Processo on-line in dirittura. Il rito va sul web. Atti e notifiche in via telematica
Il processo telematico scalda i motori. La Corte
dei conti ha registrato lunedi’ scorso il regolamento sulle regole tecniche del
processo telematico, ultimo tassello che completa il quadro normativo sul rito
on-line. Ora si attende solo la pubblicazione del testo, annunciata a giorni,
sulla G.U. (quando il Poligrafico avrà risolto un intoppo tecnico relativo agli
allegati del decreto firmato a metà ottobre dal ministro della giustizia
Roberto Castelli). Dopo di che si aprirà la corsa per la creazione dei punti di
accesso da parte dei consigli degli ordini e del Consiglio nazionale forense, ma
anche da parte di società private. Da parte degli uffici giudiziari, sarà un
decreto dirigenziale che accerterà la installazione e la idoneità delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici.
Punti di
accesso. Le istituzioni forensi, infatti, possono attivare i cosiddetti punti di
accesso, cioè strutture tecnico-organizzative che forniranno agli avvocati i
servizi di connessione al gestore centrale (attivo presso il ministero della
giustizia) e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al
processo nonchè la casella di posta elettronica certificata, tutto
esclusivamente per i loro iscritti. Ma il loro compito principale sarà quello
di provvedere alla certificazione del difensore, cioè l’attestazione della sua
iscrizione all’albo, senza la quale il legale non avrà accesso al Sici (cioè
il sistema informatico civile). Il Cnf compirà il servizio di certificazione
per i propri iscritti o per gli iscritti ai consigli dell’ordine, su delega di
questi ultimi. I soggetti privati che gestiranno un punto di accesso dovranno
avere la forma di società per azioni e capitale sociale e requisiti di
onorabilità mutuati dal testo unico finanza. Solo in via residuale, il servizio
di certificazione potrà essere fornito dal ministero della giustizia stesso.
Tramite il punto di accesso si svolgerà l’attività di invio e ricezione dei
documenti informatici professionali. Tutti i messaggi saranno conservati per
cinque anni.
Il kit per
l’avvocato. Dal canto suo il legale dovrà avere, per l’accesso al Sici, oltre
la certificazione della sua qualità anche l’autenticazione presso il punto di
accesso, la casella di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica,
unico per tutti i processi. Il Sici consente al difensore l’accesso alle
informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito e
permette, negli altri casi, l’acquisizione delle informazioni necessarie per la
costituzione in giudizio.
Documenti
elettronici. Quelli prodotti nel processo civile sono sottoscritti con firma
digitale. Il documento inviato dal difensore è ricevuto dal Sici quando il
gestore centrale lo accetta e associa l’attestazione temporale. Per gli invii ai
difensori, i documenti si intendono ricevuti nel momento in cui il gestore
centrale riceve la ricevuta di avvenuta consegna e associa l’attestazione
temporale. Le notifiche tra avvocati avvengono mediante inoltro dal punto di
accesso del mittente alla casella di posta elettronica del destinatario.
C.Morelli