Con
decreto-legge 24 giugno
2004, n. 157 [1], convertito, con modificazioni, della legge 3
agosto 2004, n. 204, sono stati determinati nuovi adempimenti in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari.
Al riguardo, si ritiene necessario fornire le
opportune informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.
a) Latte fresco pastorizzato:
le amministrazioni interessate (Ministeri delle
attività produttive e delle politiche agricole e forestali) hanno elaborato
alcune proposte concernenti la definizione e le caratteristiche del latte
fresco che sono state notificate alla Commissione europea ed agli altri
Stati membri ai sensi della direttiva n. 98/34/CE. La procedura comunitaria
ha avuto termine senza che venissero sollevate sostanziali obiezioni.
Pertanto le denominazioni "latte fresco
pastorizzato" e "latte fresco pastorizzato di alta qualità" possono essere
utilizzate per il latte conforme ai requisiti prescritti dalla
legge n. 169/1989 [2]
nonchè agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n. 2597/97
e al
decreto del Presidente
della Repubblica n. 54/1997 [3].
Inoltre, le denominazioni di vendita suddette
possono essere utilizzate a condizione che la durabilità dei due tipi di
latte non sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento
termico.
Gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT,
microfiltrato, etc.) non soggiacciono a regole normative di durabilità. Le
aziende interessate indicano la data di scadenza o il termine minimo di
conservazione sotto la loro diretta responsabilità.
Il comma 2 dell’art. 1, poi, fa riferimento ai
trattamenti "autorizzati". Al riguardo, si ritiene utile precisare che,
essendo stato soppresso l’art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad
autorizzazione ministeriale i trattamenti del latte, gli eventuali
trattamenti devono conformarsi ai principi sanciti dalle norme comunitarie
vigenti di cui sopra e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
54/1997, ivi compresa la microfiltrazione.
In relazione alle considerazioni di cui sopra,
risulta evidente che i trattamenti non sono più da autorizzare, ma sono
consentiti nel rispetto delle norme vigenti, qualora siano necessari per
ragioni di sicurezza o utili per esigenze tecnologiche.
Per quanto riguarda l’indicazione, a norma
dell’art. 5 del
decreto legislativo n.
109/1992 [4] denominazione di vendita dei diversi tipi di latte
deve essere completata dal riferimento al tipo di trattamento adottato,
quando l’omissione puo’ trarre in inganno il consumatore sull’esatta natura
del prodotto e quando il consumatore è tenuto all’adozione di particolari
adempimenti per la conservazione domestica del latte o per il consumo.
b) Passata di pomodoro:
il decreto-legge riserva la denominazione
"passata di pomodoro" al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal
pomodoro fresco, sano e maturo, riservando ad un decreto ministeriale la
determinazione delle caratteristiche del prodotto finito.
Fino all’adozione del decreto, rimane solo
l’obbligo del rispetto della denominazione di vendita. Pertanto, il prodotto
ottenuto per diluizione del concentrato di pomodoro puo’ essere posto in
vendita sul mercato nazionale solo con una denominazione diversa e tale da
non creare confusione con la "passata di pomodoro". In tal senso è da
intendersi modificata la circolare del Ministero delle attività produttive
n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della quale il prodotto ottenuto da
concentrato poteva essere designato "passata di pomodoro ottenuta da
concentrato". Questa denominazione, non essendo conforme a quanto previsto
dal citato decreto-legge, non puo’ essere più utilizzata.
Il rispetto delle altre caratteristiche e la
relativa decorrenza saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di
definizione I laboratori di analisi, ai fini dell’accertamento della
presenza di acqua aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla
norma CEN/UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.
c) Indicazione dell’origine:
la legge n. 204/2004 ha completato l’elenco
degli adempimenti con l’art. 1-bis, concernente l’obbligo dell’indicazione
dell’origine dei prodotti, dandone la relativa definizione e rinviando ad un
decreto ministeriale le modalità di applicazione.
Nelle more, anche al fine di evitare l’uso di
modalità di indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione
della norma, si ritiene utile precisare che l’operatività degli obblighi
concernenti l’indicazione dell’origine ed i conseguenti controlli sono
subordinati all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 1-bis, comma 3
della legge.
d) Olio di oliva:
la legge n.
204/2004 ha
introdotto anche l’art.
1-ter [5] che riguarda solo gli oli di oliva.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che
1’etichettatura degli oli di oliva è disciplinata à¿dal regolamento (CEE) n.
1019/02, per cui l’operatività degli obblighi concernenti le diciture
aggiuntive introdotte dal citato art. 1-ter è subordinata all’entrata in
vigore del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-ter.
Roma, 15 ottobre 2004