Avvocati, recupero degli onorari piu veloce. Primo si al Senato dalla Commissione Giustizia
Via libera al Senato, in
commissione Giustizia, al disegno di legge sul recupero degli onorari agli
avvocati. Con buone speranza di ottenere la sede deliberante e di strappare il
si’ di Palazzo Madama direttamente in commissione evitando il passaggio in Aula,
visto che tutte le forze politiche si sono dette d’accordo nel chiedere la sede
deliberante. Per il disegno di legge, presentato da Guido Calvi (Ds) solo alla
fine di settembre, si profila cosi’ un percorso sprint. Una prova
dell’attenzione con cui i partiti guardano all’eliminazione di quella che
appare una sperequazione ai danni degli avvocati non civilisti. Per questi
ultimi, infatti, non è prevista l’applicazione della procedura semplificata e
più veloce per la liquidazione delle parcelle dovute al legale dal cliente
moroso. Per i civilisti la legge 794/1942, almeno nell’intepretazione che ne ha
dato nel corso degli anni la giurisprudenza, permette di fare ricorso a un
procedimento che prevede la non impugnabilità dell’ordinanza con cui
l’amministrazione della giustizia provvede alla liquidazione degli onorari. Ai
professionisti che, invece, forniscono prestazioni in materia penale,
amministrativa e stragiudiziale non resta che affidare il riconoscimento delle
proprie ragioni a una causa civile ordinaria con tutte le conseguenze in termini
di durata del procedimento e di conseguenti costi. All’eliminazione della
disparità di trattamento provvede cosi’ il primo comma dell’articolo unico del
disegno di legge, allargando il campo di applicazione della disciplina
agevolata; mentre il secondo si occupa della fase transitoria e della
regolamentazione delle cause che saranno in corso alla data di entrata in vigore
delle novità, stabilendo che la nuova disciplina si applicherà anche a queste
controversie, ma a fare valere la possibilità dovrà essere il diretto
interessato alla prima udienza utile. A quel punto sarà l’autorità giudiziaria
a valutare la fondatezza della richiesta.