L’accesso ai dati personali è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell’interessato -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 5873 del 07/09/2004
Nuova pronuncia del Consiglio
di stato in tema di diritto di accesso e tutela della privacy.
Per un articolato commento
alla sentenza in parola si veda:
Per ulteriori approfindimentii
su Diritto di accesso e privacy:
CONSIGLIO DI STATO,
Sezione V, Sentenza n. 5873 del 07/09/2004
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr.
10391/2003 R.G., proposto dal dott. Giovanni Aloj, rappresentato e difeso dagli
avv.ti prof. Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Ferruccio De Lorenzo in Roma, Via L. Luciani 1,
CONTRO
L’Azienda Sanitaria Locale di
Napoli 3, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. prof. Vincenzo Cocozza ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Luigi Napolitano in Roma, Viale Angelico 38,
e nei confronti del
dott. Michele Perrotta,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Carlo
Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez
in Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 46 IV B,
per la riforma
della sentenza del T.A.R.
della Campania, -Napoli- sez. V, 25 settembre 2003, n. 11649.
Visto il ricorso in appello
con i relativi allegati;
Vista la costituzione in
giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Alla camera di consiglio del 4
maggio 2004, relatore il consigliere Michele Corradino;
Uditi i difensori come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata il
TAR della Campania ha respinto il ricorso (iscritto al nr. 5854/2003) con cui il
dott. Aloj aveva richiesto al Giudice adito di ordinare alla Azienda appellata,
ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7/8/1990, n. 241, l’esibizione della
documentazione richiesta (registri operatori della chirurgia dal 1994 al 2000
inerenti le attività operatorie svolte dal dott. Perrotta), dopo aver ottenuto
dall’amministrazione l’ostensione della certificazione attestante la casistica
operatoria del dott. Perrotta.
La sentenza è stata appellata
dal dott. Aloj che contrasta le argomentazioni del TAR Campania.
L’Azienda sanitaria locale di
Napoli 3 ed il Sig. Michele Perrotta, si sono costituiti per resistere
all’appello.
Alla camera di consiglio del 4
maggio 2004, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e
conseguentemente va annullata la pronuncia gravata.
1. Deve essere presa in esame,
in via preliminare, l’eccezione proposta dagli appellati in ordine alla carenza
di interesse all’accesso in capo all’odierno appellante.
L’eccezione è infondata.
Merita di essere precisato che
la disposizione di cui all’art. 22 comma 1 l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo
il diritto d’accesso a <<chiunque vi abbia interesse>>, non ha introdotto alcun
tipo di azione popolare tant’è che ha successivamente ricollegato siffatto
interesse all’esigenza di tutela di <<situazioni giuridicamente rilevanti>>: in
particolare, l’accesso agli atti delle procedure concorsuali e di gara, è
consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o
indirettamente si rivolgono e che se ne possano avvalere per la tutela di una
posizione soggettiva, la quale non puo’ identificarsi con il generico e
indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività
amministrativa. Orbene, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione
ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una
posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente
rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un
interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma
di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale.
Tale limite, come si osservava sopra, è dato dalla necessità di evitare che
l’accesso si trasformi in azione popolare, poichè il diritto di accesso ai
documenti della Pubblica amministrazione non puo’ essere trasformato in uno
strumento di “ispezione popolare”, “esplorativo” e “di vigilanza” utilizzabile
al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l’operato
dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2002, n. 5818). Alla luce
di tali premesse, deve concludersi nel senso che ai fini della sussistenza del
presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un
interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, che il
medesimo soggetto intende perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un
rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si
chiede l’ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso
in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere,
genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente
rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2002, n. 5814).
2. Il ragionamento sviluppato
dal Giudice di prime cure (censurato dall’odierno appellante) in ordine ai
rapporti fra diritto di accesso e tutela della riservatezza (nella fattispecie
attinente ai cd. dati sensibili) è cosi’ sintetizzabile: in linea di principio,
il trattamento di dati sensibili è consentito negli stretti limiti previsti da
espresse e specifiche disposizioni di legge, mentre è, di norma, tassativamente
vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle
persone. Nondimeno l’art. 16 del d. lgs. n. 135 del 1999 considera come
rilevante interesse pubblico, ai fini del trattamento dei dati da parte di
soggetti pubblici, il soddisfacimento delle esigenze volte a consentire
l’esercizio dell’accesso, nell’ipotesi in cui se ne manifesti l’assoluta
necessità al fine di far valere un diritto di difesa. Orbene, nella specie, è
pacifico che il ricorrente ha avuto pieno accesso agli atti della procedura
relativa alla nomina del dott. Perrotta ed ha già ottenuto, in particolare,
copia del certificato relativo alla casistica operatoria degli interventi
eseguiti dal vincitore della selezione. Sennonchè non risulta che tale
attestazione ” destinata appunto a provare l’attività chirurgica svolta dal
medico controinteressato ” sia stata impugnata con querela di falso. Nè puo’
essere peraltro riconosciuto al ricorrente alcun titolo a sostituirsi agli
organi competenti in una attività di indagine volta a ricercare e verificare la
sussistenza di ipotetici illeciti.
Tale ragionamento non merita
di essere condiviso.
L’art. 16 d.lgs. 11 maggio
1999 n. 135 (disposizione che dichiara di <<rilevante interesse pubblico il
trattamento dei dati personali, ove necessari per far valere il diritto di
difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per
cio’ che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un’ingiusta
restrizione alla libertà personale>>), recante disposizioni integrative della
l. 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di
soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento <<è consentito
se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di
rango almeno pari a quello dell’interessato>>, rimette la soluzione del
contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione
comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall’amministrazione ed
eventualmente, in sede di controllo, dal Giudice amministrativo adito ai sensi
dell’art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 (Cons. Stato, sez. V, 03/07/2003, n. 4002).
Tale valutazione comparativa
puo’ comportare che il diritto posto a base della istanza ostensiva, pur se in
astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto
prevalente su quest’ultimo.
La disposizione citata, in
definitiva, deve essere interpretata nel senso che quando il trattamento dei
dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale,
l’accesso è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango
almeno pari a quello dell’interessato. Tale disciplina è volta, come
correttamente osservato da questo Consesso, alla “massimizzazione della
circolazione informativa”, con consequenziale prevalenza del principio di
pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, sempre che l’istanza
ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi e nel
rispetto del limite modale di cui si dirà fra breve (cfr.: Cons. Stato, sez.
VI, 30/03/2001, n. 1882).
Nel caso che ci occupa, in
disparte l’evidente esistenza di un interesse giuridicamente pregnante del dott.
Aloj all’ostensione dei registri operatori ut supra rilevato, l’istanza
ostensiva deve essere ritenuta prevalente (“in concreto”) rispetto alla
riservatezza dei cd. dati sensibili per l’esigenza di tutela del diritto di
difesa dell’odierno appellante in sede amministrativa o giudiziaria, senza che,
in contrario, possa essere invocato (dagli appellati, sulla scorta dell’erroneo
convincimento del Giudice di prime cure) il rimedio della querela di falso in
ordine alla certificazione rilasciata (previa richiesta ostensiva) al dott. Aloj,
attesa l’insussistenza, nello stesso certificato, del nome del medico che
esegui’ gli interventi certificati (e, dunque, di un presupposto necessario per
l’esperimento dello strumento descritto nell’art. 221 e ss. c.p.c.).
L’istanza di accesso,
pertanto, merita di essere accolta; tuttavia, per esigenza di rispetto dei cd.
dati sensibili, si impone la prescrizione del limite modale dell’oscuramento dei
nominativi dei pazienti sottoposti ad intervento, si’ come annotati nei registri
operatori degli anni 1994-2000 (incluso) relativamente agli interventi eseguiti
dal dott. Perrotta.
Per le ragioni esposte
l’appello va accolto.
Le spese seguono la
soccombenza secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto annulla la
sentenza gravata e accoglie il ricorso di primo grado.
Ordina alla Azienda sanitaria
locale di Napoli 3, di esibire all’appellante dott. Aloj i documenti in
motivazione indicati, previo oscuramento del nome dei pazienti sottoposti ad
intervento dal dott. Perrotta.
Condanna l’Azienda sanitaria
locale di Napoli 3 al pagamento delle spese di giudizio in favore del dott. Aloj
nella misura di Euro 1.500,00 (€. Millecinquecento).
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, palazzo
Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 4 maggio 2004,
con l’intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta presidente
Corrado Allegretta consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani consigliere
Marzio Branca consigliere
Michele
Corradino consigliere estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Michele Corradino
f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO<