DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n.249. Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
La risposta del
Governo per far fronte alle gravi situazioni sul versante occupazionale,
createsi a seguito della chiusura di molte aziende, è il decreto legge 5
ottobre 2004 n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2004.
L’intervento contenuto in questo provvedimento concerne sostanzialmente in
misure circa gli ammortizzatori sociali. In particolare esso stabilisce che, nel
limite di spesa massimo di 43 milioni di Euro (attinti dal Fondo per
l’occupazione), i lavoratori in regime di trattamento straordinario di
integrazione salariale (cassa integrazione guadagni straordinaria), causato da
crisi aziendale, possano godere di una proroga della durata di dodici mesi nel
caso partecipino a specifici programmi di formazione tesi ad una loro prevista
ricollocazione, previo accertamento da parte del Ministero del lavoro di
eccedenze comprovate in ambito aziendale. E’ importante sottolineare che queste
deroghe alla normativa vigente sono valide solo se i programmi di formazione od
il nuovo lavoro siano svolti in un luogo che non dista più di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80
minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Tutti benefici straordinari concessi
decadono qualora il lavoratore non accetti di partecipare al corso di
formazione, oppure quando venga rifiutata l’offerta di un nuovo lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a
quello delle mansioni di provenienza. Questa normativa, che entra in vigore il 7
ottobre 2004, riguarda soprattutto il settore tessile, attualmente in balia di
una seria crisi. Nel decreto sono contenuti, infine, interventi necessari per
realizzare rilevanti misure sociali che favoriscano l’associazionismo e la
disabilità.
DECRETO-LEGGE 5 ottobre
2004, n.249. Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la
crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonchè per
assicurare interventi in materia di politiche sociali;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a
n a
il
seguente decreto-legge:
Art.
1.
1. Nel limite di spesa di 43
milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell’attività
dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o
parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria per crisi aziendale puo’ essere prorogato per un periodo di dodici
mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del
piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per
l’occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All’articolo 3, comma 137,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il
31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3. Il lavoratore, percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di
mobilità di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla
vigente legislazione, decade dal trattamento quando: a) rifiuti di essere
avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero
ad un corso di formazione o riqualificazione professionale; b) non accetti
l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20
per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso
in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di
godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il
diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico
del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si
svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del
lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di
trasporto pubblici.
Art.
2.
1. Per interventi del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo
per l’associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438,
del Fondo per l’immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè
contributo per l’acquisto di beni di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l’attuazione del programma
di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle
leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto
informativo per l’integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l’anno 2004, rispettivamente, la spesa
di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro
2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.
2. All’onere derivante dagli
interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per
l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art.
3.
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 ottobre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro
dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli