«Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario» Ddl 5302/C con le modifiche, in neretto, approvate dalla commissione Giustizia 13 ottobre 2004
Aumenta la categoria degli esonerati dalle prove
pre-selettive al concorso di uditore giudiziario. La prima lettura a Palazzo
Madama aveva aggiunto i diplomati dalle scuole di specializzazione previste dal
Dpr 162/82, ieri la commissione Giustizia della Camera ha abbassato il periodo
di pratica degli onorari da tre a due anni includendo anche tutti coloro che
queste funzioni «le abbiano svolte in precedenza senza aver riportato sanzioni
disciplinari (l’articolato è leggibile tra i documenti correlati).
Nelle stesse ore ieri pomeriggio il plenum di Palazzo dei Marescialli
votava un lungo e articolato parere di rito richiesto dal ministro della
Giustizia Roberto Castelli al testo del decreto. Un documento piuttosto critico,
che considera anche la prima modifica a Palazzo Madama ma che ovviamente non
poteva ancora conoscere le variazioni che contemporaneamente si stavano votando
a Montecitorio.
Come anticipato (vedi tra gli arretrati del 12 ottobre 2004) il Csm chiede di
ripristinare la terza prova scritta, rinunciando alla pre-selezione diventata
ormai praticamente inutile come strumento di decongestionamento. Al documento
hanno detto no i laici della Cdl, mentre si è astenuto il primo presidente di
Cassazione Nicola Marvulli. «Il decreto legge estende a dismisura la platea di
coloro che potranno accedere alle prove scritte senza superare la prova
preselettiva a mezzo quiz, rinunciando alla necessaria deflazione ma non
evitando possibili contenziosi» dice un comunicato congiunto dei consiglieri di
Md e Movimenti riuniti (Ernesto Aghina, Paolo Arbasino, Giuliana Civinini,
Giuseppe Fici, Luigi Marini, Francesco Menditto, Giovanni Salmè e Giovanni
Salvi). L’iniziativa, secondo i consiglieri «è in contrasto con l’eliminazione
di una delle tre prove scritte e determina un ingiustificato abbassamento dei
livelli di selezione. Vi è il rischio concreto che i due concorsi, banditi con
gravissimo ritardo, diventino ingestibili e abbiano tempi molto lunghi».
Rispetto all’ulteriore allargamento della categoria, Luigi Marini ha ribadito la
necessità di reinserire la terza prova scritta, dal momento che la preselezione
non aiuta più a deflazionare gli scritti. «Con questa ulteriore modifica anche
chi ha svolto funzioni di Got e Vpo quindici anni fa potrà saltare i quiz,
ribadisco quindi che anzichè perdere magari sei mesi di tempo con la
pre-selezione, sarebbe meglio reintrodurre la terza prova scritta, che
ridurrebbe comunque il numero di coloro che consegnano i compiti».
Secondo Aghina le modifiche dell’ultima ora della Camera «vanno nel senso
opposto rispetto alle indicazioni del Csm», con conseguenze paradossali.
«L’estensione dell’esonero dalla prova preselettiva anche a chi abbia in passato
svolto le funzioni onorarie anche per un solo biennio, salvo sanzioni
disciplinari, consente di fruire dell’esonero anche a chi (Got, Vpo e Gdp) non
sia stato confermato nell’incarico per inidoneità dopo un triennio (nei primi
due casi) o quadriennio, poichè la non conferma non è sanzione disciplinare,
ma riguarda per lo più valutazioni negative circa l’assolvimento del compito di
magistrato onorario. In questi casi, che hanno determinato la caducazione del
magistrato onorario dalle funzioni e quindi una conseguenza ben più grave di
una sanzione disciplinare, si avrebbe ugualmente l’esonero dai quiz».
Il testo, comunque, adesso andrà alle commissioni competenti per il parere di
rito, quindi dovrà passare il vaglio dell’Aula. Ci sarebbe ancora tempo per
correggere il testo che comunque dovrebbe tornare a Palazzo Madama. (p.a.)
Camera dei
Deputati
«Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per
uditore
giudiziario»
Ddl 5302/C di
conversione del Decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’8 settembre 2004
Con le modifiche, in
neretto, approvate dalla commissione Giustizia
13 ottobre 2004
Articolo 1
1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge»;
b)
all’articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati
dalla prova preliminare di cui all’articolo 123bis, comma 5,
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono, altresi’, inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
b)
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno
due anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di
magistrato onorario o le abbiano svolte in precedenza senza aver riportato
sanzioni disciplinari;
c)
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche».
cbis) Coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le
scuole di specializzazione di cui al Dpr 10 marzo 1982 n. 162.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della
disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per
uditore
giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Fonte: Diritto & Giustizia