DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251 Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. (GU n. 239 del 11-10-2004)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,». 2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».
Art. 2. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonchè l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.». 2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonchè i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».
Art. 3. 1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Art. 4. 1. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo è sostituita dalla seguente: «Sanzioni». 2. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.». 3. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.». 4. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonchè, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.». 5. All'articolo 18 del decreto legislativo, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.».
Art. 5. 1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».
Art. 6. 1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.». 2. All'articolo 29 del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.».
Art. 7. 1. All'articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.».
Art. 8. 1. All'articolo 31 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».
Art. 9. 1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
Art. 10. 1. All'articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».
Art. 11. 1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».
Art. 12. 1. All'articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».
Art. 13. 1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d), e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002».
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
«Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro). - 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal
24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti
autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia
di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i
contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni.
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite
numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo stesso comma