TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE
FINANZIARIO
ART. 1.
(Risultati
differenziali del bilancio dello Stato)
1. Per l’anno 2005, il livello massimo del
saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo
del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al
netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per
l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in
210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e
2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare èdeterminato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economicofinanziaria ovvero riduzioni della
pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
L’emendamento approvato
TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE
FINANZIARIO
ART. 1.
(Risultati
differenziali
del bilancio dello
Stato).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
50.000 milioni con le seguenti: 48.138 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
245.000 milioni con le seguenti: 244.138 milioni;
al comma 2, primo periodo:
sostituire le parole:
41.000 milioni con le seguenti: 40.307 milioni;
sostituire le parole:
24.500 milioni con le seguenti: 23.999 milioni;
sostituire le parole:
235.000 milioni con le seguenti: 234.307 milioni;
sostituire le parole:
210.000 milioni con le seguenti: 209.499 milioni;
all’articolo 37, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2005: – 748.418;
2006: – 609.018;
2007: – 438.948.
voce:
Ministero della giustizia:
2005: – 10.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.
voce:
Ministero degli affari esteri:
2005: – 25.000;
2006: – 25.000;
2007: – 25.000.
voce:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
2005: – 2.500.
voce:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio:
2005: – 1.954.
voce:
Ministero per i beni e le attività culturali:
2005: – 24.605;
2006: – 39.155;
2007: – 18.000.
voce:
Ministero della salute:
2005: – 50.000.
1. 1.
(ex 1. 4.) Boccia, Lettieri, Squeglia.