
dell’istante da un paese nel quale “sia impedito l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”.
Il
diritto di asilo puo’, allo stato, essere esercitato liberamente da chi ne è
titolare, senza termini di decadenza o di prescrizione dello stesso.
Le
domande tendenti a ottenere il riconoscimento del diritto all’asilo e/o del
diritto al rifugio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e sono
domande di accertamento e non costitutive.
Le
domande tendenti a ottenere il riconoscimento del diritto all’asilo e/o del
diritto al rifugio non riguardano lo “stato delle persone” e, dunque, le
relative cause non rientrano fra quelle di cui all’art. 70 c.p.c..
Repubblica
Italiana
TRIBUNALE
DI CATANIA
Prima
Sezione Civile
__________
In nome del
Popolo Italiano
Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3665/04 R.G.,
promossa da
Said Elias Ibrahim, nato
a Sinjar (Iraq) il 10.7.1972, e ——————-
Khodeda Oseke Layla, nata
a Sinjar (Iraq) il 5.3.1974, in proprio e quali genitori dei minori
Elias
Said Fesel,
nato il 17.5.1992,—————————————–
Elias
Said Asia,
nata l’1.4.1994,———————————————
Elias Said
Ayman, nato il 15.7.1996,—————————————
Elias Said
Nuri, nato il 9.9.1999,——————————————-
Elias Said
Iman, nata il 6.4.2002,——————————————-
tutti dom. in Catania, via Aloi n. 54/A,
presso lo studio dell’avv. Serena Catanzaro, rappr. e dif. dall’avv. Massimo
Aiello, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio;
– Attori
contro
Ministero dell’Interno, nella persona del
Ministro in carica, dom. per legge in Catania, via Vecchia Ognina n. 146, presso
gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappr. e dif. per
legge;
– Convenuto contumace
posta in decisione all’esito dell’udienza del 14
ottobre 2004, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questo Tribunale depositato il
30.3.2004, Said Elias Ibrahim e
Khodeda Oseke Layla esponevano:———————————————————————-
“Sono cittadini iracheni appartenenti all’etnia
curda del gruppo Yazidi. Sono sposati dal 1990 e hanno vissuto nella città di
Sinjar nel nord dell’Iraq. Dal 1995 il sig.
Said Ibrahim
Elias è stato costretto dal regime governativo di Saddam
Hussain a lavorare come guardia carceraria in una piccola città irachena
chiamata Badush, dove si è trasferito con moglie e quattro figli.
Durante la permanenza a Badush, in data 29.7.00,
tre prigionieri di etnia curda, reclusi nel carcere dove il sig.
Said lavorava e condannati a morte
per aver organizzato una manifestazione antigovernativa, riuscirono a portare a
termine con successo un tentativo di evasione. La polizia irachena, in
considerazione solamente dell’appartenenza all’etnia curda e senza offrirgli la
possibilità di dimostrare la propria estraneità all’evasione, accuso’ il
ricorrente di essere stato complice nell’organizzazione della predetta fuga,
tant’è che il direttore del carcere ne dispose, insieme ad altre due guardie
carcerarie anch’esse di etnia curda, l’immediata reclusione al posto degli evasi
e la relativa condanna a morte senza alcuna verifica di sorta della fondatezza
degli addebiti.
Al sig.
Said non rimaneva altro che tentare la fuga, sicchè la stessa sera del
29.7.00 tento’ di evadere assieme agli altri due reclusi curdi. Il tentativo
ando’ in porto per lui e per uno solo dei due compagni di evasione,
sopravvissuto ai colpi di arma da fuoco dei carcerieri iracheni che si erano
avveduti della fuga. Cosi’ l’esponente, con un mandato di cattura pendente sulle
proprie spalle, rimase nascosto con la propria moglie e i quattro figli, per una
settimana fuori dalla città di Badush. Li’ vennero raggiunti dal padre del sig.
Said, il quale, atteso lo stato di pericolo in cui si trovavano quali
traditori del regime, li ha aiutati ad organizzare il viaggio per lasciare il
paese, pagando 9.000 dollari U.S.A. a persone che li avrebbero tradotti fino in
Germania. Raggiunto in macchina Musel e da li’ presero un taxi fino alla
frontiera con la Turchia, dove erano attesi da persone che li fecero salire su
un autobus dal quale scesero 24 ore dopo allorchè giunsero ad Instanbul. Li’
rimasero per 10 giorni in una casa, in attesa del giorno in cui sarebbero stati
imbarcati.———-
Partiti a bordo di un peschereccio, dopo sei
giorni di viaggio, in data 22.8.2000 sbarcarono in Italia. Raggiunsero Roma, poi
Milano in treno e da ultimo in macchina giunsero in Germania il 28.8.2000. Ivi
fecero richiesta di asilo politico, trovando ospitalità da parenti del padre,
anch’essi fuggiti dall’Iraq, cui lo Stato Tedesco aveva riconosciuto lo status
di rifugiati politici in quanto perseguitati dal regime iracheno in ragione
della loro etnia curda. Proposero anch’essi istanza per il riconoscimento di
detto status, che venne denegato con provvedimento comunicato in data 15.4.01 in
virtù dell’incompetenza della Germania, conformemente a quanto stabilito dalla
Convenzione di Dublino, essendo lo Stato Italiano, Paese di primo ingresso,
deputato a provvedere in merito.
Avverso detto diniego i ricorrenti proposero
inutilmente ricorso, e cosi’ dopo quasi più di un anno di soggiorno in
Germania, anche a causa dello stato di gravidanza della sig.ra
Khodeda Oseke Layla che in data
6.4.02 partori’ il quinto figlio, i ricorrenti vennero accompagnati alla
frontiera per lasciare il territorio tedesco. Lo Sesso giorno arrivarono a
Catania, dove la Questura di Catania, dopo aver verbalizzato la richiesta di
riconoscimento di status di rifugiato, rilascio’ loro un permesso di soggiorno
temporaneo per motivo di richiesta di asilo politico, in attesa del colloquio
con la Commissione Centrale competente.———————————————————————-
In data 26.11.2003, detta Commissione,
conformemente a quanto stabilito dal D.L. 416/89 cosi’ come modificato dalla L.
36/90 e dal D.P.R. 136/90, provvide a convocare i ricorrenti per l’audizione, in
esito alla quale, con decisioni nn. Id 122481 Sez. e Id 122480 del 26.11.03
notificate entrambe per il tramite della Questura di Catania in data 30.1.04,
detto organo ha denegato il richiesto status di rifugiati.——————————————-