IL CAPO DIPARTIMENTO
dei trasporti
terrestri
Visto il
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172
di attuazione della direttiva
2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra
l’altro, l’obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;
Visto l’art. 171, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada", che prevede
che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono
essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilità dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo
alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e
motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
Visto l’art. 171, comma 5, del codice della
strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorchè
utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo
I, sessione II, del titolo VI;
Vista la comunicazione in data 1° settembre
2004 della "Societè Nationale de Certification et d’Omologation SNCH"
concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato
del Lussemburgo, dell’omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00
secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di
marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets S.r.l., via
Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).
Considerato che solo i caschi recanti numero di
serie superiore a 70400 non sono più coperti dall’omologazione menzionata.
Considerato che sono state violate
le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;
Visto l’art.
6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni specificate è vietata
l’immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e
motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00
commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a
70400. Si dispone altresi’ il ritiro dal mercato dei prodotti sopra
menzionati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2004
Il capo
dipartimento: Fumero