Attualità

Riforma del codice di procedura penale: la commissione Dalia si fa in quattro per un obiettivo a tre mesi

di
Paola Matrecano *

Dalla prima riunione, il 19 ottobre scorso, della commissione Dalia per la
riforma del codice di procedura penale, sono venute fuori quelle che saranno le
linee guida dei lavori, dei tempi e dei modi per l’attuazione dei principi del
processo penale.
Sotto il versante organizzativo e temporale la Commissione si è assegnata un
termine totale di tre mesi per procedere al disegno del nuovo volto
costituzionale del processo penale italiano.
Con particolare riferimento alle modalità operative essa si è subarticolata in
quattro sottocommissioni che si occuperanno ciascuna di un corpo di libri del
codice di procedura penale (ad esempio la quarta sottocommissione si occuperà
delle impugnazioni e delle esecuzioni) e tutte le commissioni verranno
coordinate dal Comitato di presidenza presieduto dal professor Dalia.
Le quattro sottocommissioni, avendo sempre riguardo al versante organizzativo,
si riuniranno periodicamente il giovedi’ ed il venerdi’ con ritmi incalzanti per
far si che il termine trimestrale fissato possa essere rispettato per approntare
uno schema di delega legislativa per la riforma del codice di procedura penale
italiano con particolare riferimento ai principi del cosiddetto giusto processo
ex art. 111 Cost.
Sotto il versante tecnico-operativo sono state rispettate in pieno le previsioni
che avevamo fatto nel nostro precedente intervento ossia quelle di non
ghettizzare l’attuazione dei nuovi principi costituzionali al solo diritto
probatorio bensi’ all’intera vicenda del giusto processo cosi’ come inserita
nella Costituzione.
In questo senso la Commissione si è ben mossa articolando il lavoro su tutti
gli snodi del sistema processuale dimostrando cosi’ di ben comprendere che non
vi è libro del codice di procedura penale che non sia interessato alla riforma
processuale in corso.
I principi inerenti al processo penale non sono dunque solo quelli noti relativi
al sistema probatorio; questi pur costituendo la parte più importante del
modello processuale, non si esauriscono certo in esso.
Ed infatti tra i cataloghi dei diritti dell’accusato non va dimenticato il
principio del contraddittorio, il principio della terzietà ed imparzialità del
giudice nonchè il principio della cosiddetta ragionevole durata del processo.
Questi principi sono attinenti ad ogni processo (art. 111 comma 2 Cost.) e nel
loro insieme costituiscono l’anticamera dei principi di stretta matrice
penalistica.
D’altro canto non va dimenticato che per definizione costituzionale il giusto
processo è il modo mediante il quale si attua la giurisdizione (vedi art. 111
comma 1 Cost.).
Il sistema costituzionale, adoperando la tecnica legislativa della riserva di
legge cosiddetta rinforzata, ha voluto che il giusto processo venisse regolato
dalla legge.
Ecco perchè l’incontro di via Arenula segna una tappa storica; perchè i membri
della Commissione Dalia, assistiti dai tecnici magistrati addetti all’ufficio
legislativo del Ministero della Giustizia, stanno per l’appunto regolando il
giusto processo voluto dal legislatore Costituzionale.
A noi non resta dunque che seguire i lavori con attenzione proprio per le
speranze che sono riposte da teorici e pratici del processo nel profilo del
nuovo procedimento penale dopo la costituzionalizzazione dei principi del giusto
processo.
 

* Avvocato

 

Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

https://www.litis.it

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