Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario» Ddl 5302/C con le modifiche in neretto approvate dall’Aula il 20 ottobre 2004
Camera dei
Deputati
«Disposizioni urgenti in materia di accesso al
concorso
per
uditore
giudiziario»
Ddl 5302/C di
conversione del Decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’8 settembre 2004
Con le modifiche in
neretto approvate dall’Aula il 20 ottobre 2004
Articolo 1
1. Alla legge 13 febbraio 2001,
n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge»;
b)
all’articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati
dalla prova preliminare di cui all’articolo 123bis, comma 5,
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono, altresi’, inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
b)
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni e abbiano svolto le
funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza
essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati.
c)
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche».
cbis) Coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le
scuole di specializzazione di cui al Dpr 10 marzo 1982 n. 162.
2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già
banditi alla data della sua entrata in vigore.
2bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di
partecipazione ai concorsi per
uditore
giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.