Si avvia a diventare operativa le legge sul conflitto
d’interessi. Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre è stato infatti
pubblicato il regolamento dell’Antitrust che fissa i termini per l’attività
di indagine e istruttoria che è chiamata a svolgere l’Autorità in materia.
In particolare il regolamento stabilisce che ai fini dell’accertamento delle
situazioni di incompatibilità, si considerano:
a) cariche o uffici: incarichi o funzioni a prescindere dalla loro
qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla
circostanza che siano remunerati o meno;
b) compiti di gestione: attività di amministrazione o di controllo che,
indipendentemente dalla loro qualificazione formale, si traducono nella
possibilità di gestire o influenzare in qualunque modo la conduzione degli
affari sociali o le attività di rilievo imprenditoriale;
c) materie o settori connessi con la carica di governo: qualunque ambito di
attività che abbia inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici
tutelati nell’esercizio della carica di governo;
d) impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività economica quali che
siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento.
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA. CRITERI DI ACCERTAMENTO E PROCEDURE
ISTRUTTORIE RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215
RECANTE NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a)
per legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215;
b)
per Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato;
c)
per collegio, l’organo di cui all’art. 10, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
CAPO I
CRITERI DI
ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E DEL CONFLITTO
DI INTERESSI
Articolo 2
Ambito di
applicazione
1.Nell’esercizio delle attribuzioni ad
essa demandate dalla legge, l’Autorità prende in considerazione gli atti o
le omissioni, posti in essere nello svolgimento delle funzioni, anche
normative e di iniziativa legislativa, inerenti alla carica di governo
ricoperta dai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge.
2.Le condotte omissive che assumono
rilievo ai fini dell’accertamento del conflitto di interessi sono quelle
poste in essere in violazione di un obbligo giuridico derivante dalla legge
o da altra fonte del diritto.
3. Nei casi in cui la funzione di governo è
esercitata da un organo collegiale, assumono rilevanza anche la formulazione
di una proposta per l’adozione di un atto o la partecipazione alla
deliberazione collegiale.
Articolo 3
Criteri di carattere
generale
Ai fini dell’accertamento delle situazioni di
incompatibilità, si considerano:
a)
cariche o uffici: incarichi o funzioni a prescindere dalla
loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla
circostanza che siano remunerati o meno;
b)
compiti di gestione: attività di amministrazione o di
controllo che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, si
traducono nella possibilità di gestire o influenzare in qualunque modo la
conduzione degli affari sociali o le attività di rilievo imprenditoriale;
c)
materie o settori connessi con la carica di governo:
qualunque ambito di attività che abbia inerenza diretta o indiretta con gli
interessi pubblici tutelati nell’esercizio della carica di governo;
d)
impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività
economica quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di
finanziamento.
Articolo 4
Conflitto di
interessi per incompatibilità
Quando il titolare di una carica di governo si
trova in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 della
legge, l’Autorità prende in considerazione, ai fini dell’accertamento del
conflitto di interessi la sola partecipazione all’adozione di un atto oppure
l’omissione di un atto dovuto nell’esercizio della funzione di governo.
Articolo 5
Conflitto di
interessi per incidenza sul patrimonio
1. In assenza di una situazione di
incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge, ai fini
dell’accertamento del conflitto di interessi l’Autorità verifica che l’atto
o l’omissione abbiano un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio
dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge e siano idonei ad arrecare
danno all’interesse pubblico.
2. Nell’accertamento dell’incidenza specifica e
preferenziale l’Autorità prende in considerazione qualsiasi vantaggio che
in modo particolare, ancorchè non esclusivo, si puo’ determinare nel
patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge, anche se l’azione
di governo è formalmente destinata alla generalità o ad intere categorie
di soggetti.
3. Il patrimonio su cui deve essere accertata
l’incidenza specifica e preferenziale è costituito dal complesso dei
rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica,
facenti capo ad una persona fisica o giuridica.
4. Sussiste danno per l’interesse pubblico in
tutti i casi in cui l’atto o l’omissione del titolare della carica di
governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento del mercato.
5. Il danno per l’interesse pubblico sussiste
altresi’ quando l’incidenza specifica e preferenziale, ai sensi del comma 2
del presente articolo, è frutto di una scelta manifestamente ingiustificata
in relazione ai fini istituzionali cui è preordinata l’azione di governo.
Articolo 6
Condotte delle
imprese
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della
legge le imprese ivi indicate hanno l’obbligo di astenersi da qualsiasi
condotta idonea a trarre vantaggio da atti od omissioni in conflitto di
interessi ancorchè tale condotta sia posta in essere nell’esercizio di una
facoltà prevista nell’atto medesimo.
2. Ai fini della violazione del suddetto
obbligo non è rilevante il ruolo o la qualifica formale all’interno
dell’impresa dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.
3. Nella valutazione delle condotte delle
imprese ai sensi dell’articolo 6, comma 8 della legge si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I della
legge 24 novembre 1981 n. 689.
CAPO II
DICHIARAZIONI DI
INCOMPATIBILITA’ E RELATIVO PROCEDIMENTO
Articolo 7
Dichiarazioni sulle
situazioni di incompatibilità
1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni
di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge devono essere
comunicate all’Autorità entro trenta giorni dall’assunzione della carica di
governo.
2. Entro trenta giorni dall’assunzione della
carica di governo devono essere comunicate le dichiarazioni riguardanti
l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2,
comma 1, della legge.
3. Le comunicazioni sono presentate secondo i moduli
predisposti dall’Autorità e pubblicati nel bollettino di cui all’art. 26
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Se l’Autorità necessita di ulteriori
informazioni o chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui al comma 1
del presente articolo ne informa il dichiarante assegnando allo stesso un
congruo termine per fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti. In
tal caso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 5, comma 5, della
legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la
dichiarazione.
5. Ogni successiva variazione delle situazioni
dichiarate deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di
analoga dichiarazione.
Articolo 8
Avvio del
procedimento
1. Nei casi di presunta violazione dell’art. 2
della legge, l’Autorità, valutate preventivamente e specificamente le
condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, entro il
ter
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