Il mandato d’arresto deve rispettare il giusto processo
I diritti di libertà e il giusto processo sono i
nuovi limiti all’attuazione del mandato d’arresto europeo. Mentre spetta alla
Corte di cassazione la decisione (anche nel merito) sulla impugnazione delle
misure cautelari coercitive o non personali in caso di ricezione da parte del
giudice italiano di un mandato d’arresto europeo. Non solo. Le misure coercitive
non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause
ostative alla consegna.
Sono questi i paletti alla procedura di applicazione del mandato
d’arresto europeo che dovesse essere spiccato in Italia, secondo la nuova
versione contenuta negli emendamenti messi a punto dal relatore Antonino Caruso
del provvedimento (As 2958), in questi giorni all’esame dell’aula del senato.
L’Italia oramai è l’ultimo paese a non aver recepito la
decisione quadro, che rappresenta il primo esempio di decisione che attua il
reciproco riconoscimento in campo penale. E la riottosità dell’Italia, ma anche
di altri stati, in questo caso ha proprio messo in luce i limiti della
cooperazione giudiziaria che ora il trattato vorrebbe superare.
Caruso, in accordo con la commissione giustizia, ha mandato in
aula il testo senza modifiche rispetto a quello votato dalla camera con l’intesa
di presentare alcuni emendamenti (anche dell’opposizione) tesi a dare una veste
più garantista alla procedura. Modifiche che non modificano l’impianto della
legge visto che Caruso si era impegnato con il governo italiano ad accelerare i
tempi per l’attuazione della decisione quadro visto che l’Italia è inadempiente
ormai dall’estate scorsa.
´Abbiamo definitivo meglio il sistema delle impugnazioni delle
misure cautelari personali e non, riprendendo il meccanismo già previsto per le
procedura di estradizionè, spiega Caruso (An), che ricorda come sia stata
eliminata la perseguibilità del minore di anni 18 quando il reato per cui si
procede è punito con una pena inferiore al massimo a nove anni. Elvio Fassone (Ds)
apprezza le scelte fatte da Caruso, che accogliendo emendamenti dell’opposizione
hanno temperato in qualche passaggio la farraginosità della procedura
attenuando anche la diffidenza nei confronti del giudice straniero. Cosi’ è per
esempio per la modifica per la quale il rifiuto della consegna deve basarsi su
elementi che devono risultare dagli atti e non sulla valutazione discrezionale,
dai quali risulti che il mandato di arresto Ue non sia stato emesso in un
processo equo. E cosi’ è anche per i documenti che devono essere allegati al
mandato d’arresto: non sarà più obbligatorio corredarlo con ogni documento
necessario per accertare i casi in cui è ammesso il rifiuto ma il giudice
potrà solo chiedere eventualmente la sua integrazione.
Il dissenso dell’opposizione, pero’, ribadisce Fassone rimane
vivo ´nella misura in cui il testo continua a discostarsi in alcuni punti dalla
decisione imponendo nella sostanza al giudice di verificare una serie di
requisiti non richiesti dalla decisione quadro, che quindi si tradurranno in
altrettante situazioni di rifiuto non giustificato’.
Soprattutto non piace la pretesa dei sufficienti indizi, che
´presuppone un nuovo sindacato da parte del giudice italiano su una decisione
comunque adottata da un giudice di un altro paese Uè.
Claudia
Morelli, Italia Oggi