Amministrativa

L’autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande può essere revocata se l’attività viene sospesa per oltre dodici mesi – CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 6837 del 20/10/2004

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L’autorizzazione per la somministrazione al
pubblico di cibi e bevande puo’ essere revocata dal Comune quando l’attività
viene sospesa per un periodo superiore a dodici mesi. Secondo i supremi
giudici amministrativi il provvedimento di sospensione è legittimo in
quanto l’attività di vendita al pubblico era stata sospesa, mentre il fatto
che la società esercitasse nello stesso luogo l’attività di catering non
impediva la revoca dell’autorizzazione; infatti, quest’ultima riguarda
esclusivamente la vendita di cibo e bevande al pubblico da consumare nel
locale dell’esercizio o in uno spazio all’aperto adeguatamente attrezzato, e
non incide in alcun modo sull’attività di catering, che puo’ continuare a
svolgersi negli stessi locali e che non richiede un esercizio aperto al
pubblico.

 


CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 6837 del 20/10/2004

 

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione

ha
pronunciato la seguente

decisione

sul
ricorso in appello n. 1356/2001 proposto da SIRA ” Soc. Italiana Rinfreschi
Addobbi, s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Mario Loria e Antonio Campagnola ed elettivamente
domiciliata presso il primo in Roma, Via del Viminale, n. 43,

CONTRO

il Comune
di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Angela Raimondi, dell’Avvocatura Municipale presso i cui uffici è
elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21,

per
l’annullamento della sentenza del T.A.R. del Lazio, II Sezione ter, del
18.11.2000, n. 9639;

Visto il
ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli
atti tutti di causa;

Relatore,
alla pubblica udienza dell’8.6.2004, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli
avv.ti Loria e Di Raimondo, come da verbale d’udienza;

Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO


La SIRA ” Società Italiana Rinfreschi Addobbi,
s.r.l., titolare di autorizzazione assentitagli dal Comune di Roma con
ordinanza del 6.10.1989, n. 854, per la somministrazione di alimenti e
bevande in locali siti in Via Donatello 65/A, impugnava il provvedimento
dirigenziale del 25.11.1997, n. 1091, che revocava la predetta
autorizzazione.

Il Comune
di Roma si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Il T.A.R.
del Lazio, II Sezione ter, con la sentenza del 18.11.2000, n. 9639,
respingeva il ricorso.

La
Società SIRA appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone
la riforma.

Il Comune
di Roma resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.


All’udienza dell’8.6.2004, il ricorso in epigrafe è stato ritenuto per la
decisione.

DIRITTO


La SIRA ” Società Italiana Rinfreschi Addobbi
appella la sentenza del 18.11.2000, n. 9639, con la quale la Sezione II ter
del T.A.R. del Lazio ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del
provvedimento dirigenziale del 25.11.1997, n. 1091, con il quale il Comune
di Roma ha revocato l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande in locali di Via Doinatello, n. 65/A, assentitale con l’ordinanza n.
854 del 6.10.1989.


L’appello è infondato.


Il provvedimento è stato adottato in base alla
segnalazione della Polizia municipale, 2° Gruppo circoscrizionale, del
23.10.1997, dalla quale emergeva che l’attività dell’esercizio era cessata
da tempo.


Dalla istruttoria eseguita nel corso del giudizio
di primo grado è emerso che l’esercizio è stato trovato chiuso dai vigili
urbani nel corso di numerosi controlli (dieci fra il 1996 e il 1997).


Il Comune di Roma, pertanto, correttamente ha
applicato il disposto di cui
all’art. 4, comma 1, lett. a), della
legge 25.8.1991, n. 287 , per il quale
l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
è revocata qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo
superiore a dodici mesi.


La società ricorrente in primo grado aveva
sostenuto che l’esercizio era in attività, allegando come prova i registri
fiscali relativi agli incassi e atti notori del personale dipendente.


Il T.A.R., peraltro, di fronte agli incontestati
accertamenti posti in essere dal Comune, ha esattamente opposto che le prove
addotte dalla Società SIRA dovevano logicamente essere ritenute riferibili
all’attività di catering esercitata da detta società.


In appello, la Società Sira, con un unico,
articolato motivo, sostiene che esercitando nei locali di cui sopra l’attività
di catering, per la quale è munita anche dell’autorizzazione sanitaria
rilasciata dalla U.S.L. RM2 il 12.3.1994, l’autorizzazione non poteva essere
revocata.


Il rilievo non è pertinente. L’autorizzazione
oggetto di revoca, invero, non concerne l’attività di catering ma la
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande ” nella specie,
qualificabile come di "tavola calda" ” cioè un’attività che, secondo la
definizione di cui
all’art. 1 della legge 25.8.1991, n. 287,
comporta "la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto nei
locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente
attrezzata".


La revoca oggetto del provvedimento impugnato in
primo grado si riferisce esclusivamente a tale autorizzazione giacchè per
questa l’art. 4, comma 1, lett. a), stabilisce termini improrogabili per
l’attivazione dell’esercizio e termini contenuti per l’eventuale sospensione
della sua attività.


Il provvedimento di revoca non incide invece,
sull’attività di catering, che non presuppone l’esistenza di un esercizio
aperto al pubblico e che puo’ continuare ad essere svolta negli stessi
locali.


L’appello, stante la infondatezza dell’unico
motivo dedotto dalla Società SIRA, in conclusione, deve essere respinto.


Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia,
sussistendo giusti motivi possono compensarsi integralmente fra le parti.

P.Q.M.

Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge
l’appello in epigrafe.

Compensa
le spese del secondo grado del giudizio,

Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Cosi’
deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’8.6.2004, con l’intervento dei
signori:

Emidio
Frascione Presidente

Giuseppe
Farina Consigliere

Cesare
Lamberti Consigliere

Goffredo
Zaccardi Consigliere

Claudio
Marchitiello Consigliere Est.


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE


ClaudioMarchitiello Emidio Frascione

IL
SEGRETARIO

Rosi
Graziano


Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2004

 

 

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