Norme & Prassi

Schema di decreto-legge con proroga di termini in scadenza previsti da leggi in vigore

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Prorogati numerosi termini in scadenza previsti
da leggi in vigore. Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004 ha
approvato il consueto decreto legge cosiddetto “mille proroghe” da
convertire prima della fine dell’anno. Le principali proroghe riguardano: –
al 31 dicembre 2005 gli interventi previsti dal certo legge 402/2001 per
ovviare alle carenze organiche di infermieri e tecnici sanitari; – al 31
dicembre 2005 il termine previsto dall’articolo 9-bis del certo legge 200
del 2003 sul nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio
del certificato di prevenzione incendi; – al 31 dicembre 2005 la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 77/2002, in materia di servizio
civile; – al 31 dicembre 2005gli incarichi in scadenza per i giudici
onorari; – al 1 aprile 2005 la previsione del codice della strada che
dispone per determinate categorie di veicoli di nuova immatricolazione
l’equipaggiamento con strisce posteriori e laterali retroreflettenti; – al
15 dicembre 2004 il termine in materia di canoni demaniali marittimi; – di
un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro; – spostata di un anno (dal
2004) la decorrenza del triennio per l’utilizzo dei fondi stanziati per la
parziale defiscalizzazione del bioetanolo; – al 2005 la decorrenza della
normativa che prevede la concessione di un credito di imposta quinquennale
ai giovani imprenditori agricoli. Il provvedimento è suscettibile di
modifiche fino al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Dopo
dovrà passare all’esame del Parlamento per la conversione in legge entro
sessanta giorni.


 


Schema di decreto-legge con proroga di termini in scadenza previsti da leggi
in vigore


 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga
ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative,
concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di
consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti,
nonchè per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;


Emana il seguente decreto-legge:

Art.1


Prestazioni aggiuntive programmabili da parte
degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica


1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 è
prorogato al 31 dicembre 2005.

Art.2


Servizio civile


1. All’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le
parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2006, ad
eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, che entrano in
vigore il 1° gennaio 2005".

Art. 3


Emanazione delle direttive per il superamento
del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi


1. All’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 1, del regolamento di cui a
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come
modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 200, le parole: "entro il 31
dicembre 2004" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2005".

Art.4


Ente irriguo
umbro-toscano


1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni le parole: "è prorogato di tre anni" sono
sostituite dalle parole: "è prorogato di quattro anni".


2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 38.734
euro per l’anno 2004 ed a 232.406 euro per l’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5


Sgravi fiscali per
l’impiego di alcool per autotrazione


1. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive modificazioni, le parole "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite
dalle parole: "dal 1° gennaio 2004".

Art. 6


Credito d’imposta per
i giovani imprenditori agricoli


1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le
parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008", sono sostituite dalle
parole: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto",
sono sostituite dalle parole: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"

Art. 7


Trattamento dati
personali


1. All’articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole: "30 giugno
2005".

Art.8


Codice della strada


1. Il comma 5-bis dell’articolo 7, del decreto-legge27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
è abrogato.


2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il
    comma 2-bis è sostituito dal seguente:


"2-bis Durante la circolazione, gli
autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose
nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per
trasporti specifici immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t. devono altresi’ essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterale retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle
strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova
immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente
comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre
2005".

  1. il
    comma 2-ter è sostituto dal seguente:


"2-ter Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al
trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t.
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere
equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.".

Art.9


Individuazione degli
enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili


1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole
"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2005".

Art. 10


Fornitura e
manutenzione dei locali scolastici


1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate
per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di
comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato
dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non
successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia
scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

Art. 11


Personale docente e
non docente universitario


2. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 4 giugno 2004, n.
143, relativi all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

Art. 12


Progra

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