ARBITRATO L’ invalidità della notificazione di un atto introduttivo comporta nullità sanabile con la costituzione della parte e con la rinnovazione dell’atto viziato ex art. 291 – CASSAZIONE CIVILE Sezione II, Sentenza n. 12741 del 09
ARBITRATO ” Nel caso di
invalidità della notificazione di un atto introduttivo non sussiste una vera
causa di inesistenza della notificazione ma solo di nullità con la conseguenza
che il relativo vizio è sanabile con la costituzione della parte e con la
rinnovazione dell’atto viziato ex art. 291 c.p.c.
La Suprema Corte ha già avuto
modo (cfr. sent. 25 gennaio 1983, n. 688) di evidenziare la completa autonomia
del procedimento camerale previsto dall’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. sia
rispetto alla procedura arbitrale sia rispetto alla preventiva liquidazione, da
parte degli arbitri, degli onorari e delle spese loro spettanti, quando non
segua l’accettazione delle parti. Infatti, in merito alla questione relativa al
compenso spettante agli arbitri rituali sussiste completa autonomia tra il
procedimento camerale previsto dall’articolo 814, comma 2, del c.p.c., dovendo
escludersi, pertanto, che nel mandato eventualmente conferito dalle parti del
giudizio arbitrale ai loro difensori sia incluso anche il compito di ricevere la
notificazione dell’atto introduttivo di un procedimento del tutto autonomo ed
eventuale quale quello previsto dall’articolo 814, comma 2, del c.p.c.. Per
quanto detto, risulta invalida la notificazione di tale atto presso il difensore
della parte nel giudizio arbitrale, dovendo essa essere eseguita personalmente
alla parte, nel rispetto delle norme poste dagli articoli 137 e seguenti del
c.p.c.. In una tale eventualità, peraltro, non sussiste un causa di inesistenza
della notificazione ma solo di nullità con la conseguenza che il relativo vizio
è sanabile non solo per effetto della costituzione della parte, ma anche con la
rinnovazione dell’atto viziato ai sensi dell’articolo 291, comma 1 del codice di
procedura civile.
CASSAZIONE CIVILE Sezione II,
Sentenza n. 12741 del 09/07/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. VELLA Antonio –
Presidente
Dott. ELEFANTE Antonino –
Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giandonato –
rel. Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto –
Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
STRADASFALTI DI CALDERA GEOM.
ROBERTO & C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA
1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA ANGELA DETTORI MASALA, che lo difende
unitamente all’avvocato OBERDAN EPICOCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
BERGAMASCHI ALBERTO, GENOVESI
SERGIO, COMUNE CASTEL GOFFREDO (MN) in persona del Sindaco pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. RG.
2211/99 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 15/12/99;
udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 23/01/04 dal Consigliere Dott. Giandonato
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato DETTORI MASALA
Giovanna A., difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Gli avvocati Alberto
Bergamaschi e Sergio Genovesi, che avevano svolto le funzioni di arbitri nel
giudizio arbitrale tra la Stradasfalti s.a.s. di Caldera geom. Roberto e C., con
sede in Lonato, ed il Comune di Castel Goffredo per la verifica della
legittimità della risoluzione di un contratto di appalto per lavori di
sistemazione stradale, pronunciata dal committente Comune di Castel Goffredo,nonchè
per il risarcimento dei danni, con ricorso in data 18 novembre 1999 al
Presidente del Tribunale di Mantova, notificato alla sola "Stradasfalti s.a.s."
presso l’avv. Davide Epicoco, che l’aveva rappresentata e difesa nel giudizio
arbitrale, chiesero che fosse determinato, ai sensi dell’art. 814, cpv., cod.
proc. civ., il compenso loro spettante per l’attività di arbitri prestata.
In assenza dell’intimata "Stradasfalti
s.a.s.", l’adito Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 15
dicembre 1999, in accoglimento del ricorso, ha determinato in L. 8.000.000
l’importo delle spese ed in L. 40.000.000 l’importo degli onorari spettanti al
collegio arbitrale, di cui 4/10 per il presidente e 3/10 per ciascuno degli
altri due arbitri, tenuto conto già della compensazione operata in ragione di
un terzo e dando atto che il compenso faceva carico per due terzi su la "Stradasfalti
s.a.s." e per un terzo sul Comune di Castel Goffredo.
Per la cassazione di tale
ordinanza ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., la "Stradasfalti
s.a.s.".
Gli intimati, Comuni di Castel
Goffredo e Avvocati Sergio Genovesi e Alberto Bergamaschi, non hanno svolto
attività difensive.
Con ordinanza interlocutoria n.
1044 in data 23 gennaio 2003 la discussione del ricorso è stata rinviata in
attesa della definizione, da parte delle Sezioni Unite Civili di questa Corte,
del contrasto sul problema del luogo presso il quale eseguire la notifica
dell’impugnazione del lodo arbitrale.
Tale contrasto è stato risolto
con sentenza n. 3075 del 3 marzo 2003.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente
censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt.
814, 101, 125, 135, 137, 138, 139, 141, 160, 162, 83 e 84 cod. proc. civ.,
adducendo che erroneamente il ricorso ex art. 814 cod. proc. civ. le fu
notificato presso l’avv. Davide Epicoco, che era il suo difensore domiciliatario
nel giudizio arbitrale, poichè il procedimento per la determinazione dei
diritti degli arbitri ha natura contenziosa ed è del tutto autonomo sia
rispetto alla procedura arbitrale sia rispetto alla preventiva liquidazione
delle spese e degli onorari da parte degli arbitri, non seguita da accettazione
dei contendenti (Cass. n. 688/1983) e, pertanto, ad esso non sono applicabili le
disposizioni in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, nè quelle speciali
attinenti ai compensi spettanti agli ausiliari del giudice (Cass. n. 4847/1988).
Peraltro, il procedimento ex art. 814 cod. proc. civ. si svolge tra parti
diverse da quelle del giudizio arbitrale.
La censura è fondata.
Questa Suprema Corte ha già
avuto modo (cfr. sent. 25 gennaio 1983, n. 688) di evidenziare la completa
autonomia del procedimento camerale previsto dall’art. 814, co. 2, cod. proc.
civ. sia rispetto alla procedura arbitrale sia rispetto alla preventiva
liquidazione, da parte degli arbitri, degli onorari e delle spese loro
spettanti, quando non segua l’accettazione delle parti.
Rispetto al procedimento
arbitrale la cennata autonomia è resa evidente dal carattere meramente
eventuale del procedimento ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ., dalla parziale
diversità delle parti dei due procedimenti, poichè nel procedimento di
liquidazione degli onorari e delle spese sono attori gli arbitri, dalla completa
diversità dell’oggetto dei due procedimenti. Peraltro, l’accentuata natura
privatistica conferita all’arbitrato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 fa si’ che
nel relativo procedimento non sia prevista e non sia necessario che le parti si
muniscano di una difesa tecnica, mediante conferimento ad un legale dello jus
postulandi, potendo, esse, stare davanti agli arbitri di persona oppure
avvalersi di un fiduciario non abilitato all’esercizio della professionale
legale. Sicchè, come ritenuto dalle SS.UU. di questa Suprema Corte con la
sentenza n. 3075/2003, resa a soluzione del contrasto relativo all’analogo
problema postosi con riferimento alla notificazione del lodo arbitrale, si deve
escludere che nel mandato eventualmente conferito dalle parti del giudizio
arbitrale ai loro difensori sia incluso anche il compito di riceversi la
notificazione dell’atto introduttivo di un procedimento del tutto autonomo ed
eventuale, qual è quello previsto dall’art.
814, co. 2, cod. proc. civ.
( con la
conseguenza dell’invalidità della notificazione di tale atto presso il
difensore della parte nel giudizio arbitrale, essa dovendo essere eseguita
personalmente alla parte, nel rispetto delle norme poste dagli artt. 137 e segg.
cod. proc. civ..
Quanto alla natura dell’invalidità
derivante dal vizio della notificazione eseguita presso il difensore della parte
nel giudizio arbitrale, il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuta la
citata sentenza delle SS.UU., che ha ritenuto trattarsi, non già di
inesistenza, bensi’ di nullità sul rilievo che il conferimento del mandato alla
difesa nel giudizio arbitrale rende verosimile che, nonostante l’invalidità
dell’eseguita notificazione, la parte acquisisca, per iniziativa del
consegnatario, la conoscenza dell’atto notificato, col quale si chiede la
liquidazione del compenso e delle spese spettanti agli arbitri per l’attività
svolta nel procedimento cui si riferiva il mandato conferito al difensore. Come
efficacemente afferma la citata sentenza, il collegamento ravvisabile tra il
conferimento di tale mandato e l’oggetto dell’atto notificato consente, in
sostanza, di ipotizzare la conoscenza dell’atto come potenziale sviluppo dell’attività
irritualmente posta in essere dall’ufficiale notificante.
Ne deriva, oltre che la
sanabilità del vizio, per effetto della costituzione della parte cui l’atto
notificato era destinato, anche la possibilità di rinnovare l’atto viziato ai
sensi dell’art.
291, co. 1, cod. proc. civ..
Con riferimento al caso in
esame, devesi, dunque, ritenere la nullità della notificazione del ricorso ex
art. 814, co. 2, cod. proc. civ. eseguita, ad istanza degli arbitri avv.
Bergamaschi ed avv. Genovesi nei confronti della ricorrente, non costituitasi
nel relativo procedimento, presso il suo difensore nel giudizio arbitrale e,
conseguentemente, la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al
Presidente del Tribunale di Mantova.
L’accoglimento del primo motivo
assorbe l’esame degli altri.
L’ordinanza impugnata va,
dunque, cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio
di legittimità, al Presidente del