DPR 06/10/2004, n.258 Regolamento concernente le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004,
n.258
Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Competenze e nomina 1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento. 2. L'Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati. 3. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
Art. 2. Funzioni 1. L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione. Le modalità per l'attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'Alto Commissario puo' disporre: a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione; b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonchè delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame; c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale. 3. Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, puo' effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame; puo' altresi' delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate. 4. Qualora sia individuato un responsabile dell'attività oggetto di accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio del procedimento. L'interessato puo' chiedere di essere ascoltato dall'Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell'audizione è redatto apposito verbale debitamente sottoscritto. 5. L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l'attività esaminata, mettendo a disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria. 6. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni. 7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissario è da quest'ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.
Art. 3. Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Alto Commissario accede: a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato; b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.
Art. 4. Informativa periodica 1. L'Alto Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'attività svolta nel periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.
Art. 5. Obbligo di denuncia 1. L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorità giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale. 2. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Alto Commissario. 3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.
Art. 6. Strutture di supporto 1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto: a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta; b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non è rinnovabile; c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa; d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo ufficio. 2. Il contingente di personale che puo' essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 7. Spese di funzionamento 1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione, l'importo della quale non puo' eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo annuale della Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256