Condominio, vietato l’uso sproporzionato -; Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 21902 del 19/11/2004
L’articolo 1102 del Codice
civile consente al comproprietario di utilizzare i beni comuni, anche in modo
particolare e più intenso, a, dispone il divieto di modificare la destinazione
della cosa e di impedire agli altri partecipanti di utilizzarla allo stesso
modo, come loro diritto. Pertanto, lo stesso articolo 1102 del Codice civile
esclude che l’utilizzo da parte del singolo comproprietario possa comportare una
compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di
tutti gli altri comproprietari. Di conseguenza, un locale adibito a gabinetto
comune non puo’ essere utilizzato da uno dei partecipanti alla comunione anche
per uso di decenza dei clienti di un bar, aperto all’interno di un locale di sua
proprietà esclusiva. Infatti, un utilizzo di questo genere, pur non essendo
idoneo a determinare l’asservimento del bene, da un lato, modifica la naturale
destinazione del gabinetto comune a essere utilizzato dai soli comproprietari,
e, dall’altro lato, altera il rapporto di equilibrio tra i diritti concorrenti
degli stessi singoli comproprietari.
Cass. Civ. Sezione II, sentenza
19 novembre 2004, n. 21902