Passaporto europeo obbligatorio dal 1° ottobre
2004 per cani, gatti e furetti da compagnia al seguito. Non più
utilizzabili quindi i formati alternativi dei certificati sanitari e dei
passaporti, come concesso in deroga nell’estate scorsa dalla Commissione. Il
regolamento n. 998 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUCE L 146 del
13.06.2003) si riferisce ai movimenti degli animali tra gli Stati europei o
in entrata da Paesi terzi. Sono esclusi i movimenti finalizzati alla vendita
o al trasferimento di proprietà. I dati riportati sullo speciale passaporto
(Decisione N. 803 della Commissione, del 26.11.2003) consentiranno
l’identificazione dell’animale, del suo proprietario, e riporteranno le
pratiche veterinarie effettuate per garantire lo stato di buona salute (la
vaccinazione antirabbica è obbligatoria in tutti gli Stati). Degli spazi a
parte sono infine riservati al numero di identificazione del microchip
sottocutaneo, alla data di impianto e alla sua localizzazione. I campi
dedicati a questa recente pratica di identificazione elettronica degli
animali devono essere già compilati per poterli trasferire nel Regno Unito,
in Irlanda e a Malta. Se i microchip utilizzati non fossero conformi alle
norme ISO 11784 o 11785, i proprietari o le persone delegate al
trasferimento degli animali in quei Paesi dovranno portare con sè lo
strumento di lettura. L’uso del microchip al posto del tatuaggio diverrà
obbligatorio in tutti i Stati europei tra otto anni. Le autorità del Regno
Unito, dell’Irlanda, della Svezia e di Malta richiedono inoltre che per i
prossimi cinque anni i passaporti degli animali in entrata riportino la
certificazione dell’analisi per gli anticorpi della rabbia, con esito pari
ad almeno 0,5 Ul/ml. Questa prova sierologica dovrà essere effettuata
almeno sei mesi prima della partenza per il Regno Unito, per l’Irlanda e per
Malta, e almeno 120 giorni prima della partenza per la Svezia. Gli Stati
europei hanno infine la facoltà di richiedere un trattamento sanitario
preventivo contro la tenia e le zecche. Il nuovo documento ha degli spazi
dedicati anche per queste certificazioni.
REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26
maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai
movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica
la direttiva 92/65/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera
b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle
regioni,
deliberando secondo la procedura di cui
all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal
comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:
(1) E’ necessario armonizzare le condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere
commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza
da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono
consentire di realizzare tale obiettivo.
(2) Il presente regolamento si applica ai
movimenti di animali vivi di cui all’allegato I del trattato. Alcune
disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto
obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano
esclusivamente la salute degli animali.
L’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4,
lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.
(3) Nell’ultimo decennio la situazione
sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla
totalità del territorio comunitario, grazie all’attuazione di programmi di
vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall’epidemia di rabbia
della volpe che ha imperversato nell’Europa nordorientale a partire dagli
anni ’60.
(4) Cio’ ha indotto il Regno Unito e la Svezia
ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni
decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado
di sicurezza equivalente. E’ pertanto opportuno prevedere, a livello
comunitario, l’applicazione di un regime specifico per i movimenti di
animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un periodo
transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dell’esperienza
acquisita e del parere scientifico dell’autorità europea per la sicurezza
alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune
proposte. E’ altresi’ opportuno prevedere una procedura rapida per decidere
la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se
la valutazione scientifica dell’esperienza acquisita dovesse richiedere
tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora.
(5) La maggior parte dei casi di rabbia
osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità
riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua
ad essere endemica nelle città. E’ quindi opportuno rendere più rigorose
le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati
membri all’introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da
tali paesi terzi.
(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe
per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista
sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la
Comunità.
(7) L’articolo 299, paragrafo 6, lettera c),
del trattato e il
regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio [1], del 12 marzo 1973,
relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e
all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli,
prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole
normanne e all’isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai
fini del presente regolamento.
(8) E’ altresi’ opportuno definire il quadro normativo delle
condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie
animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per
quanto riguarda tale malattia, nonchè per altre affezioni cui sono
sensibili le specie di animali di cui all’allegato1.
(9) E’ opportuno che il presente regolamento
sia applicato fatto salvo il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio [2], del 9 dicembre 1996,
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio.
(10) Le misure necessarie per l’attuazione del
presente regolamento sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio [3], del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione.
(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in
materia di polizia sanitaria e più in particolare la
direttiva 92/65/CEE del Consiglio [4], del 13 luglio 1992, che
stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità
di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le
condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di
cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, si applicano
generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale.
Al fine di evitare che movimenti commerciali
siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali
da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le
disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali
delle specie indicate nelle parti A e B dell’allegato I, allo scopo di
garantirne l’uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. E’
opportuno altresi’ prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di
animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente
regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi.
(12) Le misure di cui al presente regolamento
intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi
sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti
che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle
conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla
relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
Disposizioni
generali
Articolo 1
Il presente regolamento fissa le condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia, nonchè le regole relative al controllo di tali
movimenti.
Articolo 2
Il presente regolamento si applica ai movimenti
tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia
delle specie elencate nell’allegato I.
Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE)
n. 338/97.
Il presente regolamento lascia impregiudicate
le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia
sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali
da compagnia.
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento si intende
per:
a) "animali da compagnia": gli animali delle
specie elencate nell’allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una
persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario
durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di
proprietà;
b)
"passaporto" [5]: qualsiasi documento che consenta di identificare
chiaramente l’animale da compagnia e che contenga le indicazioni che
permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento,
documento che deve
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