Illegittimo il periodo di prova se il dipendente ha già lavorato per l’azienda – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 22637 del 02/12/2004
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Confermata la
sentenza di merito che aveva negato la fondatezza del patto nel caso di
un’infermiera assunta da una clinica privata che in precedenza aveva prestato lo
stesso servizio come associata ad una cooperativa esterna
Per il lavoratore già "rodato" il periodo di prova è illegittimo. Infatti, il
patto di prova è nullo per mancanza di causa se l’azienda ha già avuto modo di
sperimentare in precedenza l’idoneità del lavoratore.
E’ quanto chiarito dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza
22637/04, depositata lo scorso 2 dicembre e qui integralmente leggibile tra i
documenti allegati.
Il fatto. Una clinica privata ha assunto con patto di prova un’infermiera
addetta al servizio di dialisi. In precedenza la donna aveva lavorato presso la
stessa clinica per dieci mesi, con le stesse mansioni, come socia di una
cooperativa cui era stato appaltato il servizio di dialisi. Poco dopo
l’assunzione, l’azienda ha posto termine al rapporto di lavoro per mancato
superamento del periodo di prova. La lavoratrice ha, quindi, deciso di
rivolgersi al Tribunale di Roma per ottenere, da un lato, la nullità del patto
di prova e l’annullamento del licenziamento, dall’altro, la sua reintegrazione
nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Il Tribunale capitolino ha
respinto la domanda. Il verdetto, pero’, è stato totalmente riformato dalla
Corte d’appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il patto di prova,
osservando che l’azienda aveva avuto modo di sperimentare l’opera
dell’infermiera nel periodo di dieci mesi, precedenti l’assunzione. Inoltre, i
giudici di secondo grado hanno rilevato che anche prima dell’assunzione
l’infermiera era inserita, con precisi turni orari, nell’organizzazione della
clinica, di modo che i dirigenti di questa erano stati in grado di verificare
non solo la sua idoneità professionale, ma anche il suo grado di diligenza e di
disciplina. Sulla base di questo ragionamento la Corte d’appello ha quindi
dichiarato nullo, per mancanza di causa, il patto di prova, ha annullato il
licenziamento e ha ordinato la reintegrazione dell’infermiera nel posto di
lavoro, condannando l’azienda al risarcimento del danno. La clinica ha proposto
ricorso per cassazione, sostenendo che, nel periodo in cui l’infermiera aveva
lavorato come socia della cooperativa appaltatrice del servizio di dialisi, non
era stato possibile valutarne il comportamento complessivo.
La sentenza 22637/04. Nel rigettare il ricorso della clinica privata i Supremi
giudici di Piazza Cavour hanno, in sostanza, condiviso il percorso argomentativo
fatto dai colleghi del merito. In particolare, la sezione lavoro del Palazzaccio
ha richiamato, nel caso in esame, l’applicabilità di un principio di diritto
affermato in una sua precedente sentenza, la 12379/98, secondo cui "il patto di
prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l’interesse di entrambe le
parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la
conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso
che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già
intervenuta con esito positivo, fatto che puo’ essere provato anche per
presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di
lavoro tra le parti o dall’avere in precedenza il lavoratore prestato per un
congruo lasso di tempo la propria opera per il datore di lavoro, sia pure in
seguito a comando disposto dal precedente datore di lavoro, società controllata
dalla società instaurante il nuovo rapporto e già beneficiaria del distacco".