Privacy

“Molte falsità sulla privacy a scuola”. Il Garante: una leggenda metropolitana

"Non è vero che i voti
scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono
‘nasconderè la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli
scrutini devono rimanere clandestini". Secca smentita del Garante alle notizie
del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole.

Notizie che, nonostante le
pronte e numerose precisazioni del Garante, non smettono di essere riportate
anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche.
L’Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan)
ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa ancora una volta che tali
notizie non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria leggenda
metropolitana.

Non esiste alcun
provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in
classe, delle interrogazioni o gli scrutini, nè di consegnarli agli alunni in
busta chiusa.

Mai, in nessun caso, un tale
provvedimento è stato preso, nè, tanto meno, esso è previsto dall’attuale
legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in
vigore il primo gennaio di quest’anno.

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con
comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che

non
sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele – devono essere al
contrario pubblicati anche dopo l’avvento della normativa sulla privacy,
essendo cio’ previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a
principi di trasparenza.

Il 9 febbraio di quest’anno,
un’ordinanza del Ministro per l’istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi
attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell’albo
degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In
ciascun albo va anche pubblicato l’esito degli esami, "con la sola indicazione
della dizione non promosso nel caso di esito negativo". Analoghe
soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del
2001 e del 2003 .

Cosi’ come non esiste alcun
provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede
religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o
meno degli alunni all’ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di
ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona,
infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno
di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.

Per quanto riguarda, infine,
supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto
scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un
regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene
già regole chiare e cio’ che manca al riguardo è solo un unico regolamento
attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.

La privacy ha
costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata
utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una
corretta informazione è quindi importante.

Roma, 3 dicembre 2004

https://www.litis.it

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