Per il ritorno della vecchia 500
sulle strade è iniziato l’iter parlamentare. La Commissione Lavori pubblici
del Senato, il 27 ottobre, ha infatti avviato l’esame di tre ddl che
riguardano la circolazione delle auto storiche. In particolare il ddl 826
contiene una delega al Governo per la determinazione dei criteri di
riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici, e alcune
modifiche al codice della strada che esentano dal pagamento delle tasse
automobilistiche i veicoli e i motoveicoli, non adibiti ad uso
professionale, che abbiano più di trent’anni dalla data di
immatricolazione. Il ddl 2575, invece, introduce la categoria dei veicoli di
interesse storico nella classificazione prevista dal codice della strada e
modifica l’articolo 80, in materia di revisioni, disponendo che per tali
veicoli la revisione avvenga ogni quattro anni con l’esenzione dalla prova
di analisi dei gas di scarico. Il testo prevede poi l’attribuzione di una
targa di identificazione con la lettera “H†(Historic) a tutti i veicoli
storici e la loro iscrizione in un apposito registro, e stabilisce che per
qualsiasi mezzo, la cui costruzione sia anteriore ai venticinque anni,
scatti automaticamente l’esenzione fiscale dalle tasse automobilistiche.
Infine viene fissato in maniera forfetaria a 50 euro il valore delle imposte
e dei diritti sui trasferimenti di proprietà per queste vetture. Da ultimo
il disegno di legge n. 2963 inserisce l’associazione amatori veicoli storici
tra quelle previste dal comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada,
abilitate al riconoscimento dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse
storico e collezionistico.)
I tre disegni di legge al Senato
Progetto di legge S.
826
Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di
riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche
al codice della strada
Articolo 1.
(Principi di
riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le
associazioni di amatori di veicoli storici, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)
garantire la libertà di costituire libere associazioni amatoriali di
veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva;
b)
prevederne la registrazione, richiedendo che gli statuti e le clausole
associative delle medesime associazioni garantiscano trasparenza dell’attività
e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati,
osservanza delle finalità associative; c) definire tra i criteri di rappresentatività il numero minimo di club e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da
almeno tre anni, in non meno di sei regioni ed il numero minimo di soci
iscritti; d) prevedere la tenuta, ad opera delle associazioni, di registri
attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai
propri associati; e) prevedere la possibilità di rilasciare, su richiesta dei propri
associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni,
un targa di identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di
originedel veicolo.
Articolo 2.
(Modifiche
all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342)
1. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i
veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a
decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si
considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia od in
altro Stato."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria
determinazione, dalle associazioni di amatori di veicoli storici. Tale
determinazione è aggiornata annualmente".
Articolo 3.
(Modifiche al codice
della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non
rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le
manifestazioni riservate ai veicoli iscritti nei registri tenuti dalle
associazioni di amatori di veicoli storici, per le quali non sia ammessa una
velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari.";
b)
all’articolo 47, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
"n-bis) veicoli d’interesse storico e collezionistico"; c) all’articolo 60:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: ", nonchè i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico tutti i
veicoli con trent’anni di vetustà calcolati dall’anno di costruzione. Sono
veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti
nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, per i
quali il periodo di vetustà è ridotto a vent’anni dalla data di
costruzione. I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le
caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della
costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della
circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e
documentate modifiche d’epoca e siano classificabili d’interesse storico, l’ammissibilità
alla libera circolazione è subordinata all’approvazione del Dipartimento
per i trasporti terrestri."; d) all’articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico e per
quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli
storici, la revisione viene disposta ogni quattro anni ed avviene con la
consulenza di esperti in veicoli storici. Tali veicoli sono inoltre esentati
dalla prova di analisi dei gas di scarico".
Articolo 4.
(Efficacia degli
articoli 2 e 3)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 acquistano efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all’articolo 1.
——
Progetto di legge S.
2575
Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico
Articolo 1.
(Modifiche al nuovo
codice della strada)
1. Al nuovo codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: "nuovo codice
della strada", sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell’articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non
rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le
manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico dalla
commissione di cui all’articolo 60, comma 4 della presente legge, per le
quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri
orari"; b) al comma 1 dell’articolo 47, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"n-bis) veicoli di interesse storico"; c) all’articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: "nonchè i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sono considerati veicoli di interesse storico tutti quelli
dichiarati tali da apposita commissione composta da rappresentanti del
Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’Automotoclub storico italiano (ASI),
dell’Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e di tutti gli altri enti
ed associazioni riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale
veicoli storici (FIVA). I veicoli di cui al presente comma debbono possedere
le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della
costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della
circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e
documentate modifiche d’epoca e siano classificabili di interesse storico,
l’ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all’approvazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici";
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali, sono
esentati dalle restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici
tutti i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni di cilindrata
inferiore ai 1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300 centimetri
cubi per i veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli
storici ai sensi del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli enti
locali, sono altresi’ esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico
cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con
motore a due tempi, purchè partecipanti a manifestazioni regolarmente
autorizzate"; d) all’articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per i veicoli definiti di interesse storico ai sensi
dell’articolo 60, comma 4, la revisione viene disposta ogni quattro anni
sulla base di parametri di salutazione consoni alle caratteristi
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