Ddl Camera 2055 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi
Approvato dalla Camera, il 16
dicembre, il provvedimento che inasprisce le norme per alcuni reati, tra i
quali quelli di mafia, e per riduce significativamente i tempi di
prescrizione per alcuni reati. Sarà inoltre più difficile interrompere il
decorso dei tempi previsti per la prescrizione dei reati. Sospensione e
interruzione dei tempi, infatti, non possono mai superare un quarto del
tempo stabilito per la prescrizione, con eccezioni nei casi di recidiva e
per reati particolarmente gravi. Il provvedimento passa ora al Senato.
Il testo è provvisorio e suscettibile di modifiche essendo frutto di
coordinamento redazionale sulla base degli emendamenti approvati.
Ddl Camera 2055 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi
Articolo 01.
1. All’articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il
seguente:
"7) l’essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia
compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si
trovi nelle condizioni di cui all’articolo 99 del codice penale.
Articolo 1.
1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 62-bis – (Attenuanti generiche). – Il giudice,
indipendentemente dalla circostanze previste nell’articolo 62, puo’ prendere
in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da
giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso,
ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la
quale puo’ anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel
predetto articolo 62.
Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto delle
circostanze di cui all’articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo,
del codice penale nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in
relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni."
2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo comma, le parole: "tre" e "sei" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "cinque" e "dieci"; b) al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici"; c) al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le parole: "cinque"
e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e
"ventiquattro".
3. All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".
Articolo 2.
1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze
inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo
99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, numero 4 per cui vi è
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute
circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la
legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena
in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Articolo 3.
1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 99 – (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un
delitto non colposo, ne commette un altro, puo’ essere sottoposto ad un
aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena puo’ essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla
condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo
l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si
sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma,
l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l’aumento della pena, nel caso di
cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma,
è di due terzi.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva puo’ superare il
cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo reato".
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la
recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo’
essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto
Articolo 3-bis
1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il
seguente:
"Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso
formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti
ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto
comma, l’aumento della quantità di pena non puo’ essere comunque inferiore
ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto
comma, del codice penale".
Articolo 3-ter.
1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La
prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo
della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore
a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di
contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto
della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le
circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per
l’aggravante.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di
circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell’articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e
da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato."
2. All’articolo 158 del codice penale, primo comma, le parole: "o
continuato" e le parole "o la continuazione"sono soppresse.
3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 159. (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso
della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è
imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: a) autorizzazione a procedere; b) deferimento della questione ad altro giudizio; c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di
impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell’impedimento.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della
prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta
la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità
competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa
della sospensione.
I termini stabiliti dall’articolo 157 non possono essere prolungati oltre i
termini di cui all’articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del
procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale.
4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: "ma in nessun
caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre
la metà" sono sostituite dalle seguenti: "ma in nessun caso i termini
stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui
all’articolo 161, comma 2".
5. Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità
diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l’interruzione
della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare
l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della
metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso
di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli
articoli 102, 103, 105, e all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale.
Articolo 4.
1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è
inserito il seguente:
"Articolo 30-quater – (Concessione dei permessi premio ai
recidivi). – 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai
quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto
comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4
dell’articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi
della pena e, comunque, di non oltre quindici anni".
2. soppresso
2-bis. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, è premesso il seguente:
"01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
dall’articolo 4-bis della presente legge, puo’ essere espiata nella
propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio
dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i
settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza nè sia
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