Norme & Prassi

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 15/10/2004 n.169. Etichettatura dei prodotti alimentari – DL 24/06/2004 n. 157 convertito in L. 03/08/2004, n. 204.

Nuova pagina 6


Alla fine di luglio è stato approvato dalla
Camera il decreto legge sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari,
convertito poi con la legge n. 204 il 3 agosto 2004. Si tratta di un
provvedimento molto significativo per la tutela della salute dei
consumatori, in quanto stabilisce come debbano essere scritte le etichette
poste sulle confezioni di alcuni prodotti di larghissimo consumo nel nostro
paese. Per chiarire meglio come si applicano queste importanti norme sulle
cosi’ dette "denominazioni di vendita" di latte fresco, passata di pomodoro
ed olio di oliva, il Ministero delle Attività Produttive ha emanato una
circolare ad hoc (n.169, datata 15 ottobre 2004), che è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2004. Per cio’ che riguarda
il latte, la circolare specifica che le denominazioni «latte fresco
pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità» si possono
usare solamente per prodotti ottenuti da latte crudo proveniente
direttamente dalle stalle, oppure da centri di raccolta cooperativi o
consortili (tipo le centrali del latte), i quali soddisfino tutti i
requisiti di carattere igienico e di composizione stabiliti dalla legge n.
169/1989, dal regolamento (CEE) n. 2597/97 e dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 54/1997.Tutto questo fermo restando che la scadenza dei
due tipi di latte non superino i sei giorni. La circolare precisa inoltre
che, per tutti gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato,
ecc.), non ci sono norme circa la durabilità e che le varie aziende
indicano la data di scadenza od il termine minimo di conservazione
unicamente sotto la loro diretta responsabilità. I trattamenti che il latte
subisce devono essere, poi, riportati assolutamente in etichetta, perchè
ogni omissione puo’ trarre in inganno il consumatore sull’esatta natura del
prodotto oppure fuorviarlo sulla sua corretta conservazione domestica o sul
suo consumo. La passata di pomodoro, invece, per legge deve essere il
risultato della sola spremitura diretta di questo ortaggio fresco, sano e
maturo; quindi, i prodotti ottenuti dalla diluizione del concentrato del
pomodoro, non devono essere etichettati come passate. Tutte le
caratteristiche e la loro relativa decorrenza saranno contenute in un
decreto ministeriali attualmente in fieri. Circa l’etichettatura dell’olio
d’oliva, di cui si occupa un apposito articolo della citata legge n.204/2004
(che tra l’altro stabilisce che non sia valido il criterio della
"prevalenza" e che sancisce l’obbligo di riportare in etichetta il luogo di
coltivazione e di molitura delle olive!), la circolare precisa che è
disciplinata da un apposito regolamento CEE e che per le diciture aggiuntive
previste si dovrà attendere il prossimo decreto ministeriale. La circolare
si occupa, infine, delle sanzioni per la mancata dicitura in etichetta
dell’origine e della provenienza dei prodotti alimentari (sia non
trasformati, sia trasformati), ribadendo che per la loro applicazione e per
tutti i controlli del caso occorrerà attendere un apposito decreto
ministeriale, come previsto appunto dalla legge 204/2004.


 


MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CIRCOLARE 15 ottobre 2004, n.169.
Etichettatura dei prodotti alimentari – Decreto-legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204.


 


Con

decreto-legge 24 giugno
2004, n. 157 [1]
, convertito, con modificazioni, della legge 3
agosto 2004, n. 204, sono stati determinati nuovi adempimenti in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari.


Al riguardo, si ritiene necessario fornire le
opportune informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.


a) Latte fresco pastorizzato:


le amministrazioni interessate (Ministeri delle
attività produttive e delle politiche agricole e forestali) hanno elaborato
alcune proposte concernenti la definizione e le caratteristiche del latte
fresco che sono state notificate alla Commissione europea ed agli altri
Stati membri ai sensi della direttiva n. 98/34/CE. La procedura comunitaria
ha avuto termine senza che venissero sollevate sostanziali obiezioni.


Pertanto le denominazioni "latte fresco
pastorizzato" e "latte fresco pastorizzato di alta qualità" possono essere
utilizzate per il latte conforme ai requisiti prescritti dalla

legge n. 169/1989 [2]

nonchè agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n. 2597/97
e al

decreto del Presidente
della Repubblica n. 54/1997 [3]
.


Inoltre, le denominazioni di vendita suddette
possono essere utilizzate a condizione che la durabilità dei due tipi di
latte non sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento
termico.


Gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT,
microfiltrato, etc.) non soggiacciono a regole normative di durabilità. Le
aziende interessate indicano la data di scadenza o il termine minimo di
conservazione sotto la loro diretta responsabilità.


Il comma 2 dell’art. 1, poi, fa riferimento ai
trattamenti "autorizzati". Al riguardo, si ritiene utile precisare che,
essendo stato soppresso l’art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad
autorizzazione ministeriale i trattamenti del latte, gli eventuali
trattamenti devono conformarsi ai principi sanciti dalle norme comunitarie
vigenti di cui sopra e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
54/1997, ivi compresa la microfiltrazione.


In relazione alle considerazioni di cui sopra,
risulta evidente che i trattamenti non sono più da autorizzare, ma sono
consentiti nel rispetto delle norme vigenti, qualora siano necessari per
ragioni di sicurezza o utili per esigenze tecnologiche.


Per quanto riguarda l’indicazione, a norma
dell’art. 5 del

decreto legislativo n.
109/1992 [4]
denominazione di vendita dei diversi tipi di latte
deve essere completata dal riferimento al tipo di trattamento adottato,
quando l’omissione puo’ trarre in inganno il consumatore sull’esatta natura
del prodotto e quando il consumatore è tenuto all’adozione di particolari
adempimenti per la conservazione domestica del latte o per il consumo.


b) Passata di pomodoro:


il decreto-legge riserva la denominazione
"passata di pomodoro" al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal
pomodoro fresco, sano e maturo, riservando ad un decreto ministeriale la
determinazione delle caratteristiche del prodotto finito.


Fino all’adozione del decreto, rimane solo
l’obbligo del rispetto della denominazione di vendita. Pertanto, il prodotto
ottenuto per diluizione del concentrato di pomodoro puo’ essere posto in
vendita sul mercato nazionale solo con una denominazione diversa e tale da
non creare confusione con la "passata di pomodoro". In tal senso è da
intendersi modificata la circolare del Ministero delle attività produttive
n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della quale il prodotto ottenuto da
concentrato poteva essere designato "passata di pomodoro ottenuta da
concentrato". Questa denominazione, non essendo conforme a quanto previsto
dal citato decreto-legge, non puo’ essere più utilizzata.


Il rispetto delle altre caratteristiche e la
relativa decorrenza saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di
definizione I laboratori di analisi, ai fini dell’accertamento della
presenza di acqua aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla
norma CEN/UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.


c) Indicazione dell’origine:


la legge n. 204/2004 ha completato l’elenco
degli adempimenti con l’art. 1-bis, concernente l’obbligo dell’indicazione
dell’origine dei prodotti, dandone la relativa definizione e rinviando ad un
decreto ministeriale le modalità di applicazione.


Nelle more, anche al fine di evitare l’uso di
modalità di indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione
della norma, si ritiene utile precisare che l’operatività degli obblighi
concernenti l’indicazione dell’origine ed i conseguenti controlli sono
subordinati all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 1-bis, comma 3
della legge.


d) Olio di oliva:


la legge n.
204/2004
ha
introdotto anche l’art.
1-ter [5]
che riguarda solo gli oli di oliva.


Al riguardo, si ritiene utile precisare che
1’etichettatura degli oli di oliva è disciplinata à¿dal regolamento (CEE) n.
1019/02, per cui l’operatività degli obblighi concernenti le diciture
aggiuntive introdotte dal citato art. 1-ter è subordinata all’entrata in
vigore del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-ter.


Roma, 15 ottobre 2004


 

 

NOTE

[1] Nella Gazzetta Ufficiale N. 147 del 25 Giugno
2004 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 Giugno 2004 , n. 157 , recante:
"Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari,
nonchè in materia di agricoltura e pesca.".

[2] Secondo l’articolo 4 della legge 169/1989,
recante "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte
alimentare vaccino. Leggi ordinarie dello Stato", è in ogni caso vietato
l’utilizzo della denominazione "fresco" rispetto al latte: sull’etichetta, sui
marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi. Allo
stesso modo l’articolo vieta espressamente l’uso della parola "fresco" in
denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme
all´articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge. Lo stesso articolo definisce
come "latte fresco pastorizzato" quello che arriva crudo allo stabilimento di
confezionamento e che, dopo essere sottoposto a un solo trattamento termico
entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo: a) prova della fosfatasi
alcalina negativa; b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non
inferiore al 14 per cento delle proteine totali; c) prova della perossidasi
positiva.

[3] Il DPR n.54/1997 contiene la normativa di
attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di pr

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *