Articolo 1.
(Modifiche
alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi’, ai siti
INTERNET aventi natura editoriale".
2. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: "sono pubblicate" sono inserite
le seguenti: ", senza commento,";
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le
rettifiche effettuate, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1990,
n. 223. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono
pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la
stessa visibilità della notizia cui si riferiscono";
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di
cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta
della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più
di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa delle
dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate
immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni
da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purchè
le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di
incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata
entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha
determinata";
d) al quinto comma, primo periodo, le parole: "trascorso il termine
di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso
il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, e sesto comma e sostituire le parole: in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo, quinto e sesto comma con le seguenti in
violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto
riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma" e le parole: "in
violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma" sono
sostituite dalle seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo, quinto e sesto comma";
e)
dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Della stessa
procedura puo’ avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della
trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o
telematiche, non pubblicano la smentita o la rettifica richiesta.
3. Dopo l’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il
seguente:
"Articolo 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella
determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della
reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell’effetto
riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona
offesa.
2.
Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità
del danno non patrimoniale non puo’ comunque eccedere la somma di euro
30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui
l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza
definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.
3. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il
risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla
pubblicazione".
4. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal
seguente:
"Articolo 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di
diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente
nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da
euro 5.000 a euro 10.000.
2.
Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria
della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del
codice penale e, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, del
codice penale, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di
giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. L’autore dell’offesa non è punibile se provvede, ai sensi
dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.
3-bis. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la
rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
4.
Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine
professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari".
5. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
Articolo 2.
(Modifiche al
codice penale).
1. L’articolo 57 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Articolo 57 – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della
diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione) – Salva la
responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di
concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del
periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde
dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza
della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.
La pena è in ogni caso ridotta di un terzo".
2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 594 – (Ingiuria). Chiunque offende l’onore o il decoro di
una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla
persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un
fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone".
3. All’articolo 595 del codice penale, i commi
primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 595 – (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati
nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui
reputazione, è punito con la multa fino da euro 1.500 a euro 6.000.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato.
Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della
multa da euro 3.000 a euro 8.000.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore
dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto
lesivo dell’altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla
professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle
ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, del codice penale.".
Articolo 3.
(Modifica
all’articolo 427 del codice di procedura penale).
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:
" 3-bis. Il giudice puo’ altresi’ condannare il
querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore
della cassa delle ammende ".
Articolo 4.
(Norma transitoria).
1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva
per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima
della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia
in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena
pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 del codice penale.