Penale

Parcheggiatori abusi, sempre configurabile la truffa -; CASSAZIONE PENALE Sezione II, Sentenza 41462/2004

I
posteggiatori abusivi devono essere processati e condannati anche nel caso in
cui abbiano ricevuto dagli automobilisti solo qualche euro. Lo sottolinea la
Cassazione, che giudica ”penalmente rilevantè’ il comportamento dei
posteggiatori che fingono di essere autorizzati e rilasciano finte ricevute a
chi lascia la macchina in sosta negli spazi da loro abusivamente gestiti.


In particolare, la seconda sezione
penale, con la sentenza 41462, ha dato ragione al procuratore generale della
Corte di Appello di Bologna che ha fatto ricorso in Cassazione contro la
decisione del tribunale di Bologna che aveva dichiarato ”non punibile per la
modesta entità del fatto” Claudio C., un posteggiatore abusivo che si era
fatto dare 5 euro da un automobilista.


Il posteggiatore era stato, in
seguito, denunciato dal guidatore che si era accorto di essere stato truffato.
Il tribunale di Bologna, tuttavia, con sentenza del luglio 2003 aveva ritenuto
che Claudio C. non fosse ”punibilè’ in quanto la sua truffa da 5 euro
”appariva, nel concreto, di modesta entità e tale da indurre a ritenerla fuori
dell’area del penalmente rilevantè’.

La Cassazione non ha
assolutamente condiviso questo punto di vista e ha giudicato fondato il reclamo
della procura bolognese. Secondo la Suprema Corte, non si puo’ parlare di ”non
offensività ” del comportamento del posteggiatore abusivo dal momento che
”anche se di modesta entità ” la sua truffa produce pur sempre un danno
patrimoniale. Tutt’al più, dice la seconda sezione penale, al posteggiatore
puo’ essere riconosciuta la circostanza attenuante della ”particolare tenuità
del fatto” ma, in nessun caso, si puo’ ritenere ”non offensivo il suo
comportamento.


Inoltre, la Cassazione
rileva che ”nel nostro ordinamento il principio della necessaria offensività
del fatto, cui il tribunale si è ispirato, non è ancora vigente (ma è solo
oggetto di proposta di legge). Pertanto, anche per i reati di lieve entità si
finisce davanti al giudice che non puo’ non dichiarare ”non punibili”
situazioni che, comunque, ”corrispondono a un modello di reato”. Cosi’ la
Cassazione ha annullato la dichiarazione di non punibilità del posteggiatore e
ha ordinato alla Corte di Appello di Bologna di processare nuovamente Claudio C.
attenendosi ai principi fissati con questo verdetto.

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