Formazione dirigenziale, i titoli per il corso-concorso
Definiti i titoli di studio
post-universitari considerati utili ai fini dell’ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale. Con un regolamento contenuto nel DPR del
29 settembre scorso e pubblicato sulla GU n. 292 del 14-12-2004 viene data
attuazione a quella parte del decreto legislativo n.165 del 2001 che regola
l’accesso alla qualifica dirigenziale e, in particolare, che determina le
modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari, quali la laurea
specialistica, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, o altro
titolo rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da
primarie istituzioni formative pubbliche o private. Sono considerati utili ai
fini dell’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i
titoli di studio post-universitari rilasciati da università o istituti
universitari italiani o di Paesi appartenenti all’Unione europea, riconosciuti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ottenuti all’esito di corsi su
classi di durata almeno biennale che si concludono con un esame finale. La
verifica conclusiva dovrà consistere in una prova scritta e in una prova orale
sulle materie di esame e su prove pratiche attitudinali dirette a verificare il
possesso delle capacità dirigenziali. Almeno un quinto delle attività
formative sarà costituito da stages presso amministrazioni pubbliche o aziende
private sia italiane che estere. Ma di quali requisiti devono essere in possesso
le istituzioni formative pubbliche o private affinchè siano riconosciuti i
titoli che queste rilasciano?: innanzitutto avere una esperienza decennale in
corsi di formazione manageriale e di scienza dell’amministrazione; la docenza
deve essere poi di elevato livello professionale e caratterizzata dalla presenza
di professori universitari di discipline afferenti alle materie oggetto delle
prove di esame per l’ammissione al corso-concorso; infine, devono essere dotate
di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico scientifiche e di idonei
servizi per gli studenti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2004, n.295
Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari
considerati utili ai fini dell’accesso al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo, 30
marzo 2001, n.165.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l’articolo 28;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento in materia di autonomia didattica degli
Atenei, adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, dellalegge
15 maggio 1997, n. 127, con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto l’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il citato articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevede che le modalità di riconoscimento delle primarie
istituzioni formative, pubbliche o private, abilitate a rilasciare i titoli
post-universitari per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
siano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio 2004 e del 31 maggio 2004;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002,
registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente la delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione
pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Adotta il seguente
regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli
post-universitari considerati utili ai fini dell’accesso al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 2
Titoli post-universitari
e soggetti abilitati al rilascio
1.
Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini
dell’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli
rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri di cui
agli articoli 5 e 6 all’esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del
corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile
purchè conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame
finale.
2.
Sono, altresi’, considerati utili ai fini dell’ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da
istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a
seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purchè conseguiti in anni
di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall’articolo
4.
3.
I corsi preordinati al rilascio dei titoli di cui al comma 2 si concludono con
un esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, entrambi
riguardanti le classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale, nonchè in eventuali esami pratici
attitudinali diretti a verificare il possesso delle capacità dirigenziali.
Almeno un quinto e non più di un quarto delle attività formative previste
dalla frequenza del corso è realizzato attraverso stages presso amministrazioni
pubbliche o aziende private sia italiane che estere.
Articolo 3
Requisiti delle
istituzioni formative pubbliche o private abilitate al rilascio
1.
Le istituzioni formative pubbliche o private, ai fini del riconoscimento dei
titoli previsti dall’articolo 2, comma 2, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
esperienza decennale in corsi di formazione manageriale e di scienza
dell’amministrazione nonchè nel campo della formazione in generale. Tale
esperienza deve essere comprensiva di almeno un quinquennio in materia di
formazione del personale di pubbliche amministrazioni che preveda una verifica
finale concernente argomenti e classi di materie oggetto delle prove di esame
del corso-concorso di formazione dirigenziale;
b)
elevato livello professionale della docenza caratterizzata dalla presenza di
professori universitari di discipline afferenti alle classi di materie oggetto
delle prove di esame per l’ammissione al corso-concorso di formazione
dirigenziale, ovvero di soggetti che abbiano svolto per almeno un quinquennio
funzioni dirigenziali presso strutture pubbliche o private ed attività di
docenza nelle materie oggetto del corso-concorso di selezione dirigenziale;
c)
possesso di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico scientifiche,
nonchè di adeguati servizi per gli studenti.
2.
Per il riconoscimento dei titoli rilasciati da istituzioni formative pubbliche o
private straniere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, si tiene conto anche
della particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.
3.
Le istituzioni formative private di cui al comma 1, devono essere costituite
nella forma di società di capitali, anche a partecipazione pubblica, di
fondazioni ovvero di consorzi tra i predetti soggetti, ed attestare, per il
triennio antecedente l’istanza di riconoscimento prevista dall’articolo 4, comma
1, un volume di affari almeno pari a due milioni di euro, di cui il quaranta per
cento ovvero un milione e mezzo di euro derivante dallo svolgimento di attività
formative rivolte a personale direttivo e dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 4
Procedura di
riconoscimento
1.
Le istituzioni di cui all’articolo 3, che intendano ottenere il riconoscimento
dei titoli di studio post-universitari utili all’ammissione al corso-concorso di
formazione dirigenziale, devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno,
apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei
requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del presente decreto con
allegata copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
2.
Per la verifica dei requisiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica si avvale di una Commissione tecnica
interministeriale nominata per la durata di tre anni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e composta da cinque membri, di cui due designati
dal Ministro per la funzione pubblica, tra cui il presidente, due dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e un docente stabile dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Commissione
interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed i costi per il funzionamento della
medesima gravano sui competenti capitoli del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
3.
I componenti designati dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono scelti tra coloro che
risultino in possesso di una particolare e comprovata qualificazione
professionale in materia di organizzazione e formazione, conseguita a seguito di
svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati, con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio nell’esercizio di funzioni dirigenziali e
che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione professionale e post-universitaria e
da pubblicazioni scientifiche, o che provengano dal settore della ricerca e
della docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato.
4.
La Commissione esamina le istanze presentate ai sensi del comma 1, verificando
la completezza della documentazione fornita e il possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 2 e 3, e compila, entro il mese di luglio, un elenco dei titoli
riconosciuti idonei per l’accesso al corso-concorso e delle istituzioni
abilitate a rilasciarli. L’elenco è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5.
La Commissione verifica ogni anno la permanenza dei requisiti accertati all’atto
del riconoscimento dei titoli, anche richiedendo alla Preside