Collaboratori: L’attenuante di cui all’art 8 legge 203/91 e quella di cui all’art 74 comma 7 l. 390/90 non possono concorrerere – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 26637 del 14/06/2004
La circostanza attenuante della
collaborazione prevista, per i reati di mafia, dall’articolo 8 del D.L. 13
maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e quella,
sempre fondata sulla collaborazione, prevista, per il reato di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, dall’articolo 74,
comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non possono concorrere, in quanto
entrambe costituiscono previsioni premiali dirette a evitare che il reato, cui
rispettivamente si riferiscono, possa essere portato a ulteriori conseguenze. In
particolare, ai fini della concessione dell’attenuante speciale prevista
dall’articolo 8, è necessario che i delitti siano quelli previsti dall’articolo
416-bis del c.p. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da
detta norma ovvero per agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso;
invece, l’attenuante di cui all’articolo 74, si applica soltanto a chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o per sottrarre
all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
CASSAZIONE PENALE, Sezione V,
Sentenza n. 26637 del 14/06/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. MARRONE Franco –
Presidente
Dott. PROVIDENTI Francesco –
Consigliere
Dott. CICCHETTI Nunzio –
Consigliere
Dott. SICA Giuseppe –
Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CICCIU’ ANTONIO N. IL
12/10/1965;
avverso SENTENZA del 20/03/2003
CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed
il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la
relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale
in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
Udito il difensore Avv. Santino
Greco in sostituzione dell’avv. Bruno Napoli.
La
Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 2-3-2003 confermava la sentenza
emessa dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro con la quale Cicciù Antonino
era stato ritenuto responsabile delle imputazioni di detenzione e spaccio
continuato di sostanze stupefacenti, e con la concessione delle attenuanti
generiche e dell’attenuante di cui all’articolo 74 comma settimo DPR 309/90, era
stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.
Ha
proposto ricorso il Cicciù censurando la sentenza impugnata con il primo motivo
per aver omesso di motivare il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza
del 20-3-2003, proposta dal difensore impedito a presenziare perchè impegnato
nella stessa giornata nella difesa del medesimo imputato davanti alla Corte
d’Assise di Cosenza. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione
dell’attenuante di cui all’articolo 8 legge 203/91, ritenuta erroneamente non
compatibile con quella di cui all’articolo 74 comma 7^ l. 309/90 Il Primo motivo
è palesemente infondato.
La
richiesta di rinvio dell’udienza è stata rigettata dai giudici di merito, dato
che l’impegno fatto valere dal difensore e dall’imputato riguardava un’udienza
in Camera di consiglio non partecipata.
Anche il secondo motivo è infondato.
Infatti, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza le due
attenuanti, non possono concorrere, in quanto entrambe costituiscono previsioni
premiali dirette ad evitare che il reato associativo, cui rispettivamente si
riferiscano possa essere portato ad ulteriori conseguenze. In particolare, ai
fini della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboranti di
giustizia dall’art. 8 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che i
delitti siano quelli previsti dall’art. 416 bis cod. pen., o quelli commessi
avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l’attività
delle associazioni di tipo mafioso. Invece l’attenuante di cui all’art. 74 comma
settimo DPR 309/90, si applica soltanto a chi si sia efficacemente adoperato per
assicurare le prove del reato previsto dall’articolo 74 o per sottrarre
all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti,
risorse decisive per la commissione dei delitti.
Nel
caso in esame quindi correttamente i giudici di merito hanno ritenuto
applicabile soltanto quest’ultima attenuante.
Il
ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione,
Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Cosi’ deciso in Roma, il 28
aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14
giugno 2004