Camera dei Deputati «Modificazione di articoli della parte II della Costituzione» Ddl 4862-A/C ed altri – articolo 34 – Con le modifiche in neretto approvate dall’Aula il 28 settembre 2004
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[Omissis]
Articolo 34
(Modifiche
all’articolo 117 della Costituzione)
1.
All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma èsostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
».
2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a)
sono aggiunte in fine le seguenti parole: »promozione internazionale del sistema
economico e produttivo nazionale;».
3. All’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione: sono
premesse le parole «politica monetaria»; dopo le parole «tutela del risparmio»
sono aggiunte le seguenti: «e del credito;»; dopo le parole «tutela della
concorrenza» sono aggiunte le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
3.1 All’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dopo
le parole: «polizia amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «regionale e».
3bis.1 All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
o), sono aggiunte, in fine, le parole: «sicurezza del lavoro;».
3bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) norme generali sulla
tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari».
3ter. All’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, dopo le parole «e Città metropolitane;» sono aggiunte le
seguenti: «ordinamento della capitale».
3quater. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s), sono inserite le seguenti:
t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale e relative norme di sicurezza;
u) ordinamento della comunicazione;
v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo
nazionale;
z) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali
dell’energia.
3quinquies. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) sono soppresse le parole: «e sicurezza».
a) sono soppresse le parole «tutela della salute»;
b) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è aggiunta la seguente:
«regionale»;
c) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite
dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
d) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle
seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in
ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle
comunicazioni elettroniche»;
e) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia»;
f) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
4. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito
dal seguente:
« Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato».
5. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal
seguente:
« La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con
altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative,
prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni ».
6. (soppresso).