Norme & Prassi

Sarà elettronico il permesso di soggiorno (Dm Interno e Innovazione e Tecnologie 3.8.04 Gu 6.10.2004)


Contro il falso documentale dilagante arriva il nuovo permesso di soggiorno
elettronico (PSE). Lo stabilisce il Decreto 3 agosto 2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004) firmato dal ministro dell’Interno
Giuseppe Pisanu e dal ministro dell’Innovazione tecnologica Lucio Stanca. Gli
immigrati avranno presto, quindi, un supporto tipo carta di credito, dotato di
microchip e di una banda a memoria ottica che riportano tutte le notizie sul
titolare, al posto dell’attuale foglio di carta con foto, informazioni
anagrafiche ed impronta digitale. Questo PSE sarà una vera e propria "smartcard"
(cioè una carta intelligente), perchè consentirà un’identificazione sicura ed
immediatamente accertabile da parte delle istituzioni competenti, a cominciare
dalla Polizia di Stato, oltre ad un più efficace monitoraggio dei confini del
nostro Paese, agevolando i controlli nei punti di ingresso. Il PSE, che per
certi aspetti sarà prodotto con le medesime caratteristiche della carta di
identità elettronica (CIE) cosi’ da ottimizzare i costi al massimo, sarà
dotato di codici PUK e PIN, cioè dei numeri identificativi personali che
vengono usati ad esempio nelle SIM card dei cellulari o nelle nuove carte di
credito; essi saranno indispensabili per all’utilizzo telematico del documento.
La cosa rivoluzionaria è che tutto il sistema dei dati sarà in rete e fruibile
in qualsiasi momento dalle autorità preposte (ad esempio dalle questure), cosi’
che si potranno anche bloccare immediatamente i PSE smarriti od oggetto di
furto, senza che essi vengano utilizzati indebitamente. Tutto cio’, ovviamente,
nel pieno rispetto della legge sulla privacy; infatti, il decreto prevede che il
Dipartimento di pubblica sicurezza doti le varie questure del software di
sicurezza, che garantisca la sicurezza e riservatezza dei dati durante la
trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei documenti di
soggiorno.  

 


DECRETO 3 agosto 2004. Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed
alla carta di soggiorno

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER
L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE


Visti gli

articoli 5 e 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [1]
, recante il "testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero in Italia", e successive modificazioni ed
integrazioni;


Visti gli

articoli 11 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 [2]
, recante
il regolamento di attuazione del predetto testo unico;


Visto il

decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 [3]
, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;


Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi;


Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale è stato
approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;


Rilevata l’esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso
di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n.
1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394;


Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Adotta il seguente
decreto:

Regole tecniche e di
sicurezza relative

al permesso ed alla
carta di soggiorno

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.
Ai sensi del presente decreto si intende:

a)
per "documento di soggiorno": il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno
di cui all’art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
costituito dall’insieme del supporto fisico e del supporto informatico;

b)
per "SSCE-PSE": il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi
di soggiorno;

c)
per "Istituto": l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

d)
per "Enti": le amministrazioni competenti per l’attivazione informatica e la
consegna dei documenti di soggiorno;

e)
per "dati": i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli
minorenni;

f)
per "codice cifrato": la coppia di codici alfanumerici contenuti nel
microprocessore che identificano univocamente il documento di soggiorno;

g)
per "chiavi di sicurezza": la coppia di chiavi asimmetriche che consentono
l’autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una
sessione di lavoro;

h)
per "chiave biometrica": la trasformazione in sequenza numerica dell’immagine
dell’impronta digitale o altro dato biometrico;

i)
per "copia elettronica": la trasposizione in formato digitale del documento di
soggiorno;

l)
per "PIN": il numero identificativo personale necessario all’utilizzo telematico
del documento di soggiorno;

m)
per "CIE": la carta d’identità elettronica o il documento d’identità
elettronico di cui all’art.
36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [4]
;

n)
per testo unico": testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, apportate con la

legge 7 giugno 2002, n. 106
[5]
, con il

decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [6]
e con la

legge 30 luglio 2002, n. 189
[7]
.

Art. 2.

Documento di soggiorno

1.
Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degli
articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi’ come
modificati dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189, è rilasciato su modelli
conformi a quelli individuati nell’allegato
A [8]
, che fa parte integrante del presente decreto.

2.
Il documento di soggiorno è prodotto con le caratteristiche individuate nell’allegato
B [9]
che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte
integrante del presente decreto.

3.
Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall’Azione Comune del
97/11/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 16 dicembre 1996 nonchè, in
formato digitale, per l’accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati,
quelli acquisiti in attuazione dell’art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi’ come modificato dalla legge 30 luglio
2002, n. 189. Lo stesso puo’ altresi’ contenere, in formato digitale, i dati
occorrenti per le funzionalità di cui all’art. 4.

Art. 3.

Trattamento dei dati
personali

1.
Ai fini della produzione, del rilascio, dell’aggiornamento e del rinnovo dei
documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel
rispetto dell’art.
31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [10]
nonchè delle
ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell’allegato B.

2.
Il documento di soggiorno puo’ contenere dati, anche biometrici, in conformità
al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive
modificazioni, e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di
cui all’art. 4.

Art. 4.

Interoperabilità con
CIE

1.
La compatibilità e l’interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE,
ai fini dell’autenticazione e dell’utilizzo in rete, è assicurata con una
coerente struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione
delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati
comuni.

Capo II

REGOLE TECNICHE DI BASE
E NORME PROCEDURALI

Art. 5.

Supporto fisico ed
informatico

1.
Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta
plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato
da un supporto informatico.

2.
Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte
valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il
controllo dell’autenticità del documento di soggiorno visivamente e mediante
strumenti portatili e di laborat

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