Inammissibili o infondate le questioni di legittimità di alcune norme che regolano il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia – CORTE COSTITUZIONALE, Sentnenza n. 316 del 04/11/2004
Giustizia
amministrativa: il sole torna splendere anche in Sicilia. La Corte
costituzionale con la sentenza 316/04 ha dichiarato, infatti, in parte
inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale
di alcune norme che disciplinano la composizione e il funzionamento del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cgars).
A sollevare la questione di legittimità costituzionale di alcune norme del
D.Lgs 654/48 ("Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni
spettanti al Consiglio di Stato") era stato lo stesso Consiglio di giustizia
amministrativa (ordinanza 185/03 pubblicata sul quotidiano on line del 17 maggio
2003) nella parte in cui regolano l’istituzione, il funzionamento e la
composizione del Cgars. Di fatto veniva messa anche in dubbio la sua
composizione mista. In effetti, della sezione giurisdizionale fanno parte oltre
il presidente dello stesso Consiglio, il presidente assegnato alla sezione e
quattro consiglieri di Stato, anche quattro componenti designati dal presidente
della Regione e nominati con Dpr su proposta del presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il legislatore, pero’, aveva
cercato di ovviare alla situazione di impasse che si era venuta a creare dopo
l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, introducendo con il D.Lgs
373/03 (pubblicato sul quotidiano on line del 17 gennaio 2004) una nuova
disciplina. Disciplina che prevede l’istituzione di due sezioni, una consultiva
e l’altra giurisdizionale, che costituiscono a tutti gli effetti, sezioni
staccate del Consiglio di Stato. Un decreto legislativo che era stato
predisposto dalla Commissione paritetica per la Sicilia ai sensi dell’articolo
43 dello Statuto con l’intento di abrogare e sostituire integralmente il D.Lgs
654/48. Pertanto, in Sicilia il normale corso della Giustizia amministrativa era
stato assicurato, anche nelle more della pronuncia della Corte costituzionale.
Ma il legislatore certo non aveva neanche vagamente immaginato che un’altra
ordinanza, questa volta del presidente del Cgars, avrebbe nuovamente bloccato il
normale corso della Giustizia amministrativa. Infatti, a meno di un mese
dall’entrata in vigore del D.Lgs 373/03 sulla composizione del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana il presidente del Cgars aveva
sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune norme. Con
l’ordinanza 77/2004 (pubblicata sul quotidiano on line del 20 febbraio 2004, si
veda in proposito anche il commento di Antonino Corsaro pubblicata sul
quotidiano on line del 25 febbraio 2004) veniva meno di fatto l’intento del
legislatore di assicurare, in Sicilia, il normale corso della Giustizia
amministrativa, anche nelle more della pronuncia della Corte costituzionale.
La Consulta nel dichiarare in parte inammissibili e in parte infondate le
questioni di legittimità ha fornito, pero’, importanti chiarimenti.
Quanto all’ordinanza presidenziale, i giudici delle leggi sono stati chiari: "il
presidente del collegio non deve verificare, in sede di trattazione monocratica
[…] di una domanda cautelare, la legittimità di norme riguardanti la
composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo,
cioè nella prima camera di consiglio utile, per decidere sulla medesima
questione".
Quanto invece all’ordinanza del Cgars la Consulta ha ritenuto che i decreti di
attuazione dell’articolo 23 dello Statuto siciliano che dispone che gli "organi
giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari
concernenti la Regione"sono stati espressamente abrogati ed integralmente
sostituiti dal D.Lgs 373/04. Che ha modificato la struttura organizzativa del
Consiglio di giustizia amministrativa, stabilendone la composizione in due
sezioni, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali. Le quali
costituiscono le sezioni staccate del Consiglio di Stato. Il legislatore ha
introdotti significativi mutamenti alla previgente disciplina, prevedendo, tra
l’altro, l’aumento del numero dei componenti togati e laici ed una loro diversa
ripartizione tra le due sezioni, nonchè la formale equiparazione di questi
ultimi ai primi per quanto attiene lo stato giuridico, il regime disciplinare ed
anche – sia pure entro determinati limiti – il trattamento economico
Ne deriva quindi che il D.Lgs 373/04 ha ripristinato l’originario modello
statuario eliminando le precedenti anomalie dando cosi’ piena attuazione
all’articolo 23 dello Statuto siciliano.
Cristina Cappuccini, Diritto & Giustizia
CORTE COSTITUZIONALE, Sentnenza n. 316 del 04/11/2004
Presidente
ONIDA
Relatore
CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
06/07/2004
Decisione del
28/10/2004
Deposito del
04/11/2004
Ordinanze di
rimessione
443/2003 902/2003 30/2004 272/2004 273/2004 430/2004
Massime:
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
– Valerio ONIDA Presidente
– Carlo MEZZANOTTE Giudice
– Fernanda CONTRI “
– Guido NEPPI MODONA “
– Piero Alberto CAPOTOSTI “
– Annibale MARINI “
– Franco BILE “
– Giovanni Maria FLICK “
– Francesco AMIRANTE “
– Ugo DE SIERVO “
– Romano VACCARELLA “
– Paolo MADDALENA “
– Alfonso QUARANTA “ |
SENTENZA
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