Civile

La pronuncia in merito all’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione – CASSAZIONE CIVILE, Ordinanza n. 12307 del 05/07/2004


REGOLAMENTO PREVENTIVO ” La pronuncia del giudice amministrativo in merito
all’istanza  incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il
giudizio principale non rende inammissibile il regolamento preventivo di
giurisdizione. (Cassazione Civile,  Ordinanza n. 12307 del 05-07-2004).

 


Secondo una ben nota opinione giurisprudenziale, consolidatasi negli ultimi
anni, la pronuncia da parte del giudice amministrativo sull’istanza incidentale
di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale non rende
inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo
a tale giudizio, ancorchè nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza
cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione (S.U. Cass. 24
febbraio 1999, n. 100 e S.U. cass. 7 maggio 2003 n. 6954). Inoltre, come si
evidenzia nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario ovvero del
giudice amministrativo deve essere verificata con riferimento all’oggetto della
domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in base agli
elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a
fondamento della pretesa fatta valere.

 

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Ordinanza
n. 12307 del 05/07/2004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Svolgimento del processo

 

Con
ricorso al TAR Puglia iscritto al n. 1341 del 30 aprile 2001 i sig.ri Domenico
Gurrado e Alessandro Laboragine impugnarono la delibera n. 8 del 30 aprile 2001
con la quale il consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata li aveva dichiarati decaduti dalle
funzioni di componenti del collegio sindacale per sopravvenuta incompatibilità,
ai sensi dell’art. 16, terzo comma, della l.r. n. 39 del 1980, pendendo tra essi
e l’istituto una lite: il Gurrado e il Laboragine, per ottenere il pagamento
dell’indennità di funzione quali componenti del collegio sindacale dell’ente,
avevano, infatti, notificato allo stesso due decreti ingiuntivi, avverso i quali
questo aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Foggia.

Con
ordinanza n. 781 del 2001 il Tar, ritenendo prima, facie fondatoil rilievo dei
ricorrenti sul vizio del provvedimento dichiarativo di decadenza per
incompetenza dell’organo che lo aveva emesso, dispose in via provvisoria la
sospensione dell’efficacia del provvedimento stesso.


Adito in sede di impugnazione dall’istituto, il Consiglio di Stato rigetto’ con
ordinanza n. 266 del 2002 l’istanza cautelare.


L’ente predetto, che già aveva eccepito, costituendosi in giudizio, il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo, ha proposto regolamento preventivo
di giurisdizione con atto notificato in data 8 ottobre 2002. Gli intimati non
hanno resistito.

Il
P.M. ha concluso la propria requisitoria chiedendo che sia dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario.

Il
ricorrente ha depositato memorie.


Motivi della decisione

A
sostegno dell’istanza di regolamento di giurisdizione, l’istitutoricorrente,
premesso che gli attori, componenti del collegio sindacale, erano funzionar
onorari dell’istituto stesso, deduce che il provvedimento di decadenza,
conseguendo alla mera verifica di una causa di incompatibilità con l’ufficio –
la pendenza di una lite tra le parti – abbia inciso in modo diretto e immediato
sul loro diritto soggettivo a mantenere l’incarico.


Preliminarmente va rilevato che la pronuncia da parte del giudice amministrativo
sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il
giudizio principale non rende inammissibile il regolamento preventivo di
giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorchè nell’ordinanza
che abbia provveduto sull’istanza cautelare sia stata delibata la questione di
giurisdizione (S.U. Cass. 24 febbraio 1999, n. 100 e S.U. cass. 7 maggio 2003 n.
6954).

In
via preliminare occorre ancora rilevare che la giurisdizione delgiudice
ordinario ovvero del giudice amministrativo deve essere verificata con
riferimento all’oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum
sostanziale individuato in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la
sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere
(Cass. 30 giugno 1999, n. 379 e Cass. 2 agosto 2002, n. 11626, ex plurimis).


Cio’ posto, nella fattispecie gli attori nella causa di merito, assumendo che la
controversia attenga a fatti logicamente ricollegabili con l’attività da essi
svolta istituzionalmente, contestano, sostanzialmente, che si siano verificati i
presupposti della sopravvenuta incompatibilità, deliberata a norma dell’art. 16
dell’accordo tra la regione Puglia e la regione Basilicata per l’organizzazione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata,
allegato alla legge regionale Puglia 30aprile 1980, n. 39; disposizione che
prevede la decadenza dall’ufficio di componente del collegio sindacale di ahi
abbia lite pendente con l’istituto (comma terzo).


Essi, dunque, muovendo dal carattere strettamente vincolato del provvedimento
emesso, fanno valere il loro diritto a non essere dichiarati decaduti
dall’incarico ricoperto al di fuori delle ipotesi tassativamente stabilite dalla
legge regionale. In tale situazione, non afferendo il provvedimento di decadenza
oggetto di contestazione all’esercizio di un potere discrezionale, ma a
situazioni di diritto soggettivo, le loro ragioni devono essere tutelate davanti
al giudice ordinario.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio
di Cassazione.


P.Q.M.

La
Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del
giudizio di Cassazione.


Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il
20 maggio 2004.


Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2004

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