Sarà elettronico il permesso di soggiorno (Dm Interno e Innovazione e Tecnologie 3.8.04 Gu 6.10.2004)
Contro il falso documentale dilagante arriva il nuovo permesso di soggiorno
elettronico (PSE). Lo stabilisce il Decreto 3 agosto 2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004) firmato dal ministro dell’Interno
Giuseppe Pisanu e dal ministro dell’Innovazione tecnologica Lucio Stanca. Gli
immigrati avranno presto, quindi, un supporto tipo carta di credito, dotato di
microchip e di una banda a memoria ottica che riportano tutte le notizie sul
titolare, al posto dell’attuale foglio di carta con foto, informazioni
anagrafiche ed impronta digitale. Questo PSE sarà una vera e propria "smartcard"
(cioè una carta intelligente), perchè consentirà un’identificazione sicura ed
immediatamente accertabile da parte delle istituzioni competenti, a cominciare
dalla Polizia di Stato, oltre ad un più efficace monitoraggio dei confini del
nostro Paese, agevolando i controlli nei punti di ingresso. Il PSE, che per
certi aspetti sarà prodotto con le medesime caratteristiche della carta di
identità elettronica (CIE) cosi’ da ottimizzare i costi al massimo, sarà
dotato di codici PUK e PIN, cioè dei numeri identificativi personali che
vengono usati ad esempio nelle SIM card dei cellulari o nelle nuove carte di
credito; essi saranno indispensabili per all’utilizzo telematico del documento.
La cosa rivoluzionaria è che tutto il sistema dei dati sarà in rete e fruibile
in qualsiasi momento dalle autorità preposte (ad esempio dalle questure), cosi’
che si potranno anche bloccare immediatamente i PSE smarriti od oggetto di
furto, senza che essi vengano utilizzati indebitamente. Tutto cio’, ovviamente,
nel pieno rispetto della legge sulla privacy; infatti, il decreto prevede che il
Dipartimento di pubblica sicurezza doti le varie questure del software di
sicurezza, che garantisca la sicurezza e riservatezza dei dati durante la
trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei documenti di
soggiorno.
DECRETO 3 agosto 2004. Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed
alla carta di soggiorno
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER
L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visti gli
articoli 5 e 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [1], recante il "testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero in Italia", e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli
articoli 11 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 [2], recante
il regolamento di attuazione del predetto testo unico;
Visto il
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 [3], recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale è stato
approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;
Rilevata l’esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso
di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n.
1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Adotta il seguente
decreto:
Regole tecniche e di
sicurezza relative
al permesso ed alla
carta di soggiorno
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.
Ai sensi del presente decreto si intende:
a)
per "documento di soggiorno": il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno
di cui all’art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
costituito dall’insieme del supporto fisico e del supporto informatico;
b)
per "SSCE-PSE": il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi
di soggiorno;
c)
per "Istituto": l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d)
per "Enti": le amministrazioni competenti per l’attivazione informatica e la
consegna dei documenti di soggiorno;
e)
per "dati": i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli
minorenni;
f)
per "codice cifrato": la coppia di codici alfanumerici contenuti nel
microprocessore che identificano univocamente il documento di soggiorno;
g)
per "chiavi di sicurezza": la coppia di chiavi asimmetriche che consentono
l’autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una
sessione di lavoro;
h)
per "chiave biometrica": la trasformazione in sequenza numerica dell’immagine
dell’impronta digitale o altro dato biometrico;
i)
per "copia elettronica": la trasposizione in formato digitale del documento di
soggiorno;
l)
per "PIN": il numero identificativo personale necessario all’utilizzo telematico
del documento di soggiorno;
m)
per "CIE": la carta d’identità elettronica o il documento d’identità
elettronico di cui all’art.
36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [4];
n)
per testo unico": testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, apportate con la
legge 7 giugno 2002, n. 106
[5], con il
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [6] e con la
legge 30 luglio 2002, n. 189
[7].
Art. 2.
Documento di soggiorno
1.
Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degli
articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi’ come
modificati dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189, è rilasciato su modelli
conformi a quelli individuati nell’allegato
A [8], che fa parte integrante del presente decreto.
2.
Il documento di soggiorno è prodotto con le caratteristiche individuate nell’allegato
B [9] che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte
integrante del presente decreto.
3.
Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall’Azione Comune del
97/11/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 16 dicembre 1996 nonchè, in
formato digitale, per l’accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati,
quelli acquisiti in attuazione dell’art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi’ come modificato dalla legge 30 luglio
2002, n. 189. Lo stesso puo’ altresi’ contenere, in formato digitale, i dati
occorrenti per le funzionalità di cui all’art. 4.
Art. 3.
Trattamento dei dati
personali
1.
Ai fini della produzione, del rilascio, dell’aggiornamento e del rinnovo dei
documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel
rispetto dell’art.
31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [10] nonchè delle
ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell’allegato B.
2.
Il documento di soggiorno puo’ contenere dati, anche biometrici, in conformità
al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive
modificazioni, e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di
cui all’art. 4.
Art. 4.
Interoperabilità con
CIE
1.
La compatibilità e l’interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE,
ai fini dell’autenticazione e dell’utilizzo in rete, è assicurata con una
coerente struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione
delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati
comuni.
Capo II
REGOLE TECNICHE DI BASE
E NORME PROCEDURALI
Art. 5.
Supporto fisico ed
informatico
1.
Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta
plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato
da un supporto informatico.
2.
Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte
valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il
controllo dell’autenticità del documento di soggiorno visivamente e mediante
strumenti portatili e di laborat