Per gli ufficiali delle Forze armate cambiano
le regole che riguardano lo stato giuridico e l’avanzamento. Lo stabilisce
la legge 2 dicembre 2004 n. 299, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.180
alla Gazzetta Ufficiale pubblicata il 16 dicembre 2004. La normativa
precedente ha subito dei lievi ritocchi qua e la, ad esempio per quanto
concerne l’età massima richiesta per essere reclutati (tramite concorso) in
qualità di ufficiali nei ruoli speciali che passa da 32 a 34 anni, nel caso
degli ufficiali di complemento. Altre variazioni sono state apportate alle
regole per l’aspettativa in caso di riduzione dei quadri, disponendo che per
motivate esigenze di servizio le Forze armate e il Corpo della guardia di
finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli
interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati appunto in
aspettativa, i quali mantengono pero’ il trattamento economico che avevano
prima del provvedimento. La legge stabilisce, comunque, che questa nuova
normativa non si debba applicare nel caso in cui ad essere ricollocati siano
.quegli ufficiali che, al momento di essere messi in aspettativa ricoprivano
il massimo ruolo nella scala gerarchica ( " il grado apicale dei ruoli
normali"). Sostanziali cambiamenti riguardano, invece, quegli ufficiali che
siano stati trattenuti o richiamati in servizio per svolgere una determinata
missione isolata e lontana dall’abituale sede di lavoro. Il provvedimento
stabilisce, infatti, che tutto il personale in questione, prescindendo dal
grado, non abbia più l’obbligo di iscrizione sul certificato di viaggio dei
visti di arrivo e partenza. Inoltre, gli ufficiali sono autorizzati a
compiere i percorsi per raggiungere le località delle missioni anche con la
propria auto, a fronte del rimborso spese per il carburante e per gli
eventuali pedaggi autostradali. In quanto ai rimborsi spese, infine, la
legge specifica che vengono rifuse tutte quelle effettuate: 1) da parte
dell’accompagnatore, nel caso l’ufficiale sia gravato da un handicap, per
l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le
spese di viaggio; 2) per l’alloggiamento in albergo (anche di categoria
superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito) qualora quelli
della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione
allo stato di handicap sofferto; 3) per tutti gli spostamenti effettuati
(ovviamente nell’ambito delle esigenze di servizio) nel luogo di missione,
anche con mezzi diversi da quelli pubblici.
(22 dicembre 2004)
LEGGE 2
dicembre 2004, n.299 Modifica della normativa in materia di stato giuridico
e avanzamento degli ufficiali.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le
parole: "32° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di età";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero
4), è inserito il seguente:
"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che,
all’atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato
il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo
di appartenenza".
a) al comma 3, lettera b), le parole: "che
ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed
ispettori a competenza generale nell’ambito dell’Esercito" sono sostituite
dalle seguenti:
"che siano preposti al comando di Alti
Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico,
addestrativo e territoriale";
b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di
Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non
compreso nei 3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso
nei 2 suddetti".
Articolo 3.
(Transito dei tenenti e dei capitani
dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
"Art. 34. – 1. Gli ufficiali di tutti i
ruoli,che non usufruiscano della promozione prevista dalla
legge 22 luglio 1971, n. 536 [7], e successive modificazioni, sono
promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva
o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il
ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e
gradi corrispondenti".
"6-bis. Fermo restando quanto previsto dal
comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate
esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli
interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa
per riduzione di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del
comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si
applicano nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in
aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli
normali".
1. Dopo l’articolo 60 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
"Art. 60-bis. – (Avanzamento. Modifiche del
regime transitorio). –
1. Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2,
lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono
prorogate fino all’anno 2009".
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