Lavoro

Al lavoratore spetta una seconda visita fiscale. Non è sanzionabile chi è risultato assente in quanto si trovava dal medico di famiglia – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 22065 del 23/11/2004


Il lavoratore in malattia che risulti assente ad
una visita di controllo perchè sottoposto, nello stesso orario, ad una delicata
visita da parte del medico di famiglia non perde i benefici economici. Lo ha
stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ribaltando le sentenze dei
giudici di merito che avevano ritenuto ingiustificata l’assenza di una
dipendente alla visita fiscale che si era recata dal medico di famiglia. La
donna si era difesa sostenendo che l’orario della visita – coincidente con
quello della visita fiscale – era l’unico disponibile e che, oltretutto, il
medico di fiducia si trovava a diversi chilometri dall’abitazione della
paziente. I giudici di primo e di secondo grado le avevano dato torto, ritenendo
che la donna aveva accettato consapevolmente il rischio di non essere reperita
alla visita fiscale. Ma la Suprema Corte è stata di tutt’altro avviso e, dopo
aver ricordato che, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale di
qualche anno fa, il lavoratore ha sempre diritto ad una seconda visita di
controllo, ha affermato che l’assenza alla visita di controllo, per non essere
sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, puo’ essere
giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, "da ogni situazione , la
quale, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non
osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la
presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche,
prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore
dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello
corrispondente alle fasce orarie di reperibilità". In virtù di tale principio,
appare errata la motivazione della sentenza di appello, secondo la quale la
lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non dal medico specialista prescelto,
ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione, in modo da poter essere
reperibile nelle fasce orarie, "cosi’ attribuendo a tale funzione una posizione
prioritaria rispetto alla cura della salute", che invece "è tutelato dall’art.
32 non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come
diritto fondamentale dell’individuo, sicchè si configura come diritto primario
ed assoluto".

 



CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 22065 del 23/11/2004
 

LA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Ascoli Piceno ha
respinto la domanda della Sig.ra M. P. C. volta ad ottenere l’indennità
economica di malattia, negata dall’INPS perchè assente alla visita di controllo
del 7 dicembre 1995, ritenendo che non costituisse giustificato motivo l’essersi
recata a visita presso il proprio medico di fiducia.

Il Pretore ha ritenuto che
l’assicurata, con l’approvare una visita medica privata (alle ore 16) in
prossimità dell’orario di reperibilità (ore 17- 19) a distanza di circa una
trentina di chilometri dalla propria abitazione, ha in sostanza accettato il
rischio concreto ed agevolmente prevedibile di non essere presente, per
qualsiasi contrattempo, presso la propria abitazione al momento della visita di
controllo INPS.

Cio’ tanto più ove si consideri
appuntamenti forniti dal D. S. erano senza alcuna precisione.

Il Pretore ha aggiunto che non
vale a sottrarre l’assicurato dall’impedimento colpevole la circostanza che sia
stato il medico privato a fissare l’appuntamento in dipendenza dei propri
impegni, perchè non consta che l’interessato abbia richiesto la visita in altri
orari compatibili con il suo obbligo di reperibilità oppure si sia adoperato
per ricercare altri medici specialistici in grado di visitarla in tali ultimi
orai , ancora, che la necessità dela visita del 7 dicembre sia sorta
improvvisamente e l’abbia costretto ad accettare l’appuntamento in quel giorno
ed in quell’ora.

La Corte di Appello di Ancona,
investita dell’appello della lavoratrice, lo ha rigettato con sentenza 29
giugno/ 26 luglio 2001 n. 207.

Il giudice di appello ha
ritenuto provato che la C. doveva presentarsi alle ore 16 dello stesso giorno 7
dicembre 1995 presso l’ambulatorio (sito a 30 Km dalla propria abitazione) del
dr. S., dal quale era seguita essendo stata operata il 24 ottobre 1995 di
safenectomia, e che l’attesa della visita si era protratta fino alla fascia
oraria 17- 19, ma ha ritenuto che la stessa non ha fornito la prova
dell’impossibilità di sottoporsi alla visita presso il proprio medico di
fiducia in orario diverso da quello previsto per il controllo.

Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso per Cassazione la C., con unico motivo, illustrato da memoria
ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

L’intimato istituto si è
costituito con controricorso, resistendo.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente,
deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
5 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638 [1]
; 2697 cod. civ.; 421 e 437 c.p.c.; omesso esame di
un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e
contraddittoria (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto
vari profili motivazionali, per avere omesso di valutare: la deposizione del dr.
D. S. nella parte in cui ha dichiarato che le visite erano da lui stesso fissate
secondo la propria disponibilità, e che le stesse potevano essere ritardate
anche di ore, per la propria mole di lavoro; quella dei stesti A. e L. sulla
necessità per l’assicurata di un controllo continuo e periodico da parte dello
specialista in chirurgia vascolare; la circostanza che nella località in cui
abitava la C. non vi era uno specialista in chirurgia vascolare che potesse
sostituire il dr. D. S.

Il motivo è fondato.

In siffatte controversie è
necessaria prima di tutto un’ottica equilibrata tra i beni giuridici protetti
dalle norme che vengono in considerazione.

Il diritto alla salute è
costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost., il cui contenuto normativo è
stato definito da più sentenze della Corte Costituzionale, nel senso che il
bene della salute è tutelato dall’art. 32 non solo come interesse della
collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo,
sicchè si configura come diritto primario ed assoluto (ex plurimus sent. 26
luglio 1979 n. 88).

L’ordinamento statuale
garantisce la libertà di scelta del medico (art. 25 Legge 23 dicembre 1978, n.
833, art. 88 DPR 30 giugno 1965, n. 1124).

Esso puo’ prevedere controlli
per verificare l’effettività della malattia, in relazione alle provvidenze
economiche dallo stesso, o dai suoi enti strumentali, elargite.

A tal fine l’art. 5, comma 14,
d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638 dispone: qualora il lavoratore, pubblico o privato,
risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal
diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci
giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

La nozione di giustificato
motivo costituisce una clausola elastica che dottrina e giurisprudenza
concorrono a definire.

La Corte costituzionale, con
sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, ha dichiarato l’illegittimità della
disposizione riportata nella parte in cui non prevede una seconda visita medica
di controllo prima della decadenza del diritto a qualsiasi trattamento economico
di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi
dieci giorni.

Questa Corte si è occupata
numerose volte del problema di quando l’assenza dal proprio domicilio durante le
fasce orarie possa essere considerata giustificata da motivi attinenti alla
malattia stessa, sia sotto il profilo di controllo diagnostici, in specie del
proprio medico curante, sia di terapie da effettuare.

Il pensiero della Corte puo’
essere riassunto nei seguenti termini: l’assenza alla visita di controllo, per
non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai
sensi dell’art. 5, comma 14, del D.. n. 463 del 1983, convertito nella legge n.
638 del 1983, po’ essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da
ogni situazione , la quale, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da
determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso
indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la
concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti
specialistici, purchè il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare
tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di
reperibilità (Cass. 26 maggio 1999 n. 5150, Cass. 22 giugno 2001 n. 8544; Cass.
29 novembre 2002 n. 16996).

Trattasi, con ogni evidenza, di
accertamenti di fatto, rimesso al giudice del merito, sindacabile dalla Corte di
legittimità solo per violazione di legge o per illogicità e contraddittorietà
della motivazione.

Tali vizi ricorrono nella
sentenza impugnata.

Risulta gravemente erronea, in
quanto costituisce capovolgimento della gerarchia dei valori protetti sopra
cennati, l’affermazione del primo giudice, la cui motivazione il giudice
d’appello condivide, secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non
dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria
abitazione, in modo da poter essere reperibile nelle fasce orarie, cosi’
attribuendo a tale funzione una posizione prioritaria rispetto alla cura della
salute.

La sentenza impugnata è
afflitta poi da varie contraddizioni ed illogicità: omette di considerare che
la visita dal medico di fiducia era stata fissata fuori dalle fasce orarie, ed
addebita illogicamente all’assistita il ritardo dovuto agli impegni del medico;
cade poi in contraddizione, quando ripete, con il primo giudice, che la C.,
scegliendo un medico lontano 30 Km dalla propria abitazione, aveva assunto il
rischio del ritardo o dell’assenza alla visita fiscale, in quanto la stessa
sentenza riferisce che la . si era premurata di far presente ad una precedente
visita di controllo (positiva) la sua esigenza di continui controllo presso il
proprio medico, ricevendone risposta rassicurante.

Non considera poi la sentenza
impugnata se, date le fasce orarie (10- 12 e 17- 19), dati i tempi di
percorrenza e di attesa nell’ambulatorio privato, dati gli orari consueti dei
medici privati e quelli specifici del dott. D. S., dati i possibili contrattempi
evocati dallo stesso giudice del merito, fosse stato possibile fissare siffatta
visita privata in modo da non interferire con le fasce.

Infine posto che la visita
fiscale puo’ essere effettuata in qualsiasi giorno del periodo di assenza per
malattia, se corrisponde a un criterio logico l’affermazione che il lavoratore
avrebbe potuto differire la visita dal medico di fiducia ad altro giorno dello
stesso periodo di malattia.

Esula dalla presente causa la
tematica dell’eventuale onere di preavviso da parte dell’ammalato all’ente
previdenziale per assenze di breve momento (per una fattispecie di trasferimento
dell’abitazione vedi Cass. 9 novembre 2002 n. 15776), e dei correlativi oneri di
organizzazione allo scopo dell’ente ed informativa ai lavoratori.

Il ricorso va pertanto accolto,
la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di
Bologna, la quale provvederà altresi’ alle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso, casa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.

Roma, 29 settembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2004.

 

 

 

NOTE

1] L’art.5 del
Decreto – legge 12 settembre 1983 n.463 (Misure urgenti in materia previdenziale
e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, convertito,
con modificazioni, in Legge 11 novembre 1983 n.638), prevedeva, al 14° comma, la
decadenza dal diritto ai benefici per il lavoratore ch

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