E’ la Toscana la prima regione
italiana ad avere approvato una legislazione contro le discriminazioni
sessuali. Sedici articoli che dettano regole all’avanguardia in materia di
effettiva parità di diritti con l’obiettivo di consentire a tutti la libera
espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della
dignità di genere nel vivere quotidiano: nel tempo libero, nei luoghi di
cura e sul posto di lavoro. In questo modo la Toscana fa un passo avanti
anche sul piano comunitario adeguandosi alla direttiva europea, 78/2000/CE
che chiede espressamente agli stati membri di legiferare per punire le
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale sul luogo di lavoro. La
legge approvata il 10 Novembre dal Consiglio regionale della Toscana
garantisce infatti l’accesso, a parità di condizioni, ai servizi forniti
dalla Regione, e prevede interventi ad hoc per sostenere l’inserimento
lavorativo delle persone discriminate per il loro orientamento sessuale. I
transessuali e i transgender saranno quindi destinatari di specifiche
politiche regionali del lavoro, in quanto soggetti esposti dal rischio di
esclusione sociale. A questo fine viene riconosciuto alla Associazioni
rappresentative dei diversi orientamenti sessuali il diritto di verificare
il rispetto degli standard etici nelle aziende che abbiano ottenuto la
certificazione di Responsabilità sociale (Sa 8000). Le norme contenute nel
testo favoriscono inoltre "l’offerta di eventi culturali aperti ai diversi
stili di vita" ed offrono una nuova tutela ad omosessuali e transessuali sul
piano formativo. Su questa linea con i fondi presi dal piano sanitario
regionale le aziende Usl garantiranno azioni specifiche per "rimuovere gli
ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento
sessuale o la propria identità di genere". Tra i punti salienti l’articolo
7 conferisce poi a chiunque il diritto di indicare la persona che dovrà
prendere per lui le decisioni riguardo i trattamenti terapeutici in caso di
malattia grave. Una norma di ampio respiro questa che allarga,oltre a
genitori e parenti stretti, il cerchio dei designati anche a conviventi,
compagni, separati e persone che vivono da sole a prescindere dal loro
sesso. Tra le novità contenute nel testo anche la previsione di vere e
proprie sanzioni anti-discriminazione. L’articolo 16 stabilisce infatti per
ristoranti, bar alberghi ed esercizi commerciali della regione che rifiutino
di fornire le loro prestazioni ad omosessuali e transessuali multe salate:
dai 516 a 3.098 euro.
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 49/2004 (Atti del
Consiglio) Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere. Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 10 novembre 2004
SOMMARIO:
CAPO I – Principi generali
Art. 1
Finalità
CAPO II – Disposizioni in
materia di formazione
SEZIONE I – Disposizioni in
materia di formazione professionale e politiche del lavoro
Art. 2
Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale
Art. 3
Uguaglianza di opportunità nell’accesso ai percorsi formativi
Art. 4
Promozione della cultura professionale e dell’imprenditorialità
Art. 5
Responsabilità sociale delle imprese
SEZIONE
II – Disposizioni in materia di formazione del personale regionale
Art. 6
Formazione del personale
CAPO III – Disposizioni in
materia di sanità e assistenza
Art. 7
Consenso informato ai trattamenti terapeutici
Art. 8
Modalità attuative
Art. 9
Patologie invalidanti
Art.10
Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta
dell’orientamento sessuale o della identità di genere
Art. 11
Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private
CAPO IV – Disposizione in
materia di comitato regionale per le comunicazioni
Art. 12
Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni
Art. 13
Monitoraggio
Art. 14
Accesso
CAPO V – Disposizioni in
materia di attività culturali, turistiche e commerciali
Art. 15
Promozione di eventi culturali
Art. 16
Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e
commerciali
CAPO I
Principi generali
Articolo 1
Finalità
La
Regione Toscana adotta, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione,
politiche finalizzate
a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del
proprio orientamento
sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento
delle situazioni di
discriminazione.
La
Regione Toscana garantisce il diritto all’autodeterminazione di ogni
persona in ordine al
proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
La
Regione Toscana garantisce l’accesso a parità di condizioni agli
interventi e ai servizi
ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna
discriminazione determinata
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
CAPO II
Disposizioni in materia di
formazione
SEZIONE I
Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro
Articolo 2
Interventi in materia di
politiche del lavoro e integrazione sociale
Il
piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31, comma 3,
della legge regionale 26
luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce
l’integrazione sociale
anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto
dell’orientamento sessuale o
dell’identità di genere.
Il
sistema regionale per l’impiego disciplinato dalla l.r. 32/2002 sostiene
le politiche per
l’inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti
dall’orientamento
sessuale o dalla identità di genere.
I
transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche
regionali del lavoro, quali
soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all’articolo 21,
comma 2, lettera e), della
l.r. 32/2002.
Articolo 3
Uguaglianza di opportunità
nell’accesso ai percorsi formativi
1. La
Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche
al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle
persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione
sociale per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dalla identità di
genere.
Articolo 4
Promozione della cultura
professionale e dell’imprenditorialità
In
coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle
risorse umane, la Regione
e le province favoriscono l’accrescimento della cultura professionale
correlata all’acquisizione
positiva dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di
ciascuno.
La
Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per
l’impiego, supportano gli
utenti nell’individuazione e costruzione di percorsi di formazione e
inserimento lavorativo che
valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la
promozione e l’avvio di
nuove imprese.
Articolo 5
Responsabilità sociale
delle imprese
Le
associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità
di genere, che non
abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi
della definizione 6 della
norma "Social Accountability (SA) 8000".
L’azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA)
8000" deve consentire ai
soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità
delle condizioni di lavoro
presso l’azienda ai crite
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