Perdono per l’imprenditore fallito. Tra le ipotesi allo studio del governo per la mini-riforma fallimentare è prevista l’esdebitazione
Perdono
all’imprenditore fallito. Che potrà contare, a certe condizioni, sulla
liberazione dei debiti residui senza più il rischio di venire aggredito dai
creditori insoddisfatti. E potrà cosi’ anche riavviare una nuova attività
d’impresa. L’ipotesi, fortemente innovativa nell’ordinamento italiano, di
consentire al debitore fallito la sua esdebitazione è in queste ore allo studio
del governo, che sta per scoprire le carte sulla riforma del diritto
fallimentare. La prossima settimana saranno pronti gli emendamenti alla
mini-riforma all’esame della commissione giustizia del senato, sui quali sta
lavorando il sottosegretario alla giustizia Michele Vietti. ´Lunedi’ faro’ un
ulteriore giro di consultazione per verificare le proposte con gli operatori. In
modo che sarà ipotizzabile un percorso per la presentazione di un
maxi-emendamento in commissione giustizia al senato, dopo ovviamente avere
verificato il contenuto delle proposte di modifica con il presidente Antonino
Caruso per valutare insieme il loro impatto sull’impianto della riformà,
conferma a ItaliaOggi lo stesso Vietti. L’intervento a cui pensa il governo è
in effetti molto corposo e innovativo rispetto alle intenzioni originarie e
richiederà un coordinamento con il lavoro attuato finora sulla legge del ’42,
caratterizzata da una filosofia punitiva nei confronti del fallito. E la sfida
che sta impegnando il governo è proprio quella di modificare questa filosofia
nella cornice della legge del ’42.
Esdebitazione.
´Ciliegina sulla tortà di questo percorso riformatore, teso a favorire il
mantenimento in vita dell’impresa, a responsabilizzare curatore e comitato dei
creditori, a rendere il giudice delegato meno gestore e più controllore della
legalità della procedura, è la cosiddetta esdebitazione. L’istituto è mutuato
dall’esperienza americana, dove con il financial fresh start si dà la
possibilità al debitore di liberarsi dei debiti residui non pagati a seguito
della procedura concorsuale. Ed eventualmente ripartire con una nuova attività
economica. La misura in questione era prevista nel disegno di legge messo a
punto dalla commissione Trevisanato e presentato a luglio scorso (in proposito
si veda ItaliaOggi del 29/7/2004): in quel progetto l’articolo 172 prevedeva che
il debitore, nel caso di soddisfacimento di almeno il 25% dell’ammontare
complessivo del valore capitale del crediti ammessi al passivo in via
chirografaria, a seguito di ripartizione finale o nel caso di esecuzione del
piano di regolazione dell’insolvenza, puo’ essere ammesso al beneficio della
liberazione dei debiti residui nei creditori concorsuali non soddisfatti. A
decidere l’esdebitazione è il tribunale, su ricorso del debitore. In queste ore
vanno definendosi i contorni dell’istituto e si sta valutando a che condizioni
il debitore potrà richiedere la sua esdebitazione.
Comitato dei
creditori.
L’idea alla quale si sta lavorando è quella di rafforzarne più poteri, in modo
da conferirgli più voce in capitolo in passaggi importanti nella fase della
liquidazione: maggiori poteri di decidere se proseguire nella gestione
dell’impresa, per esempio, oppure maggiore potere di vigilanza e di direzione al
curatore sulla gestione dei beni. Sul tappeto vi è anche l’ipotesi di conferire
al comitato il potere di scegliere il curatore fallimentare.
Reati di
bancarotta.
´Ogni contributo alla riforma è ben accetto. Per questo non ci sono ostacoli
procedurali a che siano presentati nuovi emendamenti. A condizione pero’ che
siano compatibili con l’impianto del lavoro già fatto’, avverte Caruso che da
parte sua annuncia un intervento sul reato di bancarotta in modo da stabilire un
termine entro il quale la condotta ha rilevanza. ´Per evitare che il fallito sia
passibile di denuncia a distanza di anni dal fatto’.
C.Morelli