Norme & Prassi

Pubblica amministrazione, arriva l’Alto Commissario (Dpr.258/04 Gu 22.10.2004)


E’ in vigore dal 6 novembre il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 258 del 6 ottobre 2004, che regolamenta i
poteri dell’Alto Commissario deputato a prevenire e contrastare la
corruzione e gli illeciti nell’ambito della pubblica amministrazione. Questa
figura è stata istituita dalla legge 16 gennaio 2003, n.3 e, secondo il
DPR, dovrà essere scelta tra queste categorie: 1) magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, che abbiano una qualifica non inferiore a
consigliere; 2 ) avvocati dello Stato, appartenenti almeno alla terza classe
di stipendio; 3) gradi generali della dirigenza militare; 4) dirigenti di
prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati. Esso opererà
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e durerà in carica un
quinquennio, rinnovabile solamente una volta. Tra i compiti a cui egli sarà
destinato, Spicca senz’altro quello di natura investigativa; infatti il DPR
prevede che l’Alto Commissario svolga indagini, anche di natura conoscitiva,
sia di iniziativa propria, sia dietro precisa denunzia, senza dar seguito
pero’ alle segnalazioni anonime, e sia su richiesta motivata delle
amministrazioni. Queste inchieste dovranno avere lo scopo principale di
accertare l’esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di
illecito oppure di pericoli collusione all’interno della pubblica
amministrazione perpetrata dalla criminalità. Al di la di tale aspetto
forse più deducibile, ne esistono altri meno ovvi e tesi a compiere
un’opera di prevenzione. Il primo riguarda l’incarico di elaborare analisi e
studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo ed anche delle
eventuali misure attuate dalle amministrazioni per prevenire e per
fronteggiare l’evolversi dei fenomeni di corruzione od illecito. Il secondo,
infine, concerne il monitoraggio sulle procedure contrattuali e di spesa e
sui comportamenti amministrativi, da cui possa derivare danno erariale per
lo Stato. Qualora l’Alto Commissario riscontri dei reati, il DPR prevede che
li denunci all’autorità giudiziaria ed anche alla Corte dei Conti, se vi
dovessero essere risvolti erariali.


 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n.258 Regolamento
concernente le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica
amministrazione.


 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


Visto l’articolo
87, quinto comma, della Costituzione [1]
;


Visto l’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [2],
e
successive modificazioni;


Visto

l’articolo 1 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 [3]
, che istituisce l’Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione;


Vista la

legge 7 agosto
1990, n. 241[4]
;


Visto il

decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 1, comma 2
[5]
;


Visto il

decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l’articolo 9, comma 2
[6];


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 novembre 2003;


Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004;


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 31 maggio 2004;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 settembre 2004;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente
regolamento:


Articolo 1.


Competenze e nomina


1. L’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di
seguito denominato: "Alto Commissario", ha competenza in materia di
prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai
sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: "legge", ed
opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un
apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente
regolamento.


2. L’Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello
Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi
generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni dello Stato ed equiparati.


3. L’Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.


4. L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.


Articolo 2.


Funzioni


1. L’Alto Commissario esercita le sue funzioni nell’ambito
della pubblica amministrazione. Le modalità per l’attuazione del presente
regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di
cui all’
articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [7].


2. L’Alto Commissario puo’ disporre:


a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti
denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su
richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l’esistenza, le
cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di
condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno della
pubblica amministrazione;


b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro
normativo, nonchè delle eventuali misure poste in essere dalle
amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l’evolversi dei fenomeni
oggetto di esame;


c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e
conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.


3. Nell’espletamento delle funzioni l’Alto Commissario, oltre ad avvalersi
degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni
pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal

decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 [8]
, puo’ effettuare
accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale
debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche
amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o
contabili in corso di esame; puo’ altresi’ delegare specifici accertamenti a
singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate.


4. Qualora sia individuato un responsabile dell’attività oggetto di
accertamento, l’Alto Commissario comunica all’interessato l’avvio del
procedimento. L’interessato puo’ chiedere di essere ascoltato dall’Alto
Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale
caso dell’audizione è redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.


5. L’Alto Commissario comunica all’amministrazione interessata le proprie
valutazioni circa l’attività esaminata, mettendo a disposizione gli
elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.


6. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le
amministrazioni riferiscono all’Alto Commissario in merito al seguito dato
alle segnalazioni.


7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste
dell’Alto Commissario è da quest’ultimo egnalata al Procuratore della
Repubblica competente per territorio, ai fini dell’adozione delle eventuali
iniziative di competenza.


Articolo 3.


Accesso ai documenti
amministrativi ed alle banche dati delle


pubbliche
amministrazioni


1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, fermo quanto
previsto dal

decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [9]
, l’Alto Commissario
accede:


a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il
materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;


b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con
queste idonee forme di collegamento telematico.


Articolo 4.


Informativa perio

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