Se il dipendente pubblico vuole un diverso inquadramento decide il giudice ordinario – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 21503 del 12/11/2004
Le sezioni unite definiscono la giursidizione
quando la domanda si riferisce alla natura privatistica del rapporto di lavoro
Azienda speciali delle Camere di commercio: le cause sull’inquadramento
professionale dei dipendenti rientrano nella giurisdizione ordinaria. Il
rapporto di lavoro ha, infatti, natura privatistica e al giudice non resta altro
che disapplicare l’eventuale atto amministrativo, anche ministeriale, lesivo del
diritto soggettivo del lavoratore.
A ricordarlo sono state le Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza
21503/04, depositata il 12 novembre scorso. In particolare, i Supremi giudici
hanno affermato che la domanda del dipendente di impresa pubblica – nell’ipotesi
in esame si trattava di un Istituto di ricerca facente capo alla Camera di
commercio di Brindisi – diretta ad ottenere un diverso inquadramento, con i
benefici economici ad esso connessi "è sempre inerente al rapporto di lavoro di
diritto privato" e, quindi, di competenza del giudice ordinario. In altre
parole, il lavoratore che intende rivendicare una qualifica superiore non deve
rivolgersi alla giustizia amministrativa per chiedere l’annullamento del
provvedimento ministeriale che negava tale promozione. In questo caso, infatti,
non bisogna procedere all’impugnazione di atti amministrativi di organizzazione
– anche se nella controversia vengano in considerazione provvedimenti di
controllo sull’operato dell’impresa datrice di lavoro – perchè tali
provvedimenti "o restano privi di incidenza sul diritto azionato, ovvero si
pongono, rispetto alle situazioni giuridiche in cui si articola il rapporto di
lavoro, come presupposto, in quanto tale valutabile incidenter tantum dal
giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, ai fini della disapplicazione,
ove risultino non conforme a legge".