Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Mauro Springolo Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata
ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971
n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio
2000 n. 205
sul ricorso n. 2819/04 proposto da C. M.,
rappresentato e difeso dall’avv.to Stefania Filippi con domicilio presso la
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento
del provvedimento del Prefetto di Treviso
emesso in data 23.6.2004 con cui veniva rigetta la domanda dir
regolarizzazione della posizione lavorativa del sig. C.;
Visto il ricorso, notificato il 21.9.2004 e
depositato presso la Segreteria il 18.10.2004 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
P.A. depositato il 27.10.2004;
Visti gli atti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 27.10.2004
(relatore il Consigliere Springolo), l’avv.to Filippi per la parte
ricorrente e l’avv.to dello Stato Cardin per la P.A..
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge
6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21
luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e
ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel
ricorso e nei loro scritti difensivi;
CONSIDERATO
che l’atto impugnato dichiara inammissibile
l’istanza di legalizzazione del rapporto di lavoro in quanto questo,
essendosi instaurato successivamente al 10.6.2002, non corrisponderebbe al
dettato normativo interpretato nel senso che il rapporto avrebbe dovuto
stabilirsi anteriormente al 10 giugno e perdurare ininterrottamente nel
corso dei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore del DL n. 195/02 ;
che detta interpretazione non puo’ essere
condivisa, in quanto l’inciso "ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze
lavoratori extracomunitari " (art. 1, I
comma, DL n. 195/02) va inteso ” proprio perchè l’uso della
preposizione "nei" (diversamente dalla preposizione "per") non presuppone la
necessaria vigenza del rapporto di lavoro per tutto l’indicato periodo
temporale, ma soltanto la sua esistenza in seno ad esso – nel senso che sono
regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel
corso del trimestre indicato, ancorchè non continuativamente;
che nel caso di specie il ricorrente ha
comprovato di aver iniziato a svolgere attività lavorativa dal mese di
agosto del 2002;
che, pertanto, il ricorso è fondato e va
accolto;
che sussistono giusti motivi per compensare le
spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2004